Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 28 Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità  
  Art. 1Ambito applicativo 1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli orientamenti in materia di 
aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, 
disposti dalla Commissione europea per la definizione degli aiuti compatibili 
con il mercato interno e nel rispetto del regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 
702/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006), si applica alle attività delle imprese agricole e dell’acquacoltura 
di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esposte al 
rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni 
da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e 
nazionale.  
  
  Art. 2Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica 1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l’altro:
  a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
   b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica; 
 [c) misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività agricola e di acquacoltura. ](1)  
 
 
 (1) Lettera abrogata dalla l.r. 15/2019, art. 1, comma 1, lett. a).
  
  Art. 3Interventi di prevenzione 1. Le misure di prevenzione previste ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati devono, 
almeno, prevedere:  
           a) la realizzazione di 
recinzioni/dissuasori;  
          b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli 
arbusti;  
          c) l’utilizzazione, su specifica autorizzazione dell’azienda 
sanitaria locale (ASL) di competenza, dell’uso di prodotti repulsivi compatibili 
con l’ambiente;  
         d) l’acquisto e l’addestramento di animali da guardia;  
         e) ogni altra misura che, in relazione alle specificità del 
territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta idonea come misura di prevenzione 
dei danni da fauna selvatica.  
2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori 
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettere d), f), g), I), ee), della I. 7 marzo 2003, n. 38), un 
contributo finanziario per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione 
delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di 
realizzazione. [Qualora tali soggetti esercitano la propria attività 
all’interno di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle 
misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.]Qualora 
tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree naturali 
protette, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è 
concesso previo parere tecnico di conformità ai propri regolamenti rilasciato 
dal corrispondente ente gestore. (2)  
3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre 
l’intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo 
per l’acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione, nel 
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di settore, con particolare 
riferimento al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e 
al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di 
aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per 
la prevenzione da danni prodotti da animali protetti di cui alla direttiva 
uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva habitat 
92/43/CEE e s.m.i. del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
ovvero per gli interventi di prevenzione in aree protette; 
(3)  
4. Il contributo finanziario non è concesso per le 
misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui 
prodotti sono destinati all’autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di 
partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.  
5. La Regione, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative 
del presente articolo.  
 
 (2) Parole sostituite dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. b). (3) Parole aggiunte dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. c).
  
  Art. 4Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica(4)  1          Ai fini della tutela delle produzioni 
zoo-agro-forestali e ittiche, della migliore gestione del patrimonio zootecnico, 
della tutela del suolo, della selezione biologica, nonché per motivi sanitari, 
la Regione promuove, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 19 della 
legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 31 della legge regionale 
20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali 
e per il prelievo venatorio), misure di controllo selettivo della fauna 
selvatica, esercitate prioritariamente con il ricorso a metodi ecologici. 
 
2.         
In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la Regione, su 
parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 
e comunque nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva 
“habitat” 92/43/CEE e s.m.i., può autorizzare piani di abbattimento. 
 
3          Tutte le misure di controllo sono 
realizzate dalla Regione o sotto il coordinamento della stessa, su parere 
dell’ISPRA.  
4          Gli ambiti territoriali di caccia a 
supporto dell’azione regionale, nonché gli organismi di gestione delle aree 
protette e dei siti della rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a 
detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli 
interventi finalizzati a dette attività di controllo. 
 
 (4) Articolo sostituito  dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. d).
  
  Art. 5Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica(5)  [1. Le misure di controllo della fauna selvatica 
previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate 
selettivamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora 
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi 
l’inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.  
2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di 
concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di 
controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:  
             a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;  
             b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole ed 
all’economia locale;  
             c) per la protezione della flora e della fauna;  
            d) le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo 
sono le specie di animali selvatici, che per la loro presenza e densità 
eccessive, provocano danni all’equilibrato sviluppo delle specie vegetali e 
animali, all’agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e 
agli assetti idrogeologici del territorio.  
3.         Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la 
pubblica incolumità devono prevedere un piano d’intervento contenente in 
particolare:  
                    a) il termine di inizio e di fine dell’attività di 
controllo;  
                    b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere 
espresso dall’ISPRA e di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche 
amministrazioni;  
                    c) l’indicazione delle specie oggetto dell’intervento tra 
quelle di cui al comma 2 e un piano articolato delle quantità di animali che 
debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice 
allontanamento degli animali;  
                   d) le attività consentite, i mezzi che possono essere 
utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;   
                 e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle 
attività;  
                  f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al 
coordinamento degli interventi. ] 
 
 (5) Articolo abrogato  dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. d).
  
  Art. 6Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario 1. Le attività di controllo faunistico sono disciplinate dai soggetti di cui 
all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).  
 
  Art. 7Disposizioni specifiche per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati 
da ungulati 1. La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), su proposta degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) o di altri enti o organismi e associazioni agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere dell’ISPRA, stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la prevenzione dei danni causati da ungulati, oltre a quelle previste dall’articolo 2.
 2. Il provvedimento di cui al comma 1, o altra apposita norma stabilisce, inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d’uso e della vocazione delle predette aree.
 3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari enti gestori dei diversi istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui all’articolo 31 della l.r. 59/2017, sentito il parere dell’ISPRA, ove necessario. 
 
  Art. 8Procedimento per la determinazione dell’indennizzo per danni provocati dalla 
fauna selvatica e dall’attività venatoria 1. Sono oggetto di indennizzo:  
          a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, 
inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi 
pubblici;            b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;           c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;            d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende 
agricole e agli impianti di acquacoltura.   
2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere 
comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati, 
entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la 
quantificazione dell’indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo 
da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.  2 bis. Gli indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni 
nazionali, di cui all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con 
particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in 
regime di “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in 
materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva 
l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica 
del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali 
protetti di cui alle direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/ CEE e 
s.m.i. ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette. (6)  
3. L’indennizzo è determinato assumendo come valore di 
riferimento l’entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le 
colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai 
mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle 
rilevazioni effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni 
arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento 
il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli 
interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel 
prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si 
assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato. 
4. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui 
relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono 
una percentuale dei proventi di cui all’articolo  50 
e all’articolo  51, 
comma 3, lettera a) della  l.r. 
59/2017. Essi dovranno essere rilasciati dall’ente gestore regionale della 
zona in cui si verifica il danno entro e non oltre novanta giorni dalla 
ricezione delle istanze, come previsto dall’articolo 26 della I. 157/1992 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta  l.r. 
59/2017.  
5. Sono esclusi dall’indennizzo i danni provocati:  
           a) alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, 
alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;  
          b) alle colture e agli allevamenti destinati essenzialmente 
all’autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita 
IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;  
           c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e 
gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da 
coltivatori diretti, allevatori e pastori. “5 bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 5, per far fronte a eventuali ulteriori danni causati dalla fauna selvatica, anche alla circolazione stradale, e non altrimenti indennizzabili, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.(7)  5 ter. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione dei presupposti, delle condizioni e dei criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 5 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. (8)  
6. La Regione al fine di indennizzare i danni occorsi a 
imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di 
assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 
maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n. 59), per disciplinare il procedimento di concessione dell’indennizzo 
richiesto dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare 
alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla 
normativa vigente.  
7. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 29, 
comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), è in ogni caso fatta salva l’applicabilità della disciplina 
regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.  
 
 (6) Comma inserito  dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. e) (7) Comma aggiunto dalla l.r. 51/2021, art. 28, comma 1. (8) Comma aggiunto dalla l.r. 51/2021, art. 28, comma 1.
  
  Art. 9Responsabilità dell’Amministrazione competente alla corresponsione degli 
indennizzi 1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 e seguenti, della I. 241/1990.
 2. Le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento sono disciplinate dall’articolo 2 bis della I. 241/1990 e dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito in legge, con modificazioni,  dall’articolo1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
  Art. 10Dati statistici sui danni da fauna selvatica 1. La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati  statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni.
 2. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza. 
3. La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all’attuazione delle presenti norme. La Giunta regionale trasmette la stessa relazione alle competenti Commissioni consiliari. 
 
  Art. 11Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette 1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico 
bovino, avi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore 
selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle norme nazionali di 
attuazione (9)  nei cui confronti vige un divieto 
assoluto di caccia.    2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per la 
realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico. Con il 
medesimo atto di cui all’articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le 
disposizioni applicative del presente articolo.   3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta per 
la realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni 
nazionali, di cui all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con 
particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in 
regime di “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in 
materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva 
l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica 
del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali 
protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE e s.m.i. 
ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette. (10)  
 
 (10) Comma sostituito   dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. g). (9) Parole inserite  dalla l.r. 
15/2019, art. 1, comma 1, lett. f).
  
  Art. 12Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione 1. L’imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. In tal caso, l’ente competente all’indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all’allevatore le spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti.
  
2. In alternativa, l’imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, qualora sussistano le condizioni previste all’articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009. 
 
  Art. 13Contratti assicurativi 
- La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti 
assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai 
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 
99/2004 e agli imprenditori dediti alla attività di acquacoltura. 
 - La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma 
individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo 
III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a 
sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), 
della legge 7 marzo 2003, n. 38). 
 - Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui 
all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 
2014, il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei premi. La 
copertura assicurativa comprende: 
  
           a) per le piante erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti 
per le attività di rimozione e di asportazione delle colture danneggiate dalla 
fauna selvatica, i costi di raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi 
di trasporto in discarica degli impianti rovinati o distrutti;  
           b) per gli animali da reddito da specie protette e per le 
produzioni zootecniche, i costi di macellazione o abbattimento forzoso e di 
smaltimento dei capi uccisi;  
           c) per i prati, i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi;  
          d) per le strutture e le opere in dotazione delle imprese agricole, 
i costi di ristrutturazione, ricostituzione o smantellamento conseguenti ai 
danni provocati da fauna selvatica.  
4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e 
animali, dei mancati redditi per il periodo di inattività degli allevamenti e 
dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle 
carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i 
prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter del 
d.lgs. 102/2004.  
 
  Art. 14Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone 1. In attuazione dell’articolo 19 bis della I. 157/1992, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell’ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura. 
2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 6-bis, della I. 157/1992, la Regione consente l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.
 3. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della I. 157/1992, la Regione dispone, nel rispetto dell’articolo 19 della medesima I. 157/1992, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, escluse dall’elenco contenuto nell’apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992), che costituiscono una minaccia per l’attività delle imprese agricole e di acquacoltura   presenti sul territorio.(11)  
 
 (11) Parole aggiunte   dalla l.r. 15/2019, art. 1, comma 1, lett. h).
  
  Art. 15Divieto di vendita(12)  1. È vietata la vendita della fauna selvatica abbattuta, ad eccezione del cinghiale (Sus scrofa), per il quale
la commercializzazione o fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di cinghiale abbattuto dal cacciatore,
nell’ambito della regolare attività venatoria oppure nel corso di attività di controllo in attuazione di Piani di
contenimento della specie, è consentita.
 2. La commercializzazione della carne di cinghiale è consentita attraverso un centro di lavorazione della
selvaggina riconosciuto, previa ispezione veterinaria e ad esame trichinoscopico, necessari a verificare la
conformità ai requisiti di rintracciabilità e di igiene, previsti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n.
853/2004, Reg. (UE) n. 2019/627 e da disposizioni regionali. 
3. È consentita la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di cinghiale, ovvero la cessione diretta, su
richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione,
al livello locale. Le carcasse dovranno essere sottoposte ad ispezione post mortem e ad esame trichinoscopico 
da parte dei servizi veterinari competenti dell’ASL, come da disposizioni regionali. 
4. Per ambito locale si intende il territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o il territorio delle
province contermini. Per piccola quantità di selvaggina abbattuta a caccia si intendono 2 unità di capo grosso
equivalente (CGE)/cacciatore/anno (ossia 4 cinghiali adulti o 8 cinghiali giovani per cacciatore all’anno). 
5. È vietata la commercializzazione di cinghiali morti per incidenti stradali. 
 
 (12) Articolo così sostituito dall'art. 46 della l.r. 7/2025
  
  Art. 16Norma finanziaria 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è autorizzata, nell’ambito della missione 16, programma 2, la spesa complessiva di euro 250.000,00 con prelievo dal Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione missione 20, programma 3, titolo 1, come previsto dall’articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia ‘legge di stabilità regionale 2018’), attraverso l’istituzione di due nuovi capitoli denominati Contributi per opere di prevenzione e tutela del patrimonio zootecnico in materia di danni provocati dalla fauna selvatica (articoli 3 e 11) e Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica (articolo 8).
  
2. La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui all’articolo 13, trova copertura nella quota di entrata legata al Fondo nazionale per le calamità naturali, per la quale verrà istituito apposito capitolo di entrata nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato Trasferimento dallo Stato di quota del Fondo nazionale per le calamità naturali e apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, denominato Erogazione contributi su contratti per la copertura di danni derivanti da fauna selvatica (articolo 13). 
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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