Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 29 Disciplina dell’enoturismo.
Art. 1Finalità e definizioni 1. La Regione
Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura
anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere
la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare laccoglienza
nell’ambito di unofferta turistica di tipo integrato e di promuovere
l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire
la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del
territorio.
2. Le presenti
norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo
2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard
minimi di qualità per lesercizio dellattività
enoturistica).
3. Conformemente
con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge
205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito delle cantine.
4. Ai fini delle
presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività
formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e
la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di
Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta
(IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di
pertinenza dellazienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica
dellattività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere
didattico, culturale e ricreativo svolte nellambito delle cantine e dei
vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e
commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in
abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi
preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il
consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza,
previsti dalla normativa vigente.
Art. 2Avvio delle attività di enoturismo 1. Possono
esercitare l’attività di enoturismo:
a) l’imprenditore
agricolo, singolo o associato, di cui allarticolo 2135 del codice civile che
svolge attività di vitivinicoltura; b) le cantine
sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti
dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione
del vino; c) i consorzi di
tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione
geografica; d) le cantine che
svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti
vitivinicoli anche attraverso lacquisizione della materia prima e/o del vino da terzi,
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice
civile.(1)
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo, [previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco regionale ell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio,] sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata lattività. (2) 3. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.
(1) Lettera sostituita dalla l.r. 3/2022, art.1, comma 1. (2) Parole soppresse dalla l.r. 3/2022, art. 2, comma 2,
Art. 3equisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo 1. Per lo
svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale
rappresentante dell’azienda o dell’amministratore o di un familiare coadiuvante
o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore
esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del
territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a)
qualifica di
imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dellarticolo 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di
adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;
b)
diploma o laurea
in materie agrarie;
c)
titolo di
enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della
professione di enologo);
d)
esperienza
lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole [ in
qualità di addetto al vigneto ](•) o alla cantina, comprovata dalla iscrizione
allIstituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione
idonea;
e)
attestato di
frequenza di un corso di formazione avente a oggetto lattività vitivinicola e/o l’enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management (3) organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di
formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di
formazione teorica/pratica;
f)
attestato di
frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto
viticoltura o marketing del vino o enologia o wine
management;
g)
attestato di
qualifica professionale da sommelier o da degustatore professionale. (4)
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta
regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui
al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle
presenti disposizioni.
(•) Parole soppresse dalla l.r. n. 3/2022, art. 2, comma 1, lett. a). (3) Parole aggiunte dalla l.r. 3/2022, art. 2,comma 1, lett. b). (4) Parole aggiunte dalla l.r. n. 3/2022, art. 2, comma 1, lett. c).
Art. 4Standart minimi di qualità per svolgere attività di enoturimo 1. Fermi restando i
requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti
dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo
devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:
a)
apertura
settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, allinterno dei
quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b)
strumenti per la
prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c)
cartello da
affiggere all’ingresso contenente i dati relativi allaccoglienza enoturistica e
almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue
parlate;
d)
sito o pagina
web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e)
indicazione dei
parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f)
materiale
informativo sullazienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue,
compreso litaliano;
g)
esposizione e
distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle
produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a
denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo,
sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e
paesaggistiche del territorio in cui è svolta lattività
enoturistica;
h)
ambienti o spazi
dedicati e adeguatamente attrezzati per laccoglienza e per la tipologia di
attività in concreto svolte dalloperatore enoturistico;
i)
lattività di
degustazione del vino allinterno delle cantine e delle aziende agricole è
effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o
altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche
del prodotto.
2. Per lo
svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia
della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei
confronti dei visitatori.
Art. 5Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti 1. In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell’elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (5)
2. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.(6)
3. Allo scopo di
promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto
delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell’esclusionedi cui al comma 2, ai
fini dellabbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende
vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei
modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione
pugliese.
(5) Comma sostituito dalla l.r. 3/2022, art. 3, comma 1, lett.a). (6) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 3, comma 1, lett.b).
Art. 6Elenco degli operatori delle attività di enoturismo 1. La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, con propria deliberazione, istituisce lelenco regionale degli
operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente lindicazione dei
servizi offerti da ciascuna attività. La SCIA è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche. (7) L’elenco è tenuto dalla
Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza deirequisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all’attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell’anno solare. All’esito dell’istruttoria di competenza e ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura e all’interessato le proprie determinazioni. A seguito della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura regionale provvede all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori enoturistici. (8)
3. L’Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura. (9)
[4. Possono
iscriversi nellelenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti
previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 2.](10)
[5. La sussistenza
della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è
determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività
enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal
quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo, che si realizza quando il
tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento
dell’attività enoturistica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice
civile. ] (11)
6. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.(12)
(10) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. d). (11) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. d). (12) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. f). (7) Parole sostituite dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. a). (8) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. b). (9) Comma sostituito dalla l.r. n. 3/2022, art. 4, comma 1, lett. c)
Art. 7Promozione dei percorsi enoturistici 1. La Regione
incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di
enoturismo, iscritti nell’elenco regionale, al fine di creare percorsi
enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. La Struttura
regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle
attività di enoturismo, iscritti nellelenco regionale, il supporto necessario
per le finalità di cui al comma 1.
Art. 8Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e
il controllo sullosservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai
Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di
enoturismo.
[2. I Comuni possono
stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente
competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto
previsto dal comma 3.] (13)
[3. La Struttura
regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei
requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività
di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento
dell’iscrizione nell’elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato
annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle
presenti sul territorio regionale. Lesito dei controlli è comunicato ai
Comuni.](14)
(13) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 5, comma 1, lett. a). (14) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 5, comma 1, lett. b).
Art. 9Sospensione e revoca dellattività 1. Qualora vengano
meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dellattività, il Comune
concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti
mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può
sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui
i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall’elenco e la cancellazione dall’elenco regionale di cui allarticolo
6.(15)
[3. Lattività è
altresì revocata qualora l’interessato non abbia dato inizio alla stessa entro
due anni dalla data fissata per linizio dellattività stessa.] (16)
(15) Parole sostituite dalla l.r. n. 3/2022, art. 6, coamma 1, lett. a). (16) Comma abrogato dalla l.r. n. 3/2022, art. 6, coamma 1, lett. b).
Art. 10Sanzioni 1. Chiunque svolge
le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la
chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. Lattività di enoturismo
non può essere intrapresa dallimprenditore responsabile dell’infrazione [di cui
al comma 1 ] nei successivi dodici mesi.(17)
2. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono
incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le
violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia
locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto
all’applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(17) Parole soppresse dalla l.r. n. 3/2022, art. 7, comma 1.
Art. 11Norma transitoria 1. I soggetti che
alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o
più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti
norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In
caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale
termine, le suddette attività non possono più essere
esercitate.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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