Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 29 Disciplina dell’enoturismo”
Art. 1Finalità e definizioni 1. La Regione
Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura
anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere
la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare laccoglienza
nell’ambito di unofferta turistica di tipo integrato e di promuovere
l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire
la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del
territorio.
2. Le presenti
norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo
2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard
minimi di qualità per lesercizio dellattività
enoturistica).
3. Conformemente
con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge
205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito delle cantine.
4. Ai fini delle
presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività
formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e
la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di
Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta
(IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di
pertinenza dellazienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica
dellattività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere
didattico, culturale e ricreativo svolte nellambito delle cantine e dei
vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e
commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in
abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi
preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il
consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza,
previsti dalla normativa vigente.
Art. 2Avvio delle attività di enoturismo 1. Possono
esercitare l’attività di enoturismo:
a)
l’imprenditore
agricolo, singolo o associato, di cui allarticolo 2135 del codice civile che
svolge attività di vitivinicoltura;
b)
le cantine
sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti
dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione
del vino;
c)
i consorzi di
tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione
geografica;
d)
le cantine che
svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti
vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi,
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice
civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di
enoturismo, previa acquisizione del certificato di iscrizione all’elenco
regionale dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione
all’esercizio, sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP)
del Comune in cui dovrà essere esercitata
lattività.
3. Alle
aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o
di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad
applicarsi le disposizioni regionali nelle relative
materie.
Art. 3equisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo 1. Per lo
svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale
rappresentante dell’azienda o dell’amministratore o di un familiare coadiuvante
o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore
esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del
territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a)
qualifica di
imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dellarticolo 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di
adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;
b)
diploma o laurea
in materie agrarie;
c)
titolo di
enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della
professione di enologo);
d)
esperienza
lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole in
qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione
allIstituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione
idonea;
e)
attestato di
frequenza di un corso di formazione avente a oggetto lattività vitivinicola
organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di
formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di
formazione teorica/pratica;
f)
attestato di
frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto
viticoltura o marketing del vino o enologia o wine
management;
g)
attestato di
qualifica professionale da sommelier.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta
regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui
al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle
presenti disposizioni.
Art. 4Standart minimi di qualità per svolgere attività di enoturimo 1. Fermi restando i
requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti
dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo
devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:
a)
apertura
settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, allinterno dei
quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b)
strumenti per la
prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c)
cartello da
affiggere all’ingresso contenente i dati relativi allaccoglienza enoturistica e
almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue
parlate;
d)
sito o pagina
web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e)
indicazione dei
parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f)
materiale
informativo sullazienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue,
compreso litaliano;
g)
esposizione e
distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle
produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a
denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo,
sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e
paesaggistiche del territorio in cui è svolta lattività
enoturistica;
h)
ambienti o spazi
dedicati e adeguatamente attrezzati per laccoglienza e per la tipologia di
attività in concreto svolte dalloperatore enoturistico;
i)
lattività di
degustazione del vino allinterno delle cantine e delle aziende agricole è
effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o
altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche
del prodotto.
2. Per lo
svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia
della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei
confronti dei visitatori.
Art. 5Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti 1. Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa regionale in materia di agriturismo,
l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti
agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o
trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle
condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e
prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Puglia,
quali:
a)
prodotti DOP,
IGP, specialità tradizionale garantita (STG);
b)
prodotti
agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350
(Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui
allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173);
c)
prodotti
ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/1991, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e alletichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, letichettatura e i
controlli;
d)
prodotti che
rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione
europea;
e)
nel caso in cui
l’abbinamento abbia a oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere
autorizzato luso della cucina domestica, limitatamente allassemblaggio degli
stessi.
2. Dallattività di
degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso
escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e
bevande.
3. Allo scopo di
promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto
delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell’esclusionedi cui al comma 2, ai
fini dellabbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende
vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei
modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione
pugliese.
Art. 6Elenco degli operatori delle attività di enoturismo 1. La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, con propria deliberazione, istituisce lelenco regionale degli
operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente lindicazione dei
servizi offerti da ciascuna attività. L’iscrizione all’elenco è condizione
necessaria per la SCIA di cui all’articolo 2, comma 2. L’elenco è tenuto dalla
Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
2. La domanda di
iscrizione nell’elenco regionale degli operatori va indirizzata al Comune nel
cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività
enoturistica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza alla
Struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune, applicando
i criteri di cui al comma 5, provvede all’istruttoria della domanda e richiede
eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data
di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque,
entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di
rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla
Struttura regionale competente in materia di agricoltura e al soggetto
richiedente le proprie determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede
all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori, inviando il relativo
certificato di iscrizione all’azienda interessata e al
Comune.
3. L’elenco
regionale degli operatori enoturistici deve essere regolarmente aggiornato e
pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia (BURP) a cura della Struttura regionale competente in materia di
agricoltura, nonché copia dell’elenco aggiornato deve essere pubblicato sul
portale regionale www.viaggiareinpuglia.it.
4. Possono
iscriversi nellelenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti
previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 2.
5. La sussistenza
della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è
determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività
enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal
quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo, che si realizza quando il
tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento
dell’attività enoturistica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice
civile.
6. Ai fini della
istituzione e implementazione dellelenco, i Comuni, anche a seguito dei
controlli di cui allarticolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura
regionale competente in materia di agricoltura.
Art. 7Promozione dei percorsi enoturistici 1. La Regione
incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di
enoturismo, iscritti nell’elenco regionale, al fine di creare percorsi
enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. La Struttura
regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle
attività di enoturismo, iscritti nellelenco regionale, il supporto necessario
per le finalità di cui al comma 1.
Art. 8Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e
il controllo sullosservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai
Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di
enoturismo.
2. I Comuni possono
stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente
competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto
previsto dal comma 3.
3. La Struttura
regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei
requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività
di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento
dell’iscrizione nell’elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato
annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle
presenti sul territorio regionale. Lesito dei controlli è comunicato ai
Comuni.
Art. 9Sospensione e revoca dellattività 1. Qualora vengano
meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dellattività, il Comune
concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti
mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può
sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui
i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca
dellattività e la cancellazione dall’elenco regionale di cui allarticolo
6.
3. Lattività è
altresì revocata qualora l’interessato non abbia dato inizio alla stessa entro
due anni dalla data fissata per linizio dellattività stessa.
Art. 10Sanzioni 1. Chiunque svolge
le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la
chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. Lattività di enoturismo
non può essere intrapresa dallimprenditore responsabile dell’infrazione di cui
al comma 1 nei successivi dodici mesi.
2. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono
incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le
violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia
locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto
all’applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 11Norma transitoria 1. I soggetti che
alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o
più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti
norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In
caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale
termine, le suddette attività non possono più essere
esercitate.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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