Anno 2021
Numero 29
Data 06/08/2021
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 29

Disciplina dell’enoturismo”



Art. 1

Finalità e definizioni


1.                  La Regione Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare laccoglienza nell’ambito di unofferta turistica di tipo integrato e di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
 
2.                  Le presenti norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per lesercizio dellattività enoturistica).
 
3.                  Conformemente con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
 
4.                  Ai fini delle presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di pertinenza dellazienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dellattività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nellambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.



Art. 2

Avvio delle attività di enoturismo


1.                  Possono esercitare l’attività di enoturismo:
a)   l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui allarticolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b)   le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
c)   i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;
d)   le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice civile.
 

2.                  I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo, previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco regionale dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio, sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata lattività.

 

3.                  Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.




Art. 3

equisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo


1.                  Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale rappresentante dell’azienda o dell’amministratore o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a)   qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dellarticolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;
b)   diploma o laurea in materie agrarie;
c)   titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
d)   esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione allIstituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
e)   attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto lattività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;
f)    attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management;
g)   attestato di qualifica professionale da sommelier.
 
2.                  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle presenti disposizioni.



Art. 4

Standart minimi di qualità per svolgere attività di enoturimo


1.                  Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:
a)   apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, allinterno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b)   strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c)   cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi allaccoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d)   sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e)   indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f)    materiale informativo sullazienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso litaliano;
g)   esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta lattività enoturistica;
h)   ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per laccoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dalloperatore enoturistico;
i)     lattività di degustazione del vino allinterno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.
 
2.                  Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.



Art. 5

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti


1.                  Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di agriturismo, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Puglia, quali:
a)   prodotti DOP, IGP, specialità tradizionale garantita (STG);
b)   prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
c)   prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e alletichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, letichettatura e i controlli;
d)   prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
e)   nel caso in cui l’abbinamento abbia a oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato luso della cucina domestica, limitatamente allassemblaggio degli stessi.
 
2.                  Dallattività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
 
3.                  Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell’esclusionedi cui al comma 2, ai fini dellabbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione pugliese.



Art. 6

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo


1.                  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con propria deliberazione, istituisce lelenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente lindicazione dei servizi offerti da ciascuna attività. L’iscrizione all’elenco è condizione necessaria per la SCIA di cui all’articolo 2, comma 2. L’elenco è tenuto dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
 
2.                  La domanda di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività enoturistica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune, applicando i criteri di cui al comma 5, provvede all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori, inviando il relativo certificato di iscrizione all’azienda interessata e al Comune.
 
3.                  L’elenco regionale degli operatori enoturistici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) a cura della Struttura regionale competente in materia di agricoltura, nonché copia dell’elenco aggiornato deve essere pubblicato sul portale regionale www.viaggiareinpuglia.it.
 
4.                  Possono iscriversi nellelenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
 
5.                  La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo, che si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell’attività enoturistica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
 
6.                  Ai fini della istituzione e implementazione dellelenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui allarticolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.



Art. 7

Promozione dei percorsi enoturistici


1.                  La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell’elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
2.                  La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nellelenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.
 



Art. 8

Vigilanza e controllo


1.                  La vigilanza e il controllo sullosservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di enoturismo.
 
2.                  I Comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto previsto dal comma 3.
 
3.                  La Struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. Lesito dei controlli è comunicato ai Comuni.
 



Art. 9

Sospensione e revoca dellattività


1.                  Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dellattività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
 
2.                  Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dellattività e la cancellazione dall’elenco regionale di cui allarticolo 6.
 
3.                  Lattività è altresì revocata qualora l’interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per linizio dellattività stessa.



Art. 10

Sanzioni


1.                  Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. Lattività di enoturismo non può essere intrapresa dallimprenditore responsabile dell’infrazione di cui al comma 1 nei successivi dodici mesi.
 
2.                  I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
 



Art. 11

Norma transitoria


1.                  I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.