Legge Regionale 24 marzo 2022, n. 7 Disposizioni varie in materia sanitaria.
CAPO 1Modifica alla l.r. 7/2022
Art. 1Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/2022 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2022, n. 7 (Misure per il contenimento
della spesa farmaceutica) è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’anno 2023.”
CAPO 2Modifica alla l.r. 48/2019
Art. 2Modifiche all’articolo 1 della l.r. 48/2019 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di
nomina di direttori amministrativi e sanitari delle aziende ad enti del Servizio sanitario regionale) sono
aggiunti i seguenti:
“2 bis. Nelle more dell’aggiornamento dei criteri metodologici per l’istituzione e aggiornamento
dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende ed enti del SSR
della Puglia, necessari alla ridefinizione complessiva dei vigenti elenchi, il direttore generale, nel rispetto
dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilità 2016), può nominare il direttore amministrativo o il direttore sanitario, attingendo dagli elenchi
regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti.
2 ter. Nel caso il direttore generale attinga dagli elenchi di altre regioni per il conferimento di incarico di
direttore amministrativo o direttore sanitario, dovrà prevedere nel relativo contratto, la clausola risolutiva
espressa circa la durata, da intendersi fino ad approvazione nel nuovo elenco di idonei alla nomina di
direttore amministrativo delle aziende ed enti del SSR della Puglia da adottarsi con deliberazione della
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
CAPO 3Modifica alla l.r. 30/2022
Art. 3Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2022 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento
e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, è aggiunto il
seguente periodo: “Tali limiti non sono comunque applicabili ai soggetti già autorizzati alla presa in carico e
alla frequenza nelle strutture socio sanitarie di cui al periodo precedente e a cui è stata riconosciuta dalla
Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009,
n. 102, una percentuale pari o superiore al 67 per cento di invalidità.”.
CAPO 4Modifica al r.r. 15/2020
Art. 4Modifica all’articolo 14 del r.r. 15/2020 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15
(Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle
strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche) è aggiunta la
seguente:
“d bis) una struttura ogni 150.000 abitanti (o frazione superiore a 75.000 abitanti) che eroga le prestazioni
di afferenza alla tricologia, ivi compresa l’attività trapiantologica, per la branca di dermatologia.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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