Anno 1980
Numero 12
Data 28/01/1980
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 12

Costituzione dell' Istituto regionale pugliese per la storia dell' antifascismo, della Resistenza e della Costituzione.



Art. 1


La Regione Puglia, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia  regionale contemporanea, promuove la costituzione dell Istituto regionale pugliese per la storia dell antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, con sede in Bari presso il Consiglio regionale.





Art. 2


L istituto persegue le seguenti finalita:

1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea della Puglia dalla fine della 1a guerra mondiale ad oggi;

2) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti socio - politici del periodo storico trattato e i risultati delle attivita di studio ad esso relativi;

3) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari competenti, l Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, la Societa di Storia Patria per la Puglia, l Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione;

4) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;

5) curare la pubblicazione di un bollettino dell Istituto e di tutti gli atti che il Consiglio direttivo riterra opportuno.





Art. 3


Possono diventare soci dell Istituto, persone fisiche, Enti locali, Associazioni ed altri Enti pubblici che ne condividono le finalita secondo le norme dello Statuto che ne disciplina l attivita.





Art. 4


Lo Statuto dovra essere approvato dal Consiglio regionale.

Agli adempimenti in sede di prima applicazione della presente legge provvede l Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dall Assessore alla Cultura e dal Presidente della Commissione competente, con il compito altresì di  provvedere alla redazione dello Statuto dell Istituto entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge.

Funge da segretario un funzionario dell Assessorato alla Cultura.




Art. 5


Le entrate dell Istituto sono costituite dalle quote sociali, dal contributo di cui al successivo art. 7, da altri contributi e da eventuali donazioni.





Art. 6


I bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dalla Assemblea dei soci, devono essere inviati  al Consiglio regionale.





Art. 7


La Regione eroga un contributo annuo che gravera su apposito capitolo denominato << Contributo all Istituto regionale per la storia dellantifascismo,  della Resistenza e della Costituzione >>.

Per il 1980 il contributo e di L. 10 milioni.