Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 28 Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità  
  Art. 1Ambito applicativo 1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli orientamenti in materia di 
aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, 
disposti dalla Commissione europea per la definizione degli aiuti compatibili 
con il mercato interno e nel rispetto del regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 
702/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006), si applica alle attività delle imprese agricole e dell’acquacoltura 
di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esposte al 
rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni 
da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e 
nazionale.  
  
  Art. 2Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica 1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l’altro: 
 
          a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;  
           b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna 
selvatica;  
          c) misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna 
selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure 
ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni 
arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle 
aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento 
dell’attività agricola e di acquacoltura.  
 
  Art. 3Interventi di prevenzione 1. Le misure di prevenzione previste ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati devono, 
almeno, prevedere:  
           a) la realizzazione di 
recinzioni/dissuasori;  
          b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli 
arbusti;  
          c) l’utilizzazione, su specifica autorizzazione dell’azienda 
sanitaria locale (ASL) di competenza, dell’uso di prodotti repulsivi compatibili 
con l’ambiente;  
         d) l’acquisto e l’addestramento di animali da guardia;  
         e) ogni altra misura che, in relazione alle specificità del 
territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta idonea come misura di prevenzione 
dei danni da fauna selvatica.  
2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori 
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettere d), f), g), I), ee), della I. 7 marzo 2003, n. 38), un 
contributo finanziario per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione 
delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di 
realizzazione. Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno 
di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle misure di 
prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore. 
3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre 
l’intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall’imprenditore agricolo 
per l’acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione. 
 
4. Il contributo finanziario non è concesso per le 
misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui 
prodotti sono destinati all’autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di 
partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.  
5. La Regione, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative 
del presente articolo.  
 
  Art. 4Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica 1. Le misure ordinarie di controllo della fauna 
selvatica previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sono 
realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, 
secondo i seguenti criteri:  
a) contenimento, allontanamento, o abbattimento 
controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per 
incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, 
anche come probabilità per il futuro, all’attività e alle strutture delle 
aziende nonché rappresentano un concreto pericolo per l’incolumità e la 
sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;  
b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici, 
la cui presenza rappresenta un rischio per l’incolumità e la salute delle 
persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o 
di diversa specie;  
c) cattura o abbattimento di singoli animali o di 
specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie 
animali particolarmente protette e tutelate.  
2. Gli ambiti territoriali di caccia, gli organismi di 
gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati 
ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la 
realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di 
controllo.  
 
  Art. 5Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica 1. Le misure di controllo della fauna selvatica 
previste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate 
selettivamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora 
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi 
l’inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.  
2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di 
concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di 
controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:  
             a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;  
             b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole ed 
all’economia locale;  
             c) per la protezione della flora e della fauna;  
            d) le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo 
sono le specie di animali selvatici, che per la loro presenza e densità 
eccessive, provocano danni all’equilibrato sviluppo delle specie vegetali e 
animali, all’agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e 
agli assetti idrogeologici del territorio.  
3.         Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la 
pubblica incolumità devono prevedere un piano d’intervento contenente in 
particolare:  
                    a) il termine di inizio e di fine dell’attività di 
controllo;  
                    b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere 
espresso dall’ISPRA e di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche 
amministrazioni;  
                    c) l’indicazione delle specie oggetto dell’intervento tra 
quelle di cui al comma 2 e un piano articolato delle quantità di animali che 
debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice 
allontanamento degli animali;  
                   d) le attività consentite, i mezzi che possono essere 
utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;   
                 e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle 
attività;  
                  f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al 
coordinamento degli interventi.  
 
  Art. 6Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario 1. Le attività di controllo faunistico sono disciplinate dai soggetti di cui 
all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).  
 
  Art. 7Disposizioni specifiche per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati 
da ungulati - La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui 
all’articolo 5 
della legge 
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse 
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), su proposta degli Ambiti 
territoriali di caccia (ATC) o di altri enti o organismi e associazioni 
agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere 
dell’ISPRA, stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la 
prevenzione dei danni causati da ungulati, oltre a quelle previste dall’articolo 
2. 
 - Il provvedimento di cui al comma 1, o altra apposita norma stabilisce, 
inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le 
fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione 
d’uso e della vocazione delle predette aree. 
 - La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari enti gestori dei 
diversi istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di 
ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche 
condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui 
all’articolo 31 
della l.r. 
59/2017, sentito il parere dell’ISPRA, ove necessario. 
 
 
 
  Art. 8Procedimento per la determinazione dell’indennizzo per danni provocati dalla 
fauna selvatica e dall’attività venatoria 1. Sono oggetto di indennizzo:  
          a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, 
inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi 
pubblici;  
          b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;  
         c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;  
          d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende 
agricole e agli impianti di acquacoltura.  
2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere 
comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati, 
entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la 
quantificazione dell’indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo 
da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.  
3. L’indennizzo è determinato assumendo come valore di 
riferimento l’entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le 
colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai 
mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle 
rilevazioni effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni 
arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento 
il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli 
interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel 
prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si 
assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato. 
4. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui 
relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono 
una percentuale dei proventi di cui all’articolo  50 
e all’articolo  51, 
comma 3, lettera a) della  l.r. 
59/2017. Essi dovranno essere rilasciati dall’ente gestore regionale della 
zona in cui si verifica il danno entro e non oltre novanta giorni dalla 
ricezione delle istanze, come previsto dall’articolo 26 della I. 157/1992 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta  l.r. 
59/2017.  
5. Sono esclusi dall’indennizzo i danni provocati:  
           a) alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, 
alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;  
          b) alle colture e agli allevamenti destinati essenzialmente 
all’autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita 
IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;  
           c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e 
gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da 
coltivatori diretti, allevatori e pastori.  
6. La Regione al fine di indennizzare i danni occorsi a 
imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di 
assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 
maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n. 59), per disciplinare il procedimento di concessione dell’indennizzo 
richiesto dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare 
alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla 
normativa vigente.  
7. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 29, 
comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), è in ogni caso fatta salva l’applicabilità della disciplina 
regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.  
 
  Art. 9Responsabilità dell’Amministrazione competente alla corresponsione degli 
indennizzi - Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di 
indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 e seguenti, 
della I. 241/1990. 
 - Le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del 
procedimento sono disciplinate dall’articolo 2 bis della I. 241/1990 e 
dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia), convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
 
 
  Art. 10Dati statistici sui danni da fauna selvatica - La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per 
la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati 
statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria 
ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche 
dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste 
di indennizzo danni. 
 - Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla 
Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria 
competenza. 
 - La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati 
raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento 
degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle 
imprese agricole conseguenti all’attuazione delle presenti norme. La Giunta 
regionale trasmette la stessa relazione alle competenti Commissioni consiliari. 
 
 
 
  Art. 11Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette - La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico 
bovino, avi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore 
selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un 
divieto assoluto di caccia. 
 - Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per la 
realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico. Con il 
medesimo atto di cui all’articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le 
disposizioni applicative del presente articolo. 
 - I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa 
riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza 
della spesa nelle zone montane e svantaggiate di cui al regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio. 
 
 
 
  Art. 12Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione - L’imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di 
attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 
2009, recante Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1774/2002. In tal caso, l’ente competente all’indennizzo per i danni da 
predatori è tenuto a rimborsare all’allevatore le spese sostenute per lo 
smaltimento degli animali morti. 
 - In alternativa, l’imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali 
morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell’autorità sanitaria 
competente, qualora sussistano le condizioni previste all’articolo 19, comma 1, 
lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009. 
 
 
 
  Art. 13Contratti assicurativi 
- La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti 
assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai 
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 
99/2004 e agli imprenditori dediti alla attività di acquacoltura. 
 - La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma 
individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo 
III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a 
sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), 
della legge 7 marzo 2003, n. 38). 
 - Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui 
all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 
2014, il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei premi. La 
copertura assicurativa comprende: 
  
           a) per le piante erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti 
per le attività di rimozione e di asportazione delle colture danneggiate dalla 
fauna selvatica, i costi di raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi 
di trasporto in discarica degli impianti rovinati o distrutti;  
           b) per gli animali da reddito da specie protette e per le 
produzioni zootecniche, i costi di macellazione o abbattimento forzoso e di 
smaltimento dei capi uccisi;  
           c) per i prati, i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi;  
          d) per le strutture e le opere in dotazione delle imprese agricole, 
i costi di ristrutturazione, ricostituzione o smantellamento conseguenti ai 
danni provocati da fauna selvatica.  
4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e 
animali, dei mancati redditi per il periodo di inattività degli allevamenti e 
dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle 
carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i 
prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-ter del 
d.lgs. 102/2004.  
 
  Art. 14Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone - In attuazione dell’articolo 19 bis della I. 157/1992, in sede di 
disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, 
previo parere dell’ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il 
personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione 
della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di 
acquacoltura. 
 - Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 19 bis, 
comma 6-bis, della I. 157/1992, la Regione consente l’esercizio dell’attività di 
prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali 
produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle 
coltivazioni. 
 - In attuazione dell’articolo 2, comma 2, della I. 157/1992, la Regione 
dispone, nel rispetto dell’articolo 19 della medesima I. 157/1992, le 
condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le 
operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, 
escluse dall’elenco contenuto nell’apposito decreto del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 (Elenco delle 
specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis, della 
legge n. 157/1992), che costituiscono una minaccia per l’attività delle imprese 
agricole presenti sul territorio. 
 
 
 
  Art. 15Divieto di vendita 1. È vietata la vendita della fauna selvatica abbattuta. 
 
  Art. 16Norma finanziaria - Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è 
autorizzata, nell’ambito della missione 16, programma 2, la spesa complessiva di 
euro 250.000,00 con prelievo dal Fondo globale per il finanziamento di leggi 
regionali di spesa corrente in corso di adozione missione 20, programma 3, 
titolo 1, come previsto dall’articolo 55 della legge 
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione 
Puglia ‘legge di stabilità regionale 2018’), attraverso l’istituzione di due 
nuovi capitoli denominati Contributi per opere di prevenzione e tutela del 
patrimonio zootecnico in materia di danni provocati dalla fauna selvatica 
(articoli 3 e 11) e Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla 
fauna selvatica (articolo 8). 
 - La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui 
all’articolo 13, trova copertura nella quota di entrata legata al Fondo 
nazionale per le calamità naturali, per la quale verrà istituito apposito 
capitolo di entrata nell’ambito del titolo 2, tipologia 101, categoria 1, 
denominato Trasferimento dallo Stato di quota del Fondo nazionale per le 
calamità naturali e apposito capitolo di spesa nell’ambito della missione 16, 
programma 2, titolo 1, denominato Erogazione contributi su contratti per la 
copertura di danni derivanti da fauna selvatica (articolo 13). 
 
 
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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