Anno 2002
Numero 1
Data 11/02/2002
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 febbraio 2002, n. 23
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Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1

Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese.



TITOLO 1

Organizzazione turistica regionale 





Art. 1

Finalità.



1. La presente legge disciplina lorganizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo lattività della Regione e lesercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo. 




Art. 2

Funzioni della Regione


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)      programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso lemanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dellorganizzazione turistica regionale e locale;

b)      promozione in Italia e allestero dellimmagine unitaria e complessiva dellofferta turistica regionale, nonché dellimmagine delle diverse componenti dellofferta turistica presenti sul territorio regionale;

c)      organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti lofferta e la domanda turistica, nellambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

d)     istituzione dellOsservatorio regionale sul turismo nellambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;

e)      realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con lEnte nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.


2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte lAssessore regionale competente, un rappresentante regionale dellUPI, dellANCI [e dellUNCEM] (1) e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dallAssessore regionale al turismo.





(1) Parole soppresse dalla l.r. 18/2010, art. 1


Art. 3

Programmi regionali


1. La Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi dellintervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e allestero;

b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.

2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dellanno precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata allAgenzia regionale del turismo (A.RE.T.), prevista dallarticolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.

3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dellanno di riferimento, la Giunta delibera lassegnazione allA.RE.T. delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:

a) alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;

b) al funzionamento dellA.RE.T. 



(•) Vedi anche la l.r. 21/94, art. 26


TITOLO 2

Norme regionali di recepimento della legge 29 marzo 2001, n. 135 





Art. 4

Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale.


1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 2, comma 4, della legge n. 135/2001, con regolamento dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 




Art. 5

Sistemi turistici locali.


1. La Regione, nellambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire lintegrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento (2) , definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dellofferta turistica istituito presso il Ministero dellindustria e con riferimento alle seguenti finalità:

a)      sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b)      attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dellofferta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c)      sostenere linnovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui allarticolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;

d)     sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dellimmagine del prodotto turistico locale;

e)      promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per lottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e allestero.





(2) Vedi il reg. reg. 4/2009 così come riformulato dal reg. reg. n. 19/2011.


TITOLO 3

Organizzazione dellA.RE.T





Art. 6

Organizzazione dellA.RE.T


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, lARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione. (3) 


2. LARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.


3. La gestione finanziaria dellARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con lobbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.


4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione competente, su proposta dell’Assessore al

turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.(4) 



(3) Vedi il DPGR n. 176 del 22/02/2011 “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”
(4) Comma così sostituito dalla l.r.18/2010, art. 2. Vedi il reg. reg. 9/2011“Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”


Art. 7

(Compiti dell’ARET) (•)  (•)  (•) 


Compiti dell’ARET 1. L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:
 
a) diffonde e promuove la conoscenza e l’attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso l’internazionalizzazione delle imprese, dell’enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo, supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;
 
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale, gli istituti tecnico-professionali e le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;
 
c) promuove la qualificazione dell’offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
 
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, sportivo, dei cammini e giovanile, nonché di quello sociale, e la valorizzazione degli indotti connessi;
 
e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;
 
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale;
 
g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;
 
h) promuove la tutela dei diritti del turista inteso come “consumatore”;
 
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
 
j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli Info-Point turistici, anche nel loro raccordo con le pro loco;
 
k) collabora con il sistema delle camere di commercio, le istituzioni universitarie, organismi specializzati e gli enti di ricerca per elaborare piani e progetti di studio, rilevazione e analisi;
 
l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari;
 
m) promuove le tradizioni pugliesi, nonché i valori identitari del territorio, anche valorizzando l’appartenenza alla comunità pugliese nel mondo e sostenendo iniziative per la riscoperta delle radici dei migranti pugliesi e per il ritorno alla terra di origine;
 
n) promuove lo sviluppo di flussi turistici in luoghi strategici, connessi a infrastrutture o a mezzi di trasporto e di viaggio, anche attraverso interventi di cooperazione pubblica, volti in particolare alla diffusione della brand identity e alla accoglienza e alla informazione turistica;
 
o) sostiene le imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici.”


(•) Articolo già sostituito dalla l.r. 18/2010, art. 3, è stato nuovamente sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 51, comma 1.
(•) Vedi l’art. 4 della l.r. 18/2010 che così dispone: “Art. 4 Illustrazione al Consiglio regionale del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione  1. L’Assessore al turismo illustra annualmente al Consiglio regionale il piano annuale degli  interventi della promozione turistica la cui realizzazione è affidata a Pugliapromozione.”


Art. 8

Organi dellA.RE.T.


1. Sono organi dellARET:

a)      il Direttore generale;

b)      il Collegio sindacale.


1 bis. Il Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le competenze necessarie a promuovere l’immagine dei diversi territori della Puglia. Le

funzioni specifiche e l’organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute. (5) 




(5) Comma aggiunto dalla l.r. 18/2010, art. 5


Art. 9

(Il Direttore generale) (•) 


1. Il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in  materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività  complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. E’ richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall’Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.(6) 

2. Valgono per il Direttore generale dellAgenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.


3. Lincarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per lespletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.


4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dellARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.


5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.





(•) Vedi la l.r. 19/2003, art. 17 così come modificato dalla l.r. 12/2005, art. 10. Vedi anche la l.r. 39/2006, art. 18
(6) Comma così sostituito dalla l.r. 18/2010, art. 6


Art. 10

Il Collegio sindacale.


1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dellAgenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.

3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.

4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dellA.RE.T. provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dellAssessore al turismo, apposite relazioni annuali sullattività svolta.

5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.

6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo. 




Art. 11

Controllo sugli atti dellA.RE.T.


1. Il controllo sugli atti dellARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dellAssessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dellARET.




Art. 12

Finanziamenti


1. La dotazione finanziaria dellARET è determinata da:

a)      apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;

b)      proventi derivanti dallattività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;

c)      donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati allAgenzia;

d)     finanziamenti ottenuti per lesecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nellambito delle materie di competenza dellARET.





TITOLO 4

Soppressione delle aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 





Art. 13

(Soppressione delle Aziende di promozione

turistica di Bari, Brindisi, Foggia,  Lecce, Taranto)   (•)  (•) 


1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dellarticolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con lapplicazione delle norme del codice civile.


2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale  il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno:

a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di promozione turistica (A.P.T.);

b) i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato;

c) la ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e passivi non esauriti;

d) l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali;

e) l’elenco dei contenziosi in atto;

f) l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto.(7) 

2 bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione e alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore. (8) 

2 ter. La Regione Puglia succede alle  APT nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 e alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lettera f) del

comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con il Direttore generale dell’ARET. (9) 

2 quater La Regione Puglia succede alle APT ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile nei contenziosi di cui alla lettera e) del comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui

alla lettera f) dello stesso comma, nei quali succede l’ARET, con i limiti previsti dall’articolo 111 del Codice di procedura civile. (10) 


3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dellARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dellAgenzia, dintesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.


4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.

4 bis. In riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT. (11)  (12) 


5. [ Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.] (13) 




(•) Vedi anche la l.r. 12/2005, art. 22
(•) Il Comma 2 dell’art. 23 della l.r. 38/2011 prevede che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, ogni sei mesi, l’Assessore al ramo è tenuto a predisporre e a trasmettere alla competente commissione consiliare permanente apposita relazione analitica riguardante gli adempimenti in essere e le risultanze di cui al presente articolo..
(10) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b)
(11) Comma così sostituito dalla l.r. 18/2010, art. 7, c. 1, lett. a)
(12) Vedi l.r. 45/2012, art. 40.
(13) Comma soppresso  dalla l.r. 18/2010, art. 7, c. 1, lett. b)
(7) Comma così sostituito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett.a). Vedi anche reg. reg. 9/2011, art. 18
(8) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b)
(9) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b)


Art. 14

Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica


1. I beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T) elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione. 
 
2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni ed enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.
 
3. I beni mobili di proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi verbali di consegna che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili.
 
4. Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle A.A.P.T.
 
5. La Giunta regionale può concedere in comodato all’Agenzia Puglia promozione, per le finalità della presente legge, i beni delle A.A.P.T.
 
6. I beni mobili delle AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati come universalità indistinta, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera j).
 
7. I beni mobili delle AA.P.T. aventi valore artistico, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, possono essere trasferiti previa deliberazione della Giunta regionale e a titolo gratuito, ai musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche, dando preferenza a quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi.
 
8. In deroga al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni territorialmente competenti per l’espletamento dei loro compiti e servizi istituzionali, i beni immobili di seguito elencati:
a) Ostello della gioventù sito nel territorio comunale di Brindisi, di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;
b) complessi immobiliari siti nel territorio comunale di Fasano (Selva di Fasano e Torre Canne), di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;
c) complesso immobiliare del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta Zinzulusa sito nel territorio comunale di Castro, nonché cabina elettrica ricadente nel territorio dello stesso comune di proprietà dell’AA.P.T. di Lecce.
Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di proprietà dell’AA.P.T. di Bari. (14) 


(•) Articolo prima modificato dalle ll.rr. n. 38/2011 e n. 18/2010 e successivamente sostituito dalla l.r. n. 30/2015, art. 1
(14) Lettera già aggiunta dalla l.r. n. 31/2016, art. 2, lettera a). è stata abrogata dalla l.r. 67/2018, art. 113, comma 1. L'art. 113 della l.r. 67/2018 è stato,  a sua volta , abrogato dalla l.r. 52/2019, art. 25.


Art. 15

Personale


1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui allarticolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dellARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.


2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché lanzianità già maturata allatto del trasferimento.


3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dellARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.





Art. 15 bis

(Conferimento di funzioni ai STL)(•) 


1. All’avvio dell’Agenzia di Puglia promozione, in relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui all’articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale.

2. La direzione dell’Area competente dispone l’aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli. 11 e 17 del regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4, secondo criteri all’uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.



(•) Articolo inserito dalla l.r. 18/2010, art. 10


Art. 16


1. All’onere annuo derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa n.4310.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.




Art. 17

(Abrogazione)


1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto Riordinamento dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellarticolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo allinsediamento del Direttore generale dellARET.