Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1 Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese.
TITOLO 1ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina l’organizzazione
turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge
29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del
turismo.
Art. 2(Funzioni
della Regione) 1. La Regione esercita le seguenti
funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle
iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei
confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e
locale;
b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria
e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle
diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio
regionale;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e
della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e
delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del
sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n.322;
d) istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo
nell’ambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale
conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione
agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione dei progetti speciali, anche in
collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni,
con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori
privati.
2. Per le attività di
programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia
di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte
l’Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell’UPI,
dell’ANCI e dell’UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore
turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall’Assessore regionale al
turismo.
Art. 3(Programmi
regionali) 1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25 della
legge regionale 25 settembre 2000, n.13, con cadenza triennale approva le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono
indicati:
a. gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi
mercati della domanda in Italia e all’estero;
b. le risorse comunitarie, statali e regionali che si
prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione
locale.
2. La Giunta
regionale, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la
promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all’Agenzia
regionale del turismo (ARET), prevista dall’articolo 6, nonché agli enti locali
e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo
locale.
3. Ai fini della
predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici
incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri
enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento
regionali.
4. Entro trenta giorni
dalla data di approvazione del bilancio regionale dell’anno di riferimento, la
Giunta delibera l’assegnazione all’ARET delle risorse vincolate da destinarsi
specificatamente:
a. alla realizzazione dei progetti di intervento previsti
dal piano annuale di promozione turistica locale;
b. al funzionamento dell’ARET.
TITOLO 2NORME REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 29
MARZO 2001, N. 135
Art. 4(Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico
regionale) 1. La Regione Puglia
persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale
considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del
territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni
collettive e tra popoli diversi.
2. La Giunta
regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 135/2001,
con regolamento dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla
suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 5(Sistemi
turistici locali) 1. La Regione,
nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi
turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o
associati, al fine di favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le
politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello
sviluppo economico.
2. La Giunta regionale, con apposito
regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di
sviluppo dei sistemi turistici
locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento
dell’offerta turistica istituito presso il Ministero dell’industria e con
riferimento alle seguenti finalità:
a. sostenere attività e processi di aggregazione e di
integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e
di affiliazione;
b. attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti
turistico-ricettivi;
c. sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di
informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma
4, lettera a), della legge 135/2001;
d. sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche
con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare
riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di
qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto
turistico locale;
e. promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in
Italia e all’estero.
TITOLO 3AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
(ARET)
Art. 6(Organizzazione dell’ARET) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è
istituita, con sede legale in Bari, l’ARET quale organismo tecnico operativo e
strumentale della Regione.
2. L’ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e
opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica.
3. La gestione finanziaria dell’ARET è improntata a criteri
di imprenditorialità ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio
annuale in pareggio.
4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità
dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale
entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all’approvazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le
norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme
di contabilità regionale.
Art. 7(Compiti
dell’ARET) 1. L’ARET svolge
attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del
territorio regionale.
2. In particolare
l’ARET:
a. realizza progetti promozionali su incarico della Regione
o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti
integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni
culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
nazionale e regionale;
b. mediante accordi di programma, adottati ai sensi
dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, provvede
all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di
IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996,
n.23;
c. svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per
la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da
altri soggetti pubblici e privati;
d. svolge attività di assistenza a favore degli operatori
turistici locali;
e. raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite
dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l’offerta
turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
statistici relativi al flusso del movimento turistico
regionale;
f. svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti
operando in conformità a quanto stabilito dall’articolo 6;
g. collabora con l’Assessorato regionale al turismo al fine
della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo
quanto stabilito dall’articolo 4;
h. provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce
e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle
previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n.29;
i. provvede all’istituzione e tenuta dell’Albo regionale
delle associazioni turistiche pro loco e quant’altro stabilito dalla legge
regionale 11 maggio 1990, n.27;
j. esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su
tutte le attività turistiche;
k. provvede all’accertamento dei requisiti di idoneità per
l’abilitazione all’attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e
aggiornamento del Registro regionale dei direttori
tecnici;
l. provvede alla gestione della banca dati del Centro
servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre
Regioni;
m. provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla
Regione.
Art. 8(Organi
dell’ARET) 1. Sono organi
dell’ARET:
a. il Direttore generale;
b. il Collegio sindacale.
Art. 9(Il Direttore
generale) 1. Il Direttore
generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della medesima adottata su proposta dell’Assessore al turismo. Il
Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso
dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea;
b. attività di direzione in enti o aziende di medie o di
grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci
anni.
2. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli
amministratori e i dipendenti regionali.
3. L’incarico del
Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da
contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l’espletamento di tale
servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso
contratto.
4. Il Direttore
generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARET, assume la
rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua
attività.
5. Al Direttore
generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta
regionale.
Art. 10(Il Collegio
sindacale) 1. Il Collegio
sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo, tra
coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
2. Il Collegio
sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia
entro e non oltre dieci giorni dalla
nomina di cui al comma 1.
3. I sindaci durano in
carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi.
Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta
regionale.
4. Il Collegio
sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione
economica e finanziaria dell’ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla
Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore al turismo, apposite relazioni
annuali sull’attività svolta.
5. Il Collegio si
riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio
possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e
in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del
Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali
sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio
senza giustificato motivo.
Art. 11(Controllo
sugli atti dell’ARET) 1. Il controllo sugli atti dell’ARET è esercitato in
conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n.22
in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La
Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore regionale al turismo, esercita
le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento
dell’ARET.
Art. 12(Finanziamenti) 1. La dotazione
finanziaria dell’ARET è determinata da:
a. apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto
in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, stabilito in relazione al piano di attività
assegnato;
b. proventi derivanti dall’attività svolta in favore di
soggetti pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della
Giunta regionale e destinati all’Agenzia;
d. finanziamenti ottenuti per l’esecuzione di programmi di
ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie
di competenza dell’ARET.
TITOLO 4SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
DI BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
Art. 13(Soppressione
delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,
Taranto) 1. Le Aziende di
promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell’articolo 7 della l.r.
23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l’applicazione delle norme
del codice civile.
2. Il Direttore
generale dell’ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro
nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di
liquidazione. Successivamente all’approvazione dei piani di liquidazione e della
estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con
decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle
Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto.
3. Alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e
operanti ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze
funzionali dell’ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore
generale dell’Agenzia, d’intesa con gli enti partecipanti agli accordi di
programma istitutivi.
4. Sono istituiti
altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli
stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma
3.
5. Gli IAT dei comuni
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento
tra gli IAT delle rispettive
province.
Art. 14(Assegnazione
beni all’ARET) 1. I beni immobili e
le attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di
proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale
può concedere in comodato all’ARET, per le finalità della presente legge, i beni
residuati alla liquidazione delle APT.
Art. 15(Personale) 1. Il personale di
ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all’articolo 26,
comma 2, della l.r.23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell’ARET, definito
con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai
sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale
trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento nonché l’anzianità già maturata all’atto del
trasferimento.
3. Lo stato giuridico
e il trattamento economico del personale dell’ARET è disciplinato dalla legge
regionale 4 febbraio 1997, n.7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché
dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da
essa dipendenti.
TITOLO 5DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
FINALI
Art. 16(Norme
finanziarie) 1. All’onere annuo
derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90
(lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento
previsto al capitolo di spesa n.4310.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione.
Art. 17(Abrogazione) 1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto Riordinamento
dell’amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della
legge 17 maggio 1983, n.217, è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’insediamento del Direttore generale dell’ARET.
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