Anno 2023
Numero 32
Data 29/11/2023
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Sanità;
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Legge Regionale 29 novembre 2023, n. 32

Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024) e disposizioni varie



CAPO 1

Modifiche alla l.r. 32/2022





Art. 1

Modifiche alla l.r. 32/2022


1. La legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) è così modificata:

a) al comma 2 dell’articolo 56 la parola “università” è sostituita dalle seguenti: “istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)”;

b) l’articolo 91 è abrogato;

c) al comma 1 dell’articolo 104 le parole: “delle Università pubbliche pugliesi” sono sostituite dalle seguenti: “delle istituzioni della formazione superiore (Università e istituzioni AFAM)”;

d) al comma 1 dell’articolo 105 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “o il rifiuto della donazione” sono soppresse;

2) le parole: “non dev’essere motivato, deve essere sottoscritto e allegato alla cartella clinica” sono sostituite dalle seguenti: “non deve essere motivata, deve essere sottoscritta e allegata alla cartella clinica”;

e) al comma 2 dell’articolo 105 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “sentito il responsabile della Banca cordonale” sono soppresse;

2) le parole: “un protocollo operativo” sono sostituite dalle seguenti: “i protocolli operativi”;

3) dopo le parole: “protocolli operativi sulle modalità di donazione e prelievo del sangue cordonale” sono aggiunte le seguenti: “definiti dalla Banca di riferimento in linea con le indicazioni previste dalle normative vigenti”;

4) le parole “o dissenso” sono soppresse;

f) al comma 3 dell’articolo 105 le parole: “o rifiuto” sono soppresse;

g) al comma 4 dell’articolo 105 della l.r. 32/2022 le parole: “o dissenso” sono soppresse;
 
h) l’articolo 108 è abrogato.




CAPO 2

Modifiche alla l.r. 30/2022





Art. 2

Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2022


1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022–2024) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire la diagnosi precoce di malattie in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie anche farmacologiche è garantito, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), lo screening per la diagnosi precoce della cataratta congenita, salvo dichiarazione di espresso rifiuto da parte degli aventi diritto.”

2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “privato convenzionato” sono sostituite dalle seguenti: “privato accreditato”;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, previa idonea informativa sullo screening da fornire ai genitori naturali o ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul neonato”.

3. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 30/2022 è sostituito come segue:

“4. In caso di neonati senza fattori di rischio per deficit visivo a esordio tardivo, qualora l’esito del test fosse dubbio o positivo, il paziente è inviato entro dodici giorni con priorità e con invio tempestivo, con prenotazione effettuata dallo stesso punto nascita, presso l’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico. In caso di neonati con fattori di rischio oftalmologico, se l’esito del test è positivo, il paziente è inviato tempestivamente, senza parere oculistico, dal punto nascita all’unità operativa specialistica di branca per la conferma e la presa in carico.”




CAPO 3

Disposizioni varie





Art. 3

Modifica alla l.r. 18/1974


1. All’articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione organizzativa di tipologia D, conferito su indicazione del Vicepresidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria D. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre amministrazioni, di categoria D e in comando presso la Regione Puglia. Tale incarico termina con la cessazione della carica di Vicepresidente o di Assessore.”;

b) al comma 3 le parole: “Agli autisti non spetta il trattamento di missione” sono soppresse.




Art. 4

Modifica alla l.r. 9/2023


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2023, n. 9 (Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia, modifiche alle leggi regionali 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) è aggiunto il seguente periodo: “La quota di risorse del Fondo sanitario destinata ai PIT dovrà essere utilizzata esclusivamente per garantire le prestazioni ricomprese nei LEA.”



Art. 5

Modifica alla l.r. 15/2023


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2023, n. 15 (Integrazione alla legge regionale 12 agosto 2022, n. 17 (Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano a titolo sperimentale per un periodo di due anni.”




Art. 6

Modifiche alla l.r. 20/2023


1. Alla legge regionale 13 luglio 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1, le parole numeriche: “1991” sono sostituite con le seguenti: “1992” e dopo le parole: “soggetti affetti dalla sindrome di Down” sono aggiunte le seguenti: “e malati cronici con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992;

b) al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “soggetti affetti dalla sindrome di Down” sono aggiunte le seguenti: “e malati cronici con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992;

c) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: “2. Sempre per le finalità di cui all’articolo 1, i soggetti affetti dalla sindrome di Down e malati cronici con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che per le prestazioni di ricovero, in rapporto alle condizioni di salute e alla gravità del quadro clinico hanno la priorità rispetto alle classi già disciplinate nel PRGLA.”;

d) al comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole: “soggetti affetti dalla sindrome di Down” sono aggiunte le seguenti “e malati cronici con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992”;

e) al comma 2 dell’articolo 7, le parole: “e altri enti” sono sostituite dalle seguenti: “ed enti del terzo settore.”.




Art. 7

Modifiche alla l.r. 22/2023


1. L’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2023, n. 22 (Disposizioni varie in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Modifiche all’articolo 1 della l.r. 48/2019 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina di direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti: 2 bis.Nellemore dell’aggiornamento dei criterimetodologici perl’istituzione e aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR della Puglia, necessari alla ridefinizione complessiva dei vigenti elenchi, il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), può nominare il direttore amministrativo o il direttore sanitario, attingendo dagli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti. L’incarico conferito al direttore amministrativo e al direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 2 ter. L’aggiornamento dell’elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo e sanitario delle aziende ed enti del SSR della Puglia avviene con cadenza biennale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere aggiornati i criteri metodologici per l’istituzione e aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale.”.




Art. 8

Erogazione per finalità sociali del farmaco Baqsimi


1. Al fine di far corrispondere a ragioni sociali l’erogazione rimborsata del farmaco salvavita Baqsimi con modalità di somministrazione spray, così da ridurre i costi a carico delle famiglie se intendono evitare il pericolo da somministrazione intramuscolo inesperta dei farmaci alternativi, generato dalla revoca della rimborsabilità del farmaco deliberata dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per ragioni diverse da quelle cliniche, è disposto un finanziamento di euro 15 mila in favore delle Aziende sanitarie locali per l’erogazione del farmaco a minori con diabete di tipo 1 e adulti con diabete mellito in terapia intensificata, a valere sul bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2023, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, prelevando dalla missione 1, programma 3, titolo 1.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è assegnato sulla base dei dati epidemiologici e dei dati di consumo del farmaco relativi al 2022, attraverso determinazione dirigenziale adottata dalla sezione inclusione sociale attiva, sentita la sezione farmaci, suddividendolo nei limiti dello stanziamento tra tutte le Aziende sanitarie, nella qualità di agenti sociali poiché in possesso di qualificazioni idonee alla gestione e somministrazione di farmaci. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.