Anno 1980
Numero 12
Data 28/01/1980
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 gennaio 1980, n. 9
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Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 12

Costituzione dell’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea.(1) 


(1) Titolo sostituito dalla l.r. n. 36/2021, art. 6, comma 1, lett a).


Art. 1


La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contemporanea, promuove la costituzione dell’Istituto pugliese perla storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea,  con sede in Bari presso il Consiglio regionale.(2) 



(2) Parole sostituite dalla l.r. n. 36/2021, art.6, comma 1, lett. b).


Art. 2


Listituto persegue le seguenti finalità:

1)      raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1a guerra mondiale ad oggi;

2)      curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali  anche su indicazione del Consiglio regionale (3) dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio-politici del periodo storico trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi

3)      stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari competenti, lIstituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, la Società di Storia Patria per la Puglia, lIstituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione;

4)      istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;

5)      curare la pubblicazione di un bollettino dellIstituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno.



(3) Parole aggiunte dalla l.r. 25/2021, art, 16, comm1, lett.a).


Art. 3


Possono diventare soci dellIstituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalità secondo le norme dello Statuto che ne disciplina lattività.attivita.Il Consiglio regionale è socio di diritto dell’Istituto.(4) 



(4) Parole aggiunte dalla l.r. 25/2021, art, 16, comm1, lett.b).


Art. 4


L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva lo Statuto dell’Istituto, verificata la conformità del medesimo alle finalità di cui alla presente legge.(5) 



(5) Articolo sostituito dalla l.r. n.36/2021,art. 6, comma1, lett c).


Art. 5


Le entrate dellIstituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.




Art. 6


I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati al Consiglio regionale.




Art. 7


[La Regione] Il Consiglio regionale  eroga un contributo annuo che graverà su apposito capitolo denominato “Contributo allIstituto regionale per la storia dellantifascismo, della Resistenza e della Costituzione”.(6) 



(6) Parole sostituite dalla l.r. 25/2021, art, 16, comm1, lett.c).