Anno 1991
Numero 9
Data 05/11/1991
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 dicembre 1991, n. 222, S.O.
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Legge Regionale 5 novembre 1991, n. 9

Normativa concernente le nefropatie croniche.



Art. 1

Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico.(1) 


1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonchè presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui allart. 41 della legge 23.12.1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui allart. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per luso dei mezzi pubblici.

1bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo.

1 ter. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento. Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo non sono ammissibili.  (4) 

 2. Qualora le condizioni di salute dellassistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano lutilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita lutilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per luso del mezzo stesso.

 3. In ogni caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

 3bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata limpossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa.

3 ter. Qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentano l’utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita l’utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa italiana. (3) 

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dellassistito corredata della documentazione di spesa nonchè, nellipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con leventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza varia possibile tra il luogo di domicilio dellassistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.

5. Al rimborso provvede lUnità Sanitaria Locale di residenza dellassistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui lassistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dallUnità Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.

 7. Nessun rimborso è dovuto qualora lassistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

8. Nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o lUnità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nellambito territoriale della propria USL, lassistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nellambito della propria USL o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nellambito territoriale di USL vicini.  (2) 

         



(1) Articolo così modificato e integrato dalla l.r. 23/94, art. 1
(2) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 21
(3) Comma inserito dalla l.r. 4/2010, art. 42
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 16/2024, art. 5, comma 1.


Art. 2

Erogazione di materiali duso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale.(5) 


1. Le Unità Sanitarie Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonchè in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

  2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità Sanitarie Locali di residenza dellassistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale duso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio della stesso.

 2bis. Limpianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25 novembre 1974, n. 38,, ed in comodato duso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi preso la quale il paziente ha frequentato il corso di addestramento.

   3. LUnita Sanitaria Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dellimpianto.

   4. Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base allaumento dellindice ISTAT ed è corrisposto sulla base di domanda dellassistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento.



(5) Articolo così modificato e integrato dalla l.r. 23/94, art. 2


Art. 3

Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici.


1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. 1 luglio 1989, del Ministro della sanità.

2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa. 




Art. 4

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all estero)(6) 


[1. Nei limiti della normativa vigente, L Unita Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

- gli interventi di trapianto renale;

- per spese di soggiorno del paziente nel periodo post - operatorio presso la localita sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;

- per tutti i controlli successivi, nonche per le complicanze derivanti dall intervento stesso;

- per eventuale espianto.

2. Nei limiti della normativa vigente, e previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.]



(6) Articolo già modificato dalla l.r. 23/94 è stato  successivamente abrogato dalla l.r. 25/96, art. 4.


Art. 5

Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre Regioni o allestero.(7) 


1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della USL di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell80%.

2. Il rimborso è corrisposto su richiesta dellassistito corredata della documentazione attestante lavvenuto trattamento e le spese.

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare limpossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unità Sanitaria Locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

    



(7) Articolo così modificato dalla l.r. 23/94, art. 4


Art. 6

Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, le Unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.