Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 49

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici



CAPO I

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione.





Art. 1

Finalità


1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ricettive a uso pubblico gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.



Art. 2

Soggetti destinatari 


1. Sono soggetti alla disciplina delle presenti disposizioni tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.



Art. 3

Comunicazione dei prezzi


1. Ai soggetti di cui all’articolo 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l’apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione.
 
2. I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili.
 
3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.



Art. 4

Procedure


1. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore
.
2. La raccolta dei dati e l’istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai prezzi sono espletate dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
 
3. La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all’articolo 3 va presentata all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l’Agenzia trasmette gli esiti a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale.
 
4. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
 
4 bis. Gli operatori turistici che hanno presentato la Comunicazione Prezzi e Servizi entro il termine del 1° ottobre 2021, previsto dal comma 3, possono variare i prezzi con successiva comunicazione da presentare all’Agenzia regionale del turismo Puglia promozione, con le medesime modalità telematiche, entro il 31 marzo 2022. (1) 
 
5. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di apertura oltre la data del 1° ottobre la comunicazione va effettuata anche per l’anno successivo.
 
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 è comunicata anche la eventuale cessazione dell’esercizio o la sospensione dell’attività e la riattivazione.


(1) Comma aggiunto dalla l.r. 51/2021, art. 49, comma 1.


Art. 5

Modalità


1. La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle presenti disposizioni comporta la conferma dei prezzi dichiarati nell’ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui all’articolo 8.
 
2. Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive dichiarano anche i dati sui servizi.
 
3. Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dallAgenzia regionale del turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell›esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 30 giorni dall’invito.



Art. 6

Convalida delle comunicazioni dei prezzi


1. Espletate le procedure di cui all’articolo 4, comma 2, l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione convalida le comunicazioni dei prezzi.
 
2. Ultimate le operazioni di convalida l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico “SIR-Tur”.



Art. 7

Pubblicità dei prezzi e dei servizi turistici


1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all’articolo 2 nonché gli enti, i consorzi, le associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici ubicati nella regione, si uniformano alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività.
 
2. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione vidimata ai sensi delle presenti disposizioni.
 
3. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 2.
 
4. La tabella e il cartellino dei prezzi che recano le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese, devono essere conformi a quelli approvati dalla Regione.
 
5. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un’apposita teca, collocata all’esterno dell’ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.



Art. 8

Sanzioni amministrative


1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la competenza in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai comuni.
 
2. L’istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
 
3. Salva l’applicazione delle norme previste dal codice penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00,(•)  oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell›ultima comunicazione regolarmente convalidata.
 
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
 
5. Chiunque violi la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, è passibile di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00.
 
6. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all’articolo 2 che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il comune competente per il territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l’attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all’obbligo


(•) Periodo sostituito dalla l.r. 35/2020 art. 42, comma 1, lett a).


CAPO II

Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici 





Art. 9

Trasmissione dati statistici sul movimento turistico


1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i bed and breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).
 
2. La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze , assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, entro il giorno 10(•)  di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente. 
 
3. Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
 
4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre – dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.(2) 
 
5. Gli esiti sono trasmessi a ciascun comune in ragione della relativa competenza territoriale


(•) Parole sostituite dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. a).
(2) Comma sostituito dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. b).


Art. 10

Sanzioni amministrative(•) 


1. La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
         a) da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul  movimento turistico;
         b) da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati sul    movimento turistico;
         c) da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
2.  La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
3.   La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 52/2019, art. 18, comma 1, lett. c).


CAPO 2 BIS

(3) 




(3) Capo inserito dalla l.r. 57/2018, art. 1, comma 1.


Articolo 10 bis


1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi della vigente normativa regionale.
2. Per strutture extralberghiere, ai fini della presente legge, si intendono tutte le strutture turistico ricettive diverse da quelle alberghiere.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per locazioni turistiche le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche o di breve durata ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 96/2017.
4. Le locazioni turistiche prevedono solo la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e sono regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione ai sensi dell’articolo 53 del d. lgs. 79/2011.
5. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili locati. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
6. L’attività di locazione turistica, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile ove a tale attività vengano destinati più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta, conformemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso il SUAP del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
8. Con provvedimento della Sezione regionale competente in materia di turismo è approvata la modulistica unificata di cui ai precedenti commi 5 e 7, che dovrà essere adottata da tutti i comuni pugliesi.
9. Il comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano o comunicano l’inizio dell’attività di locazione turistica o di affitti brevi, creando distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni o comunicazioni. Le SCIA e le CIA di cui ai precedenti commi 5 e 7 e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione sono trasmessi dal comune all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
10. I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, sono tenuti al rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, mediante l’applicativo SPOT, alla denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, e alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno, ove istituita, secondo le modalità stabilite dal comune competente territorialmente.
11. I soggetti che esercitano l’attività di locazione turistica, imprenditoriale o non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva. (4) 


(4) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a della L.R. 15/2025


Articolo 10 ter


1. Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) di cui all’articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)).
2. Il CIR è attribuito all’operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all’ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13 ter del d.l. 145/2023.
3. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024, n. 16726.
4. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia di turismo sono definite le modalità attuative e di gestione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. (5) 


(5) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b della l.r. 15/2025


Articolo 10 quater


 1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative riportate nei successivi commi del presente articolo.
2. Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8 mila, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
3. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 6, del d. l. 145/2023 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5 mila, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/1981, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. In caso di mancata rimozione dell’annuncio, il SUAP emette provvedimento di diffida alla rimozione dell’annuncio irregolare nel termine di 15 giorni dalla notifica, trascorso inutilmente il quale emette provvedimento di sospensione dell’attività per 30 giorni e comunque sino alla rimozione dell’irregolarità accertata.
4. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, prive dei requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 13 ter del d.l. 145/2023, è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6 mila per ciascuna violazione accertata.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della l. 241/1990, l’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. 96/2017, in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 5, della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2 mila a euro 10 mila, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/1981, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi non segnalata. Lo svolgimento della predetta attività ricettiva, senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione dell’immediata chiusura dell’attività, disposta dal SUAP con ordinanza.
6. L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla l. 96/2017, in forma non imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della CIA di cui all’articolo 10 bis, comma 7, della presente legge, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2 mila e 500, seguendo la disciplina prevista dalla l. 689/81, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi non comunicata al SUAP. Lo svolgimento della predetta attività ricettiva senza la previa comunicazione di inizio attività comporta la sanzione dell’immediata chiusura dell’attività, disposta dal SUAP con ordinanza.
7. Alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla l. 689/1981. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
8. Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA. (6) 
   


(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c della L.R. 15/2025


Articolo 10 quinquies


 [1.     Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.
   2.      Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.
    3.     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte] (7) 


(7) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. d della L.R. 15/2025


Articolo 10 sexties


[1. La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter.

1 bis. Per le strutture alberghiere l’obbligo di cui al precedente comma 1 decorre dal 30 giugno 2023.] (8)    



(8) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. d della L.R. 15/2025


CAPO III

Norme finali





Art. 11

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza


1. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l’esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla capitaneria di porto territoriale. 

3. Il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla I. 689/1981.



Art. 12

Abrogazion


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 
a) la legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
 
b) l’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012);
 
c) l’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).



Art. 13

Norma finale 


1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alla legislazione statale e regionale di riferimento.
 
2. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai comuni.
 
3. La presente norma, nella parte attutiva, si applica dal 1° ottobre 2018.
 
3bis. In conseguenza dell’emergenza determinatasi a causa della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti concernenti l’annualità 2020 e 2021, poste in essere nel perdurare dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti normativi statali,   non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 10 della presente legge. (9) (10) 


(10) Parole aggiunte dalla l.r. 25/2021, art.17, comma 1.
(9) Comma aggiunto dalla l.r. 35/2020, art.42, comma 1 , lett. b)


Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.