Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Capo I Finalità e ambito di applicazione
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante
politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle
persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. 1 bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientrano nella definizione di alloggi sociali prevista
nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale
ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea). (1)
2. La presente
legge disciplina il sistema di intervento pubblico nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica attraverso: a) l’individuazione delle modalità di
assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone locativo; b) le
modalità di gestione e autogestione degli alloggi; c) la definizione dei
criteri per la mobilità negli alloggi; d) i pareri avverso la graduatoria o
la mobilità negli alloggi, l’annullamento e la decadenza.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 3/2025
Art. 2Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di
proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da
enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle
Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da
enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli
alloggi residenziali di proprietà pubblica destinati all’uso provvisorio quali
case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause che ne
hanno determinato l’uso provvisorio.
2. La presente legge non si applica
agli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata non attuati da enti pubblici; c) di servizio come definiti per
legge; d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello
Stato o della Regione; e) ricevuti in eredità o donazione per la cui
acquisizione siano previste clausole particolari.
3. Sono esclusi, a
seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, gli alloggi
che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le
caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per
particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o
utilizzabili per fini propri dell’edilizia residenziale pubblica. Per tali
alloggi l’autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché
la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi
della presente legge.
Capo II Assegnazione alloggi
Art. 3Requisiti per l’assegnazione (2) 1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all’Unione Europea.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea è ammesso in conformità a
quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini
stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 29,
comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno
dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che
si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi
in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione
dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard previsti nell’articolo 10, comma 2;
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato
con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile
o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l’opzione
per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai
sensi dell’articolo 23 “Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili” del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi
ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al
limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento
è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione fiscale. Il
reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti
fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi
da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati
compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall’articolo 49, Capo IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere
a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione
del reddito, l’indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l’assegno di
cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale
(SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; a partire dal 1° gennaio 2027 chi ha un
valore ISEE entro i limiti fissati da delibera di Giunta regionale previa intesa con le agenzie
regionali per la casa e l’abitare (ARCA) e le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli
assegnatari;
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);
h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità
organizzata con vincolo associativo.
2.Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento
del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di
seguito elencati: a) conviventi more uxorio;
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione
del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che
sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f)
del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti
aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero
in relazione a peculiari esigenze locali.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 3/2025
Art. 4Procedimento di assegnazione (3) 1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio
mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata
emanando un bando pubblico sovracomunale.
2. Il bando è adottato, obbligatoriamente, con cadenza biennale, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari maggiormente
rappresentative sul territorio amministrativo dell’ente gestore. Il biennio decorre dalla data
di emanazione del bando. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune,
all’emanazione del bando provvede l’ente gestore territorialmente competente, previa diffida della
struttura regionale competente e con oneri a carico del comune. Rimangono a carico del comune
inadempiente anche tutte le spese e ogni responsabilità connessa alla mancata assegnazione di
alloggi disponibili e alle eventuali occupazioni abusive che si potranno verificare.
3. Il comune pubblica il bando biennalmente secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n.
15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia),
per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione,
ivi compresa l’affissione presso le sedi dell’ente gestore territorialmente competente e delle
organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative
sul territorio. Il comune dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del bando alla struttura regionale
competente.
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l’ufficio comunale
competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a
ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato
il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria
provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla
Commissione provinciale di cui all’articolo 42, per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il
medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la
stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere, alla
Commissione di cui all’articolo 42. 6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime
il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché
avverso l’annullamento e la decadenza dell’assegnazione e i provvedimenti di mobilità.
7. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere
rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e pubblicazione
della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di
detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante
compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale dell’Osservatorio
regionale della condizione abitativa (ORCA).
8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi
specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti
aggiuntivi. 9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta
regionale, possono destinare gli alloggi, previo avviso pubblico, a famiglie residenti nel comune,
in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, a eccezione della lettera f) dell’articolo 3, a canone
agevolato minimo determinato ai sensi del dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Le famiglie che
concorrono all’avviso devono avere un reddito inferiore al limite per la decadenza.
10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in
rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.
11. In deroga ai commi precedenti i comuni che hanno individuato nel loro patrimonio alloggi la cui
funzione temporanea di alloggi parcheggio non è ancora esaurita, possono emanare avviso pubblico,
con aggiornamento integrativo trimestrale, a cui potranno partecipare famiglie che si trovano nelle
condizioni di gravità del disagio abitativo di cui all’ articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 maggio
2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e
sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore). Il concorrente deve avere i requisiti previsti
dall’articolo 3 e l’assegnazione è a tempo determinato. L’avviso pubblico deve essere concertato
con le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative sul
territorio regionale.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 3/2025
Art. 5Punteggi (4) 1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a15). È facoltà della Giunta comunale,
mediante approvazione di apposita deliberazione, modificare o definire nuovi criteri e punteggi per
renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di
concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti
sul territorio:
a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e
della presente legge, non superiore ai seguenti limiti:
a) inferiore a una pensione sociale: punti 4;
b) inferiore a una pensione minima INPS: punti 3;
c) inferiore a una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;
a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 a 4 unità: punti 1;
b) da 5: punti 2;
c) da 6: punti 3;
d) da 7 ed oltre: punti 4;
a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: punti 2;
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a
carico: punti 2;
a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda,
ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione
dell’alloggio: punti 2.
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario,
dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 2.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una
diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se
minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina
delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante
norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi);
a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella
di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata
dal comune nel quale il richiedente lavora;
a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili,
seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro
locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica, e da enti
del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione
precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per
inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio
per disagio abitativo di cui all’articolo 4, comma 11: punti 4. La condizione del biennio non
è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento
esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del
bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non
conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni
alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che perla sua struttura e originaria
destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad
abitazione: punti 2. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando
trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata
accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del
bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno
due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione
derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo
riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario
dagli organi preposti all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;
a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10:
a) oltre 1 persona in più: punti 1;
b) oltre 2 persone in più: punti 2;
c) oltre 3 persone in più: punti 3;
a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento
d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;
a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla
data di pubblicazione del bando l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi
di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi
dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;
a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento
esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di
dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o
altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione
per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità
incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del
nucleo familiare come definito dall’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 -
Morosità incolpevole);
a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore
al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi
dell’articolo 3, del comma 1, lettera e): punti 1.
2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10),
a11), a12) e a13).
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la
situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di
punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6)sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono
altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo
punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in via
prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa
previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva
prevista nell’articolo 13.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 3/2025
Art. 6Accertamento del reddito (5) 1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) della presente legge, è dichiarato dal
richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all’anno precedente il bando
di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2027 il reddito è
acquisito con ISEE del nucleo familiare disciplinato dalla delibera di Giunta regionale di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e).
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari
successivamente alla graduatoria, si procede all’annullamento dell’assegnazione e si modifica in
conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza sono autocertificati ai sensi di legge.
4. Le dichiarazioni mendaci previste nel comma 1 comportano l’esclusione del richiedente dalla
graduatoria.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 3/2025
Art. 7Bandi integrativi (6) 1. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell’arco del biennio previsto dall’articolo 4, comma 2. La graduatoria definitiva è valida fino all’approvazione
di nuova graduatoria definitiva.
2. Per la presentazione delle domande, l’istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le
disposizioni dei precedenti articoli.
3. I bandi integrativi costituiscono l’unica modalità con la quale i comuni possono aggiornare
la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando
generale.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 3/2025
Art. 8Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione (7) 1. Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per
l’assegnazione di cui all’articolo 3.
2. Il mutamento dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento
dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione, non influisce sulla collocazione in
graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e,
per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non
abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2,
avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa
del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può
proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all’articolo 42. 4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare
la permanenza e l’esistenza dei requisiti.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.r. 3/2025
Art. 9Disponibilità degli alloggi da assegnare (8) 1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è
tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l’ente attuatore è tenuto a comunicare
tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva
disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l’ente
gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e,
comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Gli alloggi che si rendono liberi
per la riassegnazione devono essere adeguati ai fini dell’assegnazione.
3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest’ultimo è tenuto a
corrispondere all’ente attuatore il canone di locazione minimo e gli eventuali servizi maturati nel
periodo di mancata assegnazione; nulla è dovuto da parte del comune in caso di alloggio non
adeguato.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 3/2025
Art. 10Assegnazione e standard dell’alloggio (9) 1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile
dell’ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard
alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall’articolo 6 dell’allegato A
della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 “Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del
Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996”, sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla
dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a: a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall’articolo 6
dell’allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo
previsto nel comma 2.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in
graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del
comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né ai fini
del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente
le assegnazioni effettuate nell’anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante
compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì
tenuto a informare la struttura regionale competente nel caso in cui non fossero state effettuate
assegnazioni.
6. Se nel corso dell’utilizzo dell’alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia
in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza
continuata, che debba essere prestata da terze persone, l’ente si impegna a eliminare le barriere
architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto
previsto dall’articolo 38.
(9) Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.r. 3/2025
Art. 11Scelta e consegna degli alloggi (10) 1. Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista
dall’articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo
per la scelta dell’alloggio.
2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto
dall’articolo 10, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto
comunque dei parametri previsti dall’articolo 10, comma 2.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se
non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all’assegnazione.
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli. 7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla
scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i
termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
8. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di
consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.
9. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione
dichiarata ai sensi dell’articolo 17.
10. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli
approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 “ Legge Regionale 7
aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione
Regolamento - tipo per l’autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4”. Con la stipula del contratto l’ente gestore
consegna all’assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.
11. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l’ente gestore
predispone il nuovo contratto tipo.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 10 della l.r. 3/2025
Art. 12Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su
proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non
superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di
provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di
sopraggiunte necessità, quali: (11) a) pubbliche calamità; b) sgombero
di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero
edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall’organo competente la
necessità di sgombero;
c) gravi
motivi di pubblica utilità;
d) sfratti
nelle condizioni previste dallarticolo 5, comma 1, lettera a14); (12)
e)
assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino
nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto
vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell’impossibilità di
rientrare nell’abitazione originale. 2. Anche per
le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti
prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può
eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione
coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l’assegnazione. I
contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall’ente gestore
e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell’alloggio. 3. Nel caso
in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di
edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la
permanenza.
4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle
presenti norme.
(11) Alinea modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 1. Il testo originario era così formulato:" 1. In deroga ai
programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti
gestori possono riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti programmi
e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione
abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità
quali:" (12) Lettera così modificata dall'art. 11 della l.r. 3/2025
Art. 13Subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione (13) 1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella
domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall’articolo 3, comma
3, e secondo l’ordine ivi indicato, mentre subentrano nel contratto di locazione i conviventi come
individuati dall’articolo 3, comma 3.
2. L’ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini
della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la
permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell’ente gestore.
3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto
al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
4. L’ampliamento stabile non comporta la verifica dello standard abitativo. In caso di ampliamento
del nucleo familiare a seguito di matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto ai sensi dell’articolo 1,
commi 36 e 45 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), l’assegnatario deve comunicare l’evento all’ente
gestore per la verifica dei requisiti in capo al nuovo componente del nucleo familiare.
5. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità temporanea di terze persone,
per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca
da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi
da parte dell’ente gestore stesso. La terza persona non acquisisce il diritto a trasferire la residenza
nell’alloggio salvo che abbia un contratto di lavoro di badante dell’assegnatario o del coniuge. Tale
ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione
di carattere gestionale. 6. In caso di separazione, discioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo
ovvero di scioglimento dell’unione civile, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto
di locazione uniformandosi alla decisione del giudice previa verifica della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 3 in capo al subentrante, fermo restante il reddito di permanenza.
7. In caso di cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della
l. 76/2016, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di
separazione consensuale omologata dai coniugi, di scioglimento consensuale dell’unione civile o di
cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della l. 76/2016, al
conduttore succede nel contratto il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, il convivente separato o i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 76/2016 se tra le parti si sia così convenuto.
8. Al momento della voltura del contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante
e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.
9. Non comporta perdita dei requisiti da parte del subentrante la morosità esistente sull’alloggio. Il
subentro e/o la voltura è subordinato al pagamento all’ente gestore, di tutti i canoni e servizi dovuti,
anche in forma rateale, come da regolamento da approvare nella commissione di cui all’ articolo
15, comma 4, della legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore),
tenendo conto della situazione reddituale del subentrante.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 3/2025
Art. 14Accertamento periodico del reddito (14) 1. Gli enti gestori aggiornano la situazione reddituale o ISEE degli assegnatari con cadenza biennale.
2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia subito
nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del
canone. L’ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fascia di
reddito inferiore.
3. La collocazione è disposta dall’ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il quale
è stata accertata la diminuzione di reddito.
(14) Articolo così sostituito dall'art. 13 della l.r. 3/2025
Art. 15Morosità nel pagamento del canone 1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione é
causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione.
2. La morosità può essere sanata mediante il pagamento, anche in forma rateale, della somma
dovuta, comprensiva di interessi legali, secondo le modalità contenute nei regolamenti di ogni
singolo ente proprietario. (15) 3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario e dei conviventi
o nel caso di cui all’articolo 13, comma 6, non è causa di risoluzione del contratto qualora ne sia
derivata l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare
pagamento del canone di locazione. (16) 3 bis. Gli enti proprietari hanno l’obbligo di certificare l’ammontare complessivo delle morosità al
fine di procedere con le modalità previste nei commi precedenti. (17) 4. L’ente gestore, acquisito il parere del comune, può
concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi,
prima di procedere alla risoluzione del contratto.
(15) Comma così sostituito dall'art. 14 della l.r. 3/2025 (16) Comma così sostituito dall'art. 14 della l.r. 3/2025 (17) Comma aggiunto dall'art. 14 della l.r. 3/2025
Art. 16Annullamento dell’assegnazione 1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del comune
competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con
le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione
avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate
dal comune e/o dall’ente gestore prima della consegna dell’alloggio o nel corso
del rapporto di locazione, il comune comunica all’interessato l’avvio del
procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia
all’ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l’interessato può
proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all’articolo 42
per il tramite dell’ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio,
entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio
del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere
vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del
parere, l’ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi
allo stesso parere.
7. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel
corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del
contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine
per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio.
Art. 17Decadenza dall’assegnazione (18) 1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell’ente gestore,
nei casi in cui l’assegnatario:
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11;
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18;
f) si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa
assegnazione ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. 93/2013.
3. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento
dell’assegnazione.
4. Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate
per l’annullamento dell’assegnazione di cui all’articolo 16 e, ai fini della maggiore celerità del
procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.
5. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato
dell’alloggio.
6. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio
dell’immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.
7. Il provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che fino al rilascio dell’alloggio deve essere
corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell’accordo locale
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti
concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). In caso di inottemperanza all’intimazione
di rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.
(18) Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.r. 3/2025
Art. 18Modalità di permanenza nellalloggio in caso di superamento del reddito (19) 1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite
di reddito previsto per l’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari
al doppio di tale limite.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’ente gestore comunica all’assegnatario che la decadenza
dall’assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che
documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari
interessati viene applicato il canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 431/1998.
4. Il comune, nei bandi per l’assegnazione dei suoli per l’edilizia agevolata e convenzionata, privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento
del limite di reddito.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 16 della l.r. 3/2025
Art. 19Risoluzione del contratto in caso di morosità 1 L’ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il rilascio
dell’immobile, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell’assegnatario e di chi occupa l’alloggio; il termine per il
rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è soggetto a proroga.
3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti
gestori possono applicare le procedure previste dall’articolo 32 del testo unico
delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 20Occupazione e cessioni illegali degli alloggi 1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente
legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli
alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o
ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli
stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei
servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante
nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono
assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 3. (20)
3. Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato
senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l’alloggio da almeno tre
anni alla data di entrata in vigore della presente legge; (22) b) trovarsi in
condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c)
impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati
dalla data di occupazione, anche in forma rateale; d) non aver sottratto il
godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o
altro reato assimilato; e) non avere condanne penali per reati di
criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di
violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.
L’istanza del soggetto
interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il
provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla
sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di
cui alla lettera b). (21)
4. Il
responsabile dell’autogestione o del condominio misto comunica bimestralmente
all’ente gestore l’elenco degli occupanti gli alloggi e ogni variazione dei
nuclei familiari occupanti gli alloggi. L’ente gestore corrisponde un apposito
compenso al responsabile dell’autogestione per lo svolgimento di tale attività.
In caso di inadempienza l’ente gestore non riconosce il rimborso dei servizi.
(20) Comma modificato dalla l.r. n. 50/2014, art. 2, c. 1, lettera a). Il testo originario era così formulato:"2. In deroga a quanto disposto dal comma
1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei
familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previo
accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare
disagio socio-economico e di necessità degli occupanti." (21) Capoverso inserito dalla l.r. n. 50/2014, art. 2, c.1, lettera c) (22) Lettera modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 2, lett. b)
Capo III Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica
Art. 21Determinazione del canone 1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore
locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la
superficie convenzionale. Il canone così determinato è maggiorato del 30 per
cento.
Art. 22Superficie convenzionale 1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a)
l’intera superficie dell’unità immobiliare; b) il 50 per cento della
superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie
del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della
superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili; e) il 15
per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a
verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza
utile inferiore a metri 2,40. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L’elemento di cui
alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un
massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
2. Alla superficie di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie
compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità
immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
3. I coefficienti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 29.
Art. 23Costo unitario di produzione 1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti moltiplicatori:
a) il costo base di produzione; b) la tipologia catastale; c) la
classe demografica del Comune; d) l’ubicazione; e) lo stato di
conservazione; f) la vetustà
Art. 24Costo base di produzione (23) 1. Il costo base di produzione annuale al metro quadro a lavori ultimati è il seguente: ANNO | COSTO BASE DI PRODUZIONE (€/mq) | 1976 | 134,28 | 1977 | 154,94 | 1978 | 175,60 | 1979 | 204,00 | 1980 | 237,57 | 1981 | 273,72 | 1982 | 320,20 | 1983 | 361,52 | 1984 | 395,09 | 1985 | 278,89 | 1986 | 278,89 | 1987 | 349,12 | 1988 | 349,12 | 1989 | 390,96 | 1990 | 390,96 | 1991 | 397,67 | 1992 | 414,07 | 1993 | 427,29 | 1994 | 439,42 | 1995 | 459,14 | 1996 | 473,17 | 1997 | 478,40 | 1998 | 485,23 | 1999 | 491,01 | 2000 | 501,59 | 2001 | 513,25 | 2002 | 522,77 | 2003 | 532,50 | 2004 | 542,03 | 2005 | 549,11 | 2006 | 558,56 | 2007 | 565,26 | 2008 | 572,04 | 2009 | 588,34 | 2010 | 590,11 | 2011 | 595,85 | 2012 | 607,93 | 2013 | 622,06
| 2014 | 627,66 | 2015 | 629,07 | 2016 | 629,07 |
2. Per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, per la prima volta entro novanta
giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, e dopo ogni biennio, determina il costo di
produzione al metro quadrato per gli anni successivi con riferimento ai costi medi regionali di realizzo
dell’edilizia sovvenzionata e sociale.
(23) Articolo così sostituito dall'art. 17 della l.r. 3/2025
Art. 25Tipologia 1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i
coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di
tipo signorile (A/1); b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); c)
1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0.80 per le abitazioni di
tipo popolare (A/4); e) 0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0.70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1.40 per le
abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0.80 per le abitazioni ed alloggi
tipici dei luoghi (A/11).
Art. 26Classe demografica dei Comuni 1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili
siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2. Il numero
degli abitanti di un comune è stabilito sulla base dell’ultimo censimento sulla
popolazione residente pubblicato dall’ISTAT.
Art. 27Ubicazione 1. In relazione all’ubicazione, i comuni con popolazione superiore a 20 mila
abitanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono a ripartire il territorio comunale in zone alle quali si applicano i
seguenti coefficienti:
a) 1 per la zona edificata periferica; b) 1,20
per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico; c)
1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o
nella zona agricola; d) 1,30 per il centro storico.
2. Nei comuni
con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1 per le zone edificate; b) 1,10 per il centro storico
e le zone di pregio.
3. All’interno delle zone di cui ai commi 1 e 2, i
Comuni possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente
degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei
coefficienti suindicati.
Art. 28Vetustà 1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno
decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e
stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
2. Se si è
proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro
dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dall’anno di ultimazione di tali lavori, comunque accertato, si applica il
coefficiente di degrado pari a 1 di cui al comma 1.
Art. 29Stato di conservazione e manutenzione 1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale; b)
0,80 se lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato è scadente.
2. Per
la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei
seguenti elementi propri dell’unità immobiliare:
a) pavimenti; b) pareti
e soffitti; c) infissi; d) impianto elettrico; e) impianto idrico e
servizi igienico-sanitari; f) impianto di riscaldamento; nonché dei
seguenti elementi comuni: g) accessi, scale e ascensore; h) facciate,
coperture e parti comuni in genere.
3. Lo stato dell’immobile si
considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di
cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare.
4. Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono
essere propri dell’unità immobiliare.
5. Lo stato dell’immobile si
considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto
elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi,
ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più
unità immobiliari.
Art. 30Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di
reddito (24) 1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come segue:
a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante
esclusivamente da pensione, non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la
generalità dei lavori aumentato dell’importo di una pensione sociale; b) 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;
c) 55 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all’importo di cui alla
lettera b) e non superiore al limite per l’assegnazione diminuito del 20 per cento;
d) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all’importo di cui alla lettera c) e non superiore al limite di assegnazione;
e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all’importo di cui alla lettera d) e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per
cento;
f) 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all’importo di cui alla lettera e) e fino al limite di decadenza.
2. A partire dal 1° gennaio 2027 i criteri per la determinazione del canone di locazione, in base alle
diverse fasce di ISEE, sono fissati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento biennale sentite
le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello territoriale.
3. Limitatamente ai nuclei familiari di cui al comma 1, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è
ridotto, ove risulti superiore, alla misura dell’11 per cento del reddito complessivo annuo del nucleo
familiare degli assegnatari medesimi.
4. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a euro 25
mensili.
5. A seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta
regionale, sentito il comune nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini
e assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in zone di
particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere superiore al canone concordato
di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 431/1998.
6. La verifica e l’eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi
dell’articolo 14.
(24) Articolo così sostituito dall'art. 18 della l.r. 3/2025
Art. 31Destinazione del canone di locazione (25) 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è diretto a compensare i costi di
amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle
risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.
2. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio sono formulati
dall’ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e degli assegnatari,
prevedendo comunque una quota destinata agli interventi di somma urgenza.
3. In caso di mancata costituzione dell’autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare
integralmente all’ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi a essi prestati, nella
misura fissata dall’ente in relazione al costo degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle
quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, ai metri quadrati dell’alloggio.
(25) Articolo così sostituito dall'art. 19 della l.r. 3/2025
Art. 32Aggiornamento del canone sociale 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Art. 33Fondo sociale (26) 1. L’ente gestore istituisce un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli
assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e
per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, direttamente o tramite autogestione, nonché per i cambi
di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a
stato di disoccupazione o grave malattia.
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: a) quota parte dei canoni percepiti dalle ARCA per la locazione di immobili per uso diverso da
quello di abitazione;
b) quota parte delle entrate per spese generali e di amministrazione; c) eventuali ulteriori risorse di parte corrente a valere sui bilanci delle ARCA; d) contributi integrativi messi a disposizione dai comuni, aggiuntivi a quanto stanziato dalle
rispettive ARCA da ripartire tra gli assegnatari residenti nei comuni interessati; e) eventuali contribuiti regionali stabiliti annualmente dalla Giunta in sede di approvazione di
bilancio; f) quota parte di eventuali risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all’articolo 20
della presente legge. 3. Ogni ARCA istituisce una Commissione consultiva per gli adempimenti conseguenti alla gestione
del fondo sociale, garantendo la rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli assegnatari e del
comune dove sono ubicati gli alloggi locati agli assegnatari di cui si esamina la situazione finanziaria.
La Commissione esprime parere per l’utilizzo delle somme stanziate per il fondo sociale e propone
l’entità dei contributi da assegnare sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo
comma 5.
4. La Commissione è composta:
a) da quattro rappresentanti dell’ente gestore, tra i quali vi è il rappresentante legale o suo
delegato, che svolgerà le funzioni di Presidente;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente
rappresentative a livello territoriale;
c) dal rappresentante del comune interessato.
5. Ogni ARCA, previo confronto con le rappresentanze di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della
l.r. 22/2014, approva un proprio regolamento di gestione e utilizzo del fondo in cui sono dettagliate
le fonti di finanziamento, i criteri di erogazione dei contributi, nonché le modalità di funzionamento
della Commissione fondo sociale di cui al precedente comma 3.
(26) Articolo così sostituito dall'art. 20 della l.r. 3/2025
Capo IV Norme per la gestione e autogestione degli alloggi
Art. 34Autogestione degli alloggi e dei servizi (27) 1. Gli enti gestori attivano le autogestioni, da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori,
degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili come previsto dal regolamento approvato
con D.G.R. n. 685/2017, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro
costituzione e il loro funzionamento.
2. In caso di particolari esigenze e/o difficoltà nella gestione e nelle inadempienze gestionali, l’ente
gestore rinvia o, nel caso fosse già costituita, sospende l’attuazione dell’autogestione assumendola
direttamente per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative.
(27) Articolo così sostituito dall'art. 21 della l.r. 3/2025
Art. 35Modalità di autogestione dei servizi (28) 1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli
enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su
rendiconto redatto dall’ente, che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.
2. L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente o è impossibilitata da eventi
legati alla gestione, addebita – in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime – sulle bolle di
riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati, le quote relative ai servizi accessori,
effettuando i versamenti di tutti i conduttori dell’immobile alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote
relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti
dal contratto di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute e procede
contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme versate secondo le
norme del codice civile. L’ente gestore trasmette bimestralmente alla struttura regionale competente
dettagliata documentazione sulle quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e
di sfratto attivate, nonché sull’ammontare delle somme recuperate.
4. Eventuali modifiche alla D.G.R. n. 685/2017 possono essere approvate dalla Giunta regionale
sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari.
5.È facoltà dell’ente gestore, sulla base del regolamento previsto dal comma4, estendere l’autogestione
alla manutenzione straordinaria e ordinaria, secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi
dell’autogestione un’aliquota della quota destinata annualmente alla manutenzione il cui campo di
variazione è definito da detto regolamento.
(28) Articolo così sostituito dall'art. 22 della l.r. 3/2025
Art. 36Attività in amministrazione condominiale 1. E’ fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di amministrare gli (29) stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte.
L’ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione
dell’amministrazione condominiale. Dal momento della costituzione cessa per gli
assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote
per le spese generali di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per
quelli afferenti ai servizi di rendicontazione e di esazione delle rate di
riscatto.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli
stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore,
per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a
rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente
all’amministrazione del condominio.
3. Le norme di cui al comma 1 si
applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.
4. Negli stabili ad amministrazione condominiale si applicano le norme
dettate dall’ordinamento in materia.
(29) Parole così sostituite dall'art. 23 della l.r. 3/2025
Art. 37Partecipazione dell’utenza 1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l’uso di
strumenti e spazi agli utenti, alle loro associazioni e alle organizzazioni
sindacali, per lo svolgimento delle attività connesse al presente capo.
2. Per favorire la partecipazione dell’utenza, i comuni e gli enti
gestori promuovono la sottoscrizione di protocolli di intesa, convenzioni e
altri strumenti di amministrazione concertata, con le organizzazioni sindacali
degli inquilini.
3. Presso gli enti gestori sono costituite le
commissioni conciliative non giurisdizionali di negoziazione paritetica alle
quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente
rappresentative nell’ente, con il compito di dirimere eventuali controversie tra
l’ente e l’assegnatario che lamenta la violazione di un diritto o un interesse
giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall’ente.
Le Commissioni si dotano di un regolamento per l’accesso al servizio.
4.
I comuni e gli enti gestori garantiscono l’accesso a tutte le informazioni
riguardanti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riguardo alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto
all’informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli
d’intesa con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari e
nell’ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell’utenza. 5. I
comuni e gli enti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di
adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali che hanno un numero di adesioni minimo del 4 per cento del patrimonio gestito dall’ente. (30)
(30) Parole inserite dall'art. 24 della l.r. 3/2025
Articolo 37 bis Ufficio di gestione sociale (31) 1. Gli enti gestori procedono a strutturare una gestione e un controllo del patrimonio dal punto di vista
sociale, ponendo l’attenzione su tutte le dimensioni e le specificità dell’utente, in quanto persona, che
incidono sulla qualità di vita individuale e condominiale.
2. A tal fine gli enti gestori istituiscono e attivano, nell’ambito della propria organizzazione interna, con
figure professionali specifiche, l’ufficio di gestione sociale con il compito di incidere positivamente sul
rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore, attraverso l’attivazione e lo sviluppo di percorsi mirati
al miglioramento della qualità sociale dell’abitare, alla prevenzione delle situazioni di potenziale
disagio e conflittualità, alla promozione della pacifica convivenza tra gli assegnatari, nonché alla
cura costante degli alloggi, sostenendo il rispetto delle regole e la partecipazione attiva degli utenti.
Per il raggiungimento dei predetti obiettivi le agenzie potranno attivare forme di collaborazione,
formalizzate da protocolli d’intesa, al fine di creare una rete strutturata che includa il coinvolgimento
di uffici casa comunali, servizi sociali, sindacati degli inquilini, Asl e forze dell’ordine.
3. In particolare gli uffici di gestione sociale svolgono i seguenti compiti:
a) promuovere comportamenti rispettosi dei regolamenti di utenza, autogestione e condominiali;
b) incidere positivamente sulle dinamiche di conservazione del patrimonio immobiliare e
valorizzare l’istituto dell’autogestione;
c) fornire una rete di servizi e di supporto agli assegnatari favorendo processi di integrazione,
mediazione e inclusione sociale;
d) ridurre, in un’ottica di prevenzione, il numero delle inadempienze contrattuali, promuovere
la partecipazione attiva dei nuclei assegnatari, intercettare situazioni di potenziale criticità
valorizzando la pacifica convivenza e la mediazione nei conflitti di vicinato;
e) promuovere e valorizzare il dialogo e la socializzazione nel rispetto delle diversità sociali e
culturali;
f) sviluppare un’attività di sostegno per gli assegnatari a rischio di esclusione sociale (anziani
soli, persone con disabilità), in stretta correlazione con i servizi sociali comunali, creare una
rete strutturata e integrata sia con i soggetti istituzionali (uffici casa comunali, servizi sociali
comunali, Asl, scuole, forze dell’ordine e sindacati inquilini),sia con il mondo associazionistico
del territorio;
g) creare punti di ascolto per la raccolta di segnalazioni e problematiche legate alla convivenza
e all’utilizzo degli spazi comuni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedere
al monitoraggio dell’utilizzo degli spazi comuni agli stessi alloggi, promuovere e organizzare
iniziative di incontro, dialogo e confronto tra gli assegnatari per favorire il “buon vicinato”;
h) predisporre e somministrare questionari a gruppi circoscritti di assegnatari per favorire la
conoscenza del contesto territoriale e degli utenti, e coordinare gli sportelli territoriali.
Le predette attività possono essere finanziate anche con quota parte delle risorse derivanti dalla
riscossione delle sanzioni di cui all’articolo 20 della presente legge.
4. Gli enti gestori che non hanno nel proprio organico figure professionali competenti potranno
procedere ad assumere almeno due persone per istituire detto servizio, compatibilmente con i limiti
previsti dalle vigenti normative. In caso di impossibilità o di limiti assunzionali e/o di indisponibilità
di risorse umane interne dotate di competenze specifiche, l’ente gestore, per le attività e le finalità
dell’Ufficio di gestione sociale, potrà conferire incarichi di consulenza e supporto e collaborazione
a figure professionali ed esperti esterni, in possesso di adeguate competenze e capacità, e/o ad associazioni del terzo settore, nonché sottoscrivere convenzioni e/o accordi con altri enti, pubblici e
privati e con istituzioni universitarie.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 25 della l.r. 3/2025
Capo V Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 38Programma della mobilità 1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere sociale, oltre che favorire l’attuazione dei programmi di cessazione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del patrimonio, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari e attivate le forme di partecipazione e di informazione dell’utenza, il comune, d’intesa con l’ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, predispone programmi di mobilità dell’utenza, previa individuazione degli alloggi che si intendono destinare alla mobilità(32) . Tali programmi sono attuati sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10 per cento di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene predisposto sulla base dei seguenti elementi: a) verifica dello stato d’uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione dei nuclei familiari; b) verifica della presenza di componenti dei nuclei familiari occupanti alloggi inidonei in relazione a disabilità certificata per uno o più componenti; c) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite d’intesa con l’ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui alla presente legge, non rilevando a riguardo il titolare del diritto di proprietà.
(32) Parole inserite dall'art. 26 della l.r. 3/2025
Art. 39Domande e criteri di mobilità 1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono
indirizzate al comune. Esse devono contenere le motivazioni della richiesta e i
dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e sono valutate secondo il
seguente ordine di priorità: a) situazione di sovra-sotto affollamento
rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di
scostamento esistente in eccedenza e in difetto; b) esigenza di
avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza, qualora trattasi di
anziani o disabili; c) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a
garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti anziani o disabili.
Art. 40Graduatorie per la mobilità 1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio é approvata dal comune,
inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti
gestori.
2. L’avvio del procedimento di mobilità è comunicato agli
interessati, i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare
richiesta motivata di un parere alla commissione di cui all’articolo 42 per il
tramite dell’ufficio comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro
quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio
del parere, alla commissione.
4. La commissione, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere e della documentazione di
cui al comma 3, rende il proprio parere vincolante. 5. Nel caso in cui il
parere della commissione sia conforme all’istruttoria del comune, l’assegnatario
interessato, per il periodo di permanenza nell’alloggio compreso tra il
quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di
avvio del procedimento di mobilità e quella di effettivo sgombero, è tenuto al
pagamento di un canone maggiorato del 10 per cento.
Art. 41Norme per la gestione della mobilità 1. Nell’attuazione del programma di mobilità il comune e l’ente gestore
favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero
la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il
mantenimento delle precedenti condizioni abitative.
2. E’ concessa
priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi
sovra-dimensionati per le loro esigenze per trasferirsi in alloggi più piccoli.
Per ciascun assegnatario é ammesso un solo cambio nell’arco di cinque anni,
salvo l’insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.
3. Ove non ci
siano richieste di mobilità, gli alloggi di risulta e quelli di nuova
costruzione a essa destinati sono assegnati sulla base della graduatoria.
4. Sono consentiti gli scambi consensuali tra gli assegnatari, su
proposta degli stessi, del comune o dell’ente gestore. Se lo scambio è proposto
dagli assegnatari è necessaria la previa autorizzazione dell’ente gestore, che
verifica l’assenza di condizioni ostative al cambio dell’alloggio.
5. Il
cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi, previa intesa tra gli
stessi.
Capo VI Commissione provinciale
Art. 42Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica (33) 1. In ogni comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla l.r. 22/2014 è costituita
una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché sulle richieste
di parere di cui all’articolo 4 comma 5, avverso l’annullamento e la decadenza dell’assegnazione e sui
provvedimenti di mobilità.
2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che
la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in
caso di parità;
b) un rappresentante esperto nella materia, designato dall’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più
rappresentative nell’ambito territoriale di competenza della Commissione, con qualificata
esperienza nel settore;
d) un rappresentante designato dall’ente gestore territorialmente competente;
e) un segretario, designato dal comune sede della Commissione, senza diritto di voto.
3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.
4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune interessato,
senza diritto di voto.
5. Le designazioni dei componenti previste nel comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla
data di richiesta inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente della competente struttura
amministrativa regionale. Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la
designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata con atto congiunto
degli enti gestori territorialmente competenti.
6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi
istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell’ambito
territoriale in cui si svolge l’attività della Commissione stessa.
7. La Commissione resta in carica tre anni.
8. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il presidente e quattro componenti.
9. La Commissione può deliberare se sono presenti il presidente o il vice presidente e tre componenti.
10. Ai componenti è corrisposta un’indennità, che è anticipata dal comune sede della Commissione,
e richiesta al comune per il quale è stata convocata la riunione della Commissione. L’indennità da
corrispondere è definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 28 marzo 2017 “Legge
Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 – co. 10-. Indennità Componenti Commissioni Provinciali di Edilizia Residenziale Pubblica” e aggiornata dalla Giunta regionale.
11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della Commissione.
12. I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della provincia, in proporzione
alla popolazione residente per il 50 per cento dei costi e per il restante 50 per cento in proporzione al
numero dei pareri richiesti dal comune.
13. Le Commissioni nominate ai sensi della presente legge restano in carica sino alla loro scadenza
naturale.
(33) Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.r. 3/2025
Capo VII Norme finali
Art. 43Relazione annuale dell’ente gestore (34) 1. L’ente gestore invia alla struttura regionale competente e pubblica, nel rispetto di quanto
disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) sul proprio sito istituzionale una relazione annuale
contenente:
a) lo stato di attuazione dei programmi;
b) l’attività svolta in esecuzione della presente legge;
c) l’anagrafe dell’utenza e l’anagrafe del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai
dati sulla morosità e sulle occupazioni abusive.
2. La relazione è inviata e pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre
dell’anno precedente.
(34) Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.r. 3/2025
Art. 44Abrogazioni 1. Sono abrogati:
Art. 45Clausola valutativa (35) 1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La
relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:
a) comuni che hanno pubblicato i bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b) bandi comunali per la mobilità;
c) comuni che non hanno rispettato la presente legge nell’emanare il bando e nella elaborazione
della graduatoria provvisoria e di quella definitiva;
d) numero degli alloggi assegnati;
e) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:
1) graduatorie;
2) annullamenti;
3) decadenze;
4) mobilità;
f) tempi di pubblicazione delle graduatorie comunali.
(35) Articolo così sostituito dall'art. 29 della l.r. 3/2025
Articolo 45 bis Clausola di invarianza finanziaria (36) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(36) Articolo aggiunto dall'art. 30 della l.r. 3/2025
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|