Anno 1991
Numero 9
Data 05/11/1991
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 novembre 1991, n. 9

Normativa concernente le nefropatie croniche.



Art. 1

(Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico)


1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unita Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonche presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui  allart. 41 della legge 23/12/1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, e corrisposto, da parte della Unita Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l uso dei mezzi pubblici collettivi.

2. Qualora le condizioni di salute dell assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove e in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, e consentita l utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della USL o, previa autorizzazione, di autovettura ad uso privato con esonero per la stessa USL da ogni responsabilita per l uso del mezzo stesso.

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato e corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell assistito corredata della documentazione di spesa nonche, nellipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. A tal fine, devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi e il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico e calcolato sulla piu breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell assistito e quello ove e ubicata la struttura sanitaria presso la quale e effettuato il trattamento di emodialisi.

5. Al rimborso provvede l Unita Sanitaria Locale di residenza dell assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui l assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall Unita Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.




Art. 2

(Erogazione di materiali d uso estese ai nefropatici in trattamento domiciliare con

rene artificiale o mediante dialisi peritoneale)


1. Le Unita Sanitarie Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unita di dialisi ad assistenza limitata nonche in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unita Sanitarie Locali di cui al precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicita stabilita dal dirigente del centro dialitico, il materiale d uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale).

3. L Unita Sanitaria Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell impianto.

4. Il contributo predetto non puo essere superiore a L. 500.000 per il trattamento con rene artificiale e a L. 400.000 per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni anno di trattamento ed e corrisposto sulla base di domanda dell assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi della Unita Sanitaria Locale che ha fornito l impianto, attestante la durata del trattamento.




Art. 3

(Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici)


1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al DM Sanita 1- 7- 89.

2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialita non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.




Art. 4

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all estero)


1. Nei limiti della normativa vigente, L Unita Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

- gli interventi di trapianto renale;

- per spese di soggiorno del paziente nel periodo post - operatorio presso la localita sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;

- per tutti i controlli successivi, nonche per le complicanze derivanti dall intervento stesso;

- per eventuale espianto.

2. Nei limiti della normativa vigente, e previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.




Art. 5

(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre Regioni o all estero)


1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, e corrisposto, da parte della Unita Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, un contributo di L. 200.000 per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo e corrisposto su richiesta dellassistito corredata della documentazione attestante l avvenuto trattamento e le spese.

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l impossibilita di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unita Sanitaria Locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.




Art. 6

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, le Unita Sanitarie Locali faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.