Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10 Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Capo I Finalità e ambito di applicazione
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante
politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle
persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. La presente
legge disciplina il sistema di intervento pubblico nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica attraverso: a) l’individuazione delle modalità di
assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone locativo; b) le
modalità di gestione e autogestione degli alloggi; c) la definizione dei
criteri per la mobilità negli alloggi; d) i pareri avverso la graduatoria o
la mobilità negli alloggi, l’annullamento e la decadenza.
Art. 2Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di
proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da
enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle
Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da
enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli
alloggi residenziali di proprietà pubblica destinati all’uso provvisorio quali
case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause che ne
hanno determinato l’uso provvisorio.
2. La presente legge non si applica
agli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata non attuati da enti pubblici; c) di servizio come definiti per
legge; d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello
Stato o della Regione; e) ricevuti in eredità o donazione per la cui
acquisizione siano previste clausole particolari.
3. Sono esclusi, a
seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, gli alloggi
che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le
caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per
particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o
utilizzabili per fini propri dell’edilizia residenziale pubblica. Per tali
alloggi l’autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché
la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi
della presente legge.
Capo II Assegnazione alloggi
Art. 3Requisiti per l’assegnazione 1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica: a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è
ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); b) chi
ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il
bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare
servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di
lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un
solo ambito territoriale; c) chi non è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione
dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10,
comma 2; d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo
al risarcimento del danno; e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non
superiore al limite, determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), vigente al momento della
scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile
relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei
contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre
all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non
continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte
le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di
accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per
pazienti non autosufficienti gravissimi. (1)
f) chi non ha
ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. La
Giunta regionale determina i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia
residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l’andamento dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle
determinazioni ISTAT.
3. Per nucleo familiare si intende la famiglia
costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice
con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i
soggetti di seguito elencati: a) conviventi more uxorio; b) ascendenti,
discendenti, collaterali fino al terzo grado; c) affini fino al secondo
grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del
bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e
materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni
dalla data di pubblicazione.
4. I requisiti devono essere posseduti da
parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da
parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione
della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza
del rapporto.
5. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli
interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di
alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in
relazione a peculiari esigenze locali.
Art. 4Procedimento di assegnazione 1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili
sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di
assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico
sovra-comunale.
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale,
previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli
inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di
mancato rispetto di tale termine da parte di un comune sul cui territorio
insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all’emanazione del
bando provvede l’ente gestore territorialmente competente, previa diffida della
Regione e con oneri a carico del comune.
3. Il Comune pubblica il bando
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15
(Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia), per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità
idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del
relativo avviso sui quotidiani locali e l’affissione presso le sedi dell’ente
gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali
confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul
territorio. Il Comune dà notizia dell’avvenuta pubblicazione del bando alla
competente struttura regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di partecipazione al bando, l’ufficio comunale competente
provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che
attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla
nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a
ogni singolo concorrente.
5. Entro trenta giorni successivi alla data di
scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli
interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere
alla Commissione provinciale di cui all’articolo 42, per il tramite dell’ufficio
comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di
presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie
controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla
Commissione di cui all’articolo 42.
6. La Commissione, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio
parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
7. L’Ufficio comunale
competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo parere
rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede
all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme
in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva,
il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del
numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di
alloggi eventualmente disponibili.
8. La Giunta regionale può
autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di alloggi
specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove
necessario, requisiti aggiuntivi.
9. Nel caso di assenza di domande di
assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono
destinare gli alloggi a cittadini residenti nei comuni limitrofi aventi i
requisiti di cui all’articolo 30, assegnarli a canone concordato a famiglie con
reddito superiore al limite stabilito per l’accesso e inferiore al limite per la
decadenza.
10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei
cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le
procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.
Art. 5Punteggi 1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16). E’
facoltà dei comuni, mediante approvazione di apposito regolamento, modificare i
punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni
socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali
confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul
territorio. a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di
cui all’articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
a) inferiore ad una pensione sociale:
punti 4;
b) inferiore ad una
pensione minima INPS:
punti 3;
c) inferiore ad una pensione minima INPS più
una pensione sociale:
punti 2;
a2) nucleo familiare composto:
a) da 3 a
4 unità:
punti 1;
b) da 5 a 6:
punti 2;
c) da 7 ed oltre:
punti 3;
a3) un componente con uno o più minori a carico:
punti 2;
a4)
richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di
presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con
eventuali minori a carico:
punti 1;
a5) famiglia con anzianità di formazione
non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è
prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio:
punti
1.
Tale punteggio è attribuibile:
a) purché nessuno dei due componenti abbia
superato il trentacinquesimo anno di età;
b) qualora la famiglia richiedente
viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre
di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a6) presenza di disabili nel
nucleo familiare:
punti 3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera
disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità
lavorativa pari almeno al 75 per cento; a7) nuclei familiari che rientrino
in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando
per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:
punti 1;
a8)
richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da
quella di residenza:
punti 1.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla
graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora; a9)
richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla
data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio
(baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori
pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario
dagli organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria
a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per
inadempienza contrattuale:
punti 4.
La condizione del biennio non è richiesta
quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di
calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da
provvedimento esecutivo di sfratto;
a10) richiedenti che abitino con il
proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non
conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente
all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo
il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad
abitazione:
punti 2.
Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene
riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o
antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente
in occasione di precedente bando; a11) richiedenti che coabitino con il
proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso
alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due
unità:
punti 2.
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di
sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di
imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di
sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;
a12)
richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in
alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo
10:
a) oltre 2 persone in più:
punti 1;
b) oltre 3 persone in più:
punti
2;
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare
l’alloggio per trasferimento d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa
da collocamento a riposo:
punti 1;
a14) richiedenti che devono abbandonare
l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o
per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi
dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:
punti 6;
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a
seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da
immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria,
di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che
fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il
nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un
alloggio adeguato:
punti 6.
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la
morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle
condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento. a16)
richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura
non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare
determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 3:
punti 1.
2. Non sono cumulabili i punteggi: a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
3. Ai fini della
collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a
cura di un notaio o di un ufficiale rogante.
4. I richiedenti di cui
alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva;
sono altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola
categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini
dell’assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie
di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione
di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di
riserva di cui all’articolo 13.
Art. 6Accertamento del reddito 1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato
dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa
all’anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo
familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al
concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla
graduatoria, si procede all’annullamento dell’assegnazione e si modifica in
conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di
indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta
l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.
Art. 7Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione 1. E’ facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali,
pubblicare bandi integrativi nell’arco del quadriennio di validità della
graduatoria.
2. Per la presentazione delle domande, l’istruttoria e la
formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 8Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione 1. Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei
requisiti previsti per l’assegnazione.
2. Il mutamento dei requisiti di
cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento
dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce
sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle
lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito
a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia
stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3.
Il comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti di
cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di
mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a
quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la
richiesta di parere alla Commissione di cui all’articolo 42.
4. Il
comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti
volti a verificare la permanenza e l’esistenza dei requisiti.
Art. 9Disponibilità degli alloggi da assegnare
1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni
della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente
l’elenco degli alloggi da assegnare.
2. Per gli alloggi di nuova
costruzione o in corso di recupero, l’ente attuatore é tenuto a comunicare
tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella
della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si
rendono disponibili per la riassegnazione, l’ente gestore é tenuto a dare
comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e,
comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.
3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune,
quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’ente attuatore i canoni di locazione e
gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione.
Art. 10Assegnazione e standard dell’alloggio 1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è
effettuata dal responsabile dell’ufficio competente del comune.
2. E’
adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di
cui all’articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del
nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a: a) 45 mq
per nuclei familiari composti da una o due persone; b) 55mq per nuclei
familiari composti da tre persone; c) 70 mq per nuclei familiari composti da
quattro persone; d) 85mq per nuclei familiari composti da cinque persone; e) 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Sono
ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari
richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di
alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell’ente gestore, soluzioni
valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico, né
ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.
Art. 11Scelta e consegna degli alloggi 1. Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione di cui all’articolo 9, dà notizia agli aventi diritto
dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta
dell’alloggio.
2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli
individuati secondo lo standard abitativo di cui all’articolo 10, è effettuata
dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
3. In caso di
mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.
4.
Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla
graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono
rifiutare l’alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da
valutarsi da parte del comune competente all’assegnazione.
6. In caso di
mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio
propostogli.
7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide,
l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli
alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili
entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato. 8.
Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio
e l’ente gestore che consegna i regolamenti all’assegnatario stesso e comunica
al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo
dell’assegnatario.
9. L’alloggio deve essere occupato stabilmente
dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di
lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la
decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi dell’articolo 17.
11. La
Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali
confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a
livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi
sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale
adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l’ente gestore
predispone il nuovo contratto e lo comunica all’assegnatario. 12. Il
contratto tipo contiene:
a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento
della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
b) i diritti e i
doveri degli occupanti l’alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro
degli aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto; d) le modalità di
pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle
eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle
eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l’obbligo di
assunzione, da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione
della autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l’indicazione
analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e
decadenza dell’assegnazione; h) le norme che regolano la mobilità.
Art. 12Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1.
In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su
proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non
superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di
provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di
sopraggiunte necessità, quali:(2) a) pubbliche
calamità;
b) sgombero
di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero
edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall’organo competente la
necessità di sgombero;
c) gravi
motivi di pubblica utilità;
d) sfratti
nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a15);
e)
assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino
nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto
vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell’impossibilità di
rientrare nell’abitazione originale.
2. Anche per
le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti
prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può
eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione
coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l’assegnazione. I
contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall’ente gestore
e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell’alloggio. 3. Nel caso
in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di
edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la
permanenza.
4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle
presenti norme.
(2) Alinea modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 1. Il testo originario era così formulato:" 1. In deroga ai
programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti
gestori possono riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti programmi
e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione
abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità
quali:"
Art. 13Subentro nella domanda di assegnazione 1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario,
subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del
nucleo familiare come definito al comma 3 dell’articolo 3 e secondo l’ordine ivi
indicato.
2. L’ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo
grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non
comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza,
previa verifica e autorizzazione da parte dell’ente gestore.
3.
L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente
autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di
gestione.
4. è altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore,
l’ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un
anno, rinnovabile solo qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da
obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato
motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo
precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna
variazione di carattere gestionale.
5. In caso di separazione, di
scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del
medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di
locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 in capo al subentrante, fermo
restando il reddito di permanenza.
6. In caso di cessazione della
convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il convivente cui
sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di
scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel
contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i
conviventi si sia così convenuto.
7. Al momento della voltura del
contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli
altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza
nell’alloggio.
Art. 14Accertamento periodico del reddito 1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con
cadenza almeno biennale inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta dit rasmissione della
documentazione probatoria.(3) 2. Anche al di fuori
degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l’assegnatario che abbia
subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la
corrispondente riduzione delcanone. L’ente gestore dispone, previo accertamento,
la collocazione del richiedente nella fasciareddituale inferiore.(4) 3. La collocazione è disposta dall’Ente gestore entro e
non oltre il mese successivo a quello per il quale è stata accertata la
diminuzione di reddito.
Art. 15Morosità nel pagamento del canone 1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione é
causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione.
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma
dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di
trenta giorni dalla messa in mora.
3. La morosità dovuta a stato di
disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario non è causa di risoluzione del
contratto qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà,
accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di
locazione.
4. L’ente gestore, acquisito il parere del comune, può
concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi,
prima di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 16Annullamento dell’assegnazione 1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del comune
competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con
le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione
avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate
dal comune e/o dall’ente gestore prima della consegna dell’alloggio o nel corso
del rapporto di locazione, il comune comunica all’interessato l’avvio del
procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone contemporanea notizia
all’ente gestore.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l’interessato può
proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all’articolo 42
per il tramite dell’ufficio comunale competente.
4. Il medesimo ufficio,
entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio
del parere, alla Commissione.
5. La Commissione, entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere
vincolante.
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del
parere, l’ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi
allo stesso parere.
7. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel
corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del
contratto.
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine
per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio.
Art. 17Decadenza dall’assegnazione 1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta
dell’ente gestore, nei casi in cui l’assegnatario: a) non occupi l’alloggio
nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11; b)
abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; c)
non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali; e) perda i
requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18;
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore
al limite stabilito per la permanenza.
2. Per il procedimento di
decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento
dell’assegnazione.
3. La decadenza dall’assegnazione comporta la
risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.
4. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i
sei mesi per il rilascio dell’immobile.
5. Il provvedimento di decadenza
deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza all’intimazione di
rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza,
sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla
Giunta regionale.
Art. 18Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito 1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del
rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di tale
limite.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’ente gestore comunica
all’assegnatario che la decadenza dall’assegnazione verrà dichiarata dopo due
ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione
del reddito al di sopra del predetto limite. 3. Per tutto il periodo di
permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari
interessati viene applicato il canone concordato di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. Il comune, nei bandi per
l’assegnazione dei suoli per l’edilizia agevolata, privilegia cooperative e
imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per
superamento del limite di reddito.
Art. 19Risoluzione del contratto in caso di morosità 1 L’ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il rilascio
dell’immobile, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell’assegnatario e di chi occupa l’alloggio; il termine per il
rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è soggetto a proroga.
3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti
gestori possono applicare le procedure previste dall’articolo 32 del testo unico
delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 20Occupazione e cessioni illegali degli alloggi 1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente
legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli
alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o
ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli
stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei
servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante
nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono
assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 3. (5)
3. Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato
senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l’alloggio da almeno tre
anni alla data di entrata in vigore della presente legge; (7) b) trovarsi in
condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c)
impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati
dalla data di occupazione, anche in forma rateale; d) non aver sottratto il
godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o
altro reato assimilato; e) non avere condanne penali per reati di
criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di
violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.
L’istanza del soggetto
interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il
provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla
sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di
cui alla lettera b). (6)
4. Il
responsabile dell’autogestione o del condominio misto comunica bimestralmente
all’ente gestore l’elenco degli occupanti gli alloggi e ogni variazione dei
nuclei familiari occupanti gli alloggi. L’ente gestore corrisponde un apposito
compenso al responsabile dell’autogestione per lo svolgimento di tale attività.
In caso di inadempienza l’ente gestore non riconosce il rimborso dei servizi.
(5) Comma modificato dalla l.r. n. 50/2014, art. 2, c. 1, lettera a). Il testo originario era così formulato:"2. In deroga a quanto disposto dal comma
1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei
familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previo
accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare
disagio socio-economico e di necessità degli occupanti."(6) Capoverso inserito dalla l.r. n. 50/2014, art. 2, c.1, lettera c)(7) Lettera modificata dalla l.r.
n. 50/2014, art. 2, lett. b)
Capo III Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica
Art. 21Determinazione del canone 1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore
locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la
superficie convenzionale. Il canone così determinato è maggiorato del 30 per
cento.
Art. 22Superficie convenzionale 1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a)
l’intera superficie dell’unità immobiliare; b) il 50 per cento della
superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie
del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della
superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili; e) il 15
per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a
verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza
utile inferiore a metri 2,40. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L’elemento di cui
alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un
massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).
2. Alla superficie di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie
compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità
immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
3. I coefficienti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 29.
Art. 23Costo unitario di produzione 1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti moltiplicatori:
a) il costo base di produzione; b) la tipologia catastale; c) la
classe demografica del Comune; d) l’ubicazione; e) lo stato di
conservazione; f) la vetustà
Art. 24Costo base di produzione 1. Per gli alloggi ultimati e assegnati alla data di entrata in vigore della
presente legge, il costo base di produzione è pari al costo al metro quadro di
realizzazione applicato all’edilizia sovvenzionata regionale ai sensi della
normativa previgente.
2. Per gli alloggi ultimati e da assegnare dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il costo base di produzione è
calcolato con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25Tipologia 1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i
coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di
tipo signorile (A/1); b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); c)
1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0.80 per le abitazioni di
tipo popolare (A/4); e) 0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0.70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1.40 per le
abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0.80 per le abitazioni ed alloggi
tipici dei luoghi (A/11).
Art. 26Classe demografica dei Comuni 1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili
siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2. Il numero
degli abitanti di un comune è stabilito sulla base dell’ultimo censimento sulla
popolazione residente pubblicato dall’ISTAT.
Art. 27Ubicazione 1. In relazione all’ubicazione, i comuni con popolazione superiore a 20 mila
abitanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono a ripartire il territorio comunale in zone alle quali si applicano i
seguenti coefficienti:
a) 1 per la zona edificata periferica; b) 1,20
per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico; c)
1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o
nella zona agricola; d) 1,30 per il centro storico.
2. Nei comuni
con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1 per le zone edificate; b) 1,10 per il centro storico
e le zone di pregio.
3. All’interno delle zone di cui ai commi 1 e 2, i
Comuni possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente
degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei
coefficienti suindicati.
Art. 28Vetustà 1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno
decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e
stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
2. Se si è
proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro
dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dall’anno di ultimazione di tali lavori, comunque accertato, si applica il
coefficiente di degrado pari a 1 di cui al comma 1.
Art. 29Stato di conservazione e manutenzione 1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale; b)
0,80 se lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato è scadente.
2. Per
la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei
seguenti elementi propri dell’unità immobiliare:
a) pavimenti; b) pareti
e soffitti; c) infissi; d) impianto elettrico; e) impianto idrico e
servizi igienico-sanitari; f) impianto di riscaldamento; nonché dei
seguenti elementi comuni: g) accessi, scale e ascensore; h) facciate,
coperture e parti comuni in genere.
3. Lo stato dell’immobile si
considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di
cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare.
4. Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono
essere propri dell’unità immobiliare.
5. Lo stato dell’immobile si
considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto
elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi,
ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più
unità immobiliari.
Art. 30Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di
reddito 1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come
segue:
a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore
all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato
dell’importo di una pensione sociale; b) 33 per cento per gli assegnatari
con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di
assegnazione diminuito del 40 per cento; c) 55 per cento agli assegnatari
con reddito annuo complessivo superiore all’importo di cui alla lettera b) e non
superiore al limite per l’assegnazione diminuito del 20 per cento;
d) 75 per
cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare
superiore all’importo di cui alla lettera c) e non superiore al limite di
assegnazione; e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare superiore all’importo di cui alla lettera d) e non
superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per cento; f) 100 per
cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare
superiore all’importo di cui alla lettera e) e fino al limite di decadenza. 2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da
lavoro autonomo e aventi redditi compresi fra lo zero e il limite di decadenza,
il canone di locazione, su richiesta degli stessi, é ridotto, ove risulti
superiore, alla misura dell’11 per cento del reddito complessivo annuo del
nucleo familiare degli assegnatari medesimi.
3. I canoni di locazione di
cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a euro 25 mensili.
4. A seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e
previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comune nonché le
organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari,
possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in
zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere
superiore al canone concordato di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo).
5. La verifica e l’eventuale modifica della
fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell’articolo 14.
Art. 31Destinazione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge é diretto
a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a
consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione
e/o recupero degli alloggi stessi.
2. I programmi annuali di
manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio sono formulati
dall’ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli
inquilini e assegnatari, prevedendo comunque una quota destinata agli interventi
di somma urgenza.
3. In caso di mancata costituzione dell’autogestione,
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 33, le spese dirette e indirette sostenute
per i servizi a essi prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al
costo degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote
millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero di vani convenzionali
arrotondati per eccesso o per difetto.
Art. 32Aggiornamento del canone sociale 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Art. 33Fondo sociale 1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi
agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento
del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, nonché
per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano
in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.
2. Sono destinati al fondo sociale: a) quota parte dei canoni
percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da
quello di abitazione; b) una parte della quota per spese generali e di
amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale; c) i
contributi integrativi messi a disposizione dal comune.
3. Al fondo
sociale può contribuire la Regione con finanziamenti stabiliti annualmente con
le leggi di bilancio nonché
enti erogatori di servizi. (8)
Capo IV Norme per la gestione e autogestione degli alloggi
Art. 34Autogestione degli alloggi e dei servizi 1. Gli enti gestori attivano le autogestioni da parte degli assegnatari degli
alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli
immobili, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per
la loro costituzione e il loro funzionamento.
2. In caso di particolari
esigenze o difficoltà, l’ente gestore rinvierà o, nel caso fosse già costituita,
sospenderà l’attuazione dell’autogestione assumendola direttamente per il
periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative.
Art. 35Modalità di autogestione dei servizi 1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli
assegnatari rimborsano agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi
erogati con acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente,
che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.
2.
L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente, addebita -
in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione
del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai
servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel
pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti
gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
L’ente gestore versa all’autogestione le quote insolute e procede
contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme
versate secondo le norme del Codice civile. L’ente gestore trasmette
bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle quote insolute
versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché
sull’ammontare delle somme recuperate. (9)
4. La
Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e
assegnatari presenti sul territorio, approva il regolamento-tipo per la
costituzione e il funzionamento delle autogestioni, la rendicontazione delle
spese accessorie, la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, il
riparto delle spese fra gli utenti, l’autogestione della manutenzione.
5. è facoltà dell’ente gestore, sulla base del regolamento di cui al
comma 4, estendere l’autogestione alla manutenzione straordinaria e ordinaria,
secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi dell’autogestione
un’aliquota della quota destinata annualmente alla manutenzione il cui campo di
variazione è definito da detto regolamento.
(9) Comma sostituito dalla l.r. n. 50/2014, art. 4. Il testo originario era così
formulato:"3. Gli assegnatari che nei confronti
dell’autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai
servizi accessori pari a due mensilità del canone sono considerati a tutti gli
effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Per gli
assegnatari ricadenti nelle fasce di reddito di cui all’articolo 30, lettere a),
b) e c), l’ente gestore versa all’amministratore condominiale e/o al
responsabile delle autogestioni le quote insolute e procede nei confronti di
detti assegnatari per il recupero di quanto anticipato. Contestualmente l’ente
gestore procede nei confronti dell’assegnatario moroso all’avvio della procedura
di sfratto. Nel caso l’inquilino non rientri nelle fasce di reddito sopra
indicate, l’ente deve procedere immediatamente alla procedura di sfratto e, nel
caso ciò avvenga senza recupero di alcuna somma, versa all’autogestione le quote
rimaste insolute relative ai servizi accessori gestiti da essa. Ove l’inquilino,
nella procedura di sfratto, richieda la rateizzazione dei servizi accessori
questa dovrà essere concordata con l’amministratore o responsabile
dell’autogestione."
Art. 36Attività in amministrazione condominiale 1. E’ fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l’attività di
amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte.
L’ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione
dell’amministrazione condominiale. Dal momento della costituzione cessa per gli
assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote
per le spese generali di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per
quelli afferenti ai servizi di rendicontazione e di esazione delle rate di
riscatto.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli
stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore,
per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a
rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente
all’amministrazione del condominio.
3. Le norme di cui al comma 1 si
applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.
4. Negli stabili ad amministrazione condominiale si applicano le norme
dettate dall’ordinamento in materia.
Art. 37Partecipazione dell’utenza 1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l’uso di
strumenti e spazi agli utenti, alle loro associazioni e alle organizzazioni
sindacali, per lo svolgimento delle attività connesse al presente capo.
2. Per favorire la partecipazione dell’utenza, i comuni e gli enti
gestori promuovono la sottoscrizione di protocolli di intesa, convenzioni e
altri strumenti di amministrazione concertata, con le organizzazioni sindacali
degli inquilini.
3. Presso gli enti gestori sono costituite le
commissioni conciliative non giurisdizionali di negoziazione paritetica alle
quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente
rappresentative nell’ente, con il compito di dirimere eventuali controversie tra
l’ente e l’assegnatario che lamenta la violazione di un diritto o un interesse
giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall’ente.
Le Commissioni si dotano di un regolamento per l’accesso al servizio.
4.
I comuni e gli enti gestori garantiscono l’accesso a tutte le informazioni
riguardanti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riguardo alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto
all’informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli
d’intesa con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari e
nell’ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell’utenza. 5. I
comuni e gli enti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di
adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.
Capo V Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 38Programma della mobilità 1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere sociale, oltre che favorire l’attuazione dei programmi di cessazione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del patrimonio, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari e attivate le forme di partecipazione e di informazione dell’utenza, il comune, d’intesa con l’ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, predispone programmi di mobilità dell’utenza. Tali programmi sono attuati sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10 per cento di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene predisposto sulla base dei seguenti elementi: a) verifica dello stato d’uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione dei nuclei familiari; b) verifica della presenza di componenti dei nuclei familiari occupanti alloggi inidonei in relazione a disabilità certificata per uno o più componenti; c) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite d’intesa con l’ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui alla presente legge, non rilevando a riguardo il titolare del diritto di proprietà.
Art. 39Domande e criteri di mobilità 1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono
indirizzate al comune. Esse devono contenere le motivazioni della richiesta e i
dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e sono valutate secondo il
seguente ordine di priorità: a) situazione di sovra-sotto affollamento
rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di
scostamento esistente in eccedenza e in difetto; b) esigenza di
avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza, qualora trattasi di
anziani o disabili; c) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a
garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti anziani o disabili.
Art. 40Graduatorie per la mobilità 1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio é approvata dal comune,
inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti
gestori.
2. L’avvio del procedimento di mobilità è comunicato agli
interessati, i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare
richiesta motivata di un parere alla commissione di cui all’articolo 42 per il
tramite dell’ufficio comunale competente.
3. Il medesimo ufficio, entro
quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa,
unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio
del parere, alla commissione.
4. La commissione, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere e della documentazione di
cui al comma 3, rende il proprio parere vincolante. 5. Nel caso in cui il
parere della commissione sia conforme all’istruttoria del comune, l’assegnatario
interessato, per il periodo di permanenza nell’alloggio compreso tra il
quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di
avvio del procedimento di mobilità e quella di effettivo sgombero, è tenuto al
pagamento di un canone maggiorato del 10 per cento.
Art. 41Norme per la gestione della mobilità 1. Nell’attuazione del programma di mobilità il comune e l’ente gestore
favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero
la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il
mantenimento delle precedenti condizioni abitative.
2. E’ concessa
priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi
sovra-dimensionati per le loro esigenze per trasferirsi in alloggi più piccoli.
Per ciascun assegnatario é ammesso un solo cambio nell’arco di cinque anni,
salvo l’insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.
3. Ove non ci
siano richieste di mobilità, gli alloggi di risulta e quelli di nuova
costruzione a essa destinati sono assegnati sulla base della graduatoria.
4. Sono consentiti gli scambi consensuali tra gli assegnatari, su
proposta degli stessi, del comune o dell’ente gestore. Se lo scambio è proposto
dagli assegnatari è necessaria la previa autorizzazione dell’ente gestore, che
verifica l’assenza di condizioni ostative al cambio dell’alloggio.
5. Il
cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi, previa intesa tra gli
stessi.
Capo VI Commissione provinciale
Art. 42Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica 1. In ogni comune sede di ente di gestione o
di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) è
costituita una commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria
provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione,
la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità. (10)
2. La Commissione, nominata con
provvedimento della Giunta regionale, è composta da: a) un rappresentante
regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la
presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale
doppio in caso di parità; b) due rappresentanti esperti nella materia
designati dall’ANCI; c) quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative nell’ambito
territoriale di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel
settore; d) un rappresentante designato dall’ente gestore territorialmente
competente, con qualifica dirigenziale; e) un segretario, designato dai
comuni interessati d’intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.
3. La
Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.
4. Ai
lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune
interessato, senza diritto di voto.
5. Le designazioni dei componenti di
cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla data di richiesta
inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente del Servizio
regionale competente. Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di
più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del
comma 2 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente
competenti. 6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali
ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di
controllo degli enti locali, ricompresi nell’ambito territoriale in cui si
svolge l’attività della Commissione stessa.
7. La Commissione resta in carica tre anni.
8. La
Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e quattro
componenti.
9. La Commissione può deliberare se sono presenti il
Presidente o il vice Presidente e quattro componenti.
10. Ai componenti
della Commissione è corrisposta un’indennità definita con provvedimento di
Giunta regionale, sentita l’ANCI, che grava sui comuni avverso i quali è stata
proposta richiesta di parere e che è determinata sulla base di pratiche evase.
11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria
della Commissione.
12. I costi di funzionamento della Commissione
gravano su tutti i comuni della provincia, in proporzione alla popolazione
residente. 12-bis.
Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale 16 aprile 2012, n. 8
(Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione
provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica), restano in carica sino
alla loro scadenza naturale. (11)
Capo VII Norme finali
Art. 43Relazione annuale dell’ente gestore 1. L’ente gestore redige e pubblica sul proprio sito istituzionale una
relazione annuale contenente lo stato di attuazione dei programmi e l’attività
svolta in esecuzione della presente legge, l’anagrafe dell’utenza e l’anagrafe
del patrimonio immobiliare.
2. La relazione è pubblicata entro il 30
aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 44Abrogazioni 1. Sono abrogati:
Art. 45Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno,
una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione
in particolare contiene dati e informazioni in merito a:
a) numero degli
alloggi assegnati; b) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:
1) graduatorie; 2) annullamenti; 3) decadenze; 4) mobilità;
c) riduzione dei tempi di adozione delle graduatorie comunali.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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