Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 49 Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi
delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati
sul movimento turistico a fini statistici
CAPO I Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e
delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
Art. 1Finalità 1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione
dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ricettive a uso pubblico
gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.
Art. 2Soggetti destinatari 1. Sono soggetti alla disciplina delle presenti disposizioni tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere
ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.
Art. 3Comunicazione dei prezzi 1. Ai soggetti di cui all’articolo 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l’apposito
sistema applicativo predisposto dalla Regione.
2. I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili.
3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei
prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione devono essere comprensivi
di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.
Art. 4Procedure 1. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore . 2. La raccolta dei dati e l’istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai prezzi sono espletate
dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
3. La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all’articolo 3 va presentata all’Agenzia regionale del
turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l’Agenzia
trasmette gli esiti a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale.
4. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
5. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla
data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di apertura
oltre la data del 1° ottobre la comunicazione va effettuata anche per l’anno successivo.
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 è comunicata anche la eventuale cessazione dell’esercizio o
la sospensione dell’attività e la riattivazione.
Art. 5Modalità 1. La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle presenti disposizioni comporta
la conferma dei prezzi dichiarati nell’ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni
caso, l’applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui all’articolo 8.
2. Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive dichiarano anche i dati sui
servizi.
3. Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà
dallAgenzia regionale del turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell›esercizio a ricompilare correttamente
la nuova denuncia entro il termine massimo di 30 giorni dall’invito.
Art. 6Convalida delle comunicazioni dei prezzi 1. Espletate le procedure di cui all’articolo 4, comma 2, l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione
convalida le comunicazioni dei prezzi.
2. Ultimate le operazioni di convalida l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, pubblica i dati
nel sistema informativo regionale turistico “SIR-Tur”.
Art. 7Pubblicità dei prezzi e dei servizi turistici 1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all’articolo 2 nonché gli enti, i consorzi, le associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico
ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici
ubicati nella regione, si uniformano alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque,
sulle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività.
2. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento
degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione vidimata
ai sensi delle presenti disposizioni.
3. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei
servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui
al comma 2.
4. La tabella e il cartellino dei prezzi che recano le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese, devono
essere conformi a quelli approvati dalla Regione.
5. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere
esposto, in un’apposita teca, collocata all’esterno dell’ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi
prezzi.
Art. 8Sanzioni amministrative 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la competenza
in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai comuni.
2. L’istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Salva l’applicazione delle norme previste dal codice penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione
dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 è passibile di una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00,(•) oltre alla conferma dei prezzi
dichiarati nell›ultima comunicazione regolarmente convalidata.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, è passibile di una sanzione amministrativa
da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
5. Chiunque violi la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, è passibile di una sanzione amministrativa
da euro 400,00 a euro 2.400,00.
6. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all’articolo 2 che non consenta gli accertamenti disposti
ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da
euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il comune competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura procede a sospendere l’attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all’obbligo
CAPO II Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici
Art. 9Trasmissione dati statistici sul movimento turistico 1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i bed and breakfast (B&B)
sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente
attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).
2. La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze ,
assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione
avviene, inderogabilmente, entro il giorno 10(•) di
ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente. 3. Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema
Puglia per l’osservatorio turistico sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda
decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il
quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre –
dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture
inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno
10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese
precedente.(1) 5. Gli esiti sono trasmessi a ciascun comune in ragione della relativa competenza territoriale
Art. 10Sanzioni amministrative(•) 1.
La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico
comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) da euro 200 a
euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento
turistico; b) da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata
trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico; c) da euro
200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti,
risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura. 2.
La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a
trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza. 3. La sanzione
amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto
sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione,
provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le
omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle
eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune
territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.
CAPO 2 BIS (2)
Articolo 10 bis 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le strutture turistiche
ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di
alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo).
.(3) 2. Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo.
Articolo 10 ter 1. Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS). 2. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Articolo 10 quater 1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva. 2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5. 4. I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. 5. I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Articolo 10 quinquies 1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo. 2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte
Articolo 10 sexties 1. La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter.
CAPO III Norme finali
Art. 11Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza 1. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di
Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi. 2. Per gli stabilimenti balneari, l’esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla capitaneria
di porto territoriale.
3. Il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti
delle strutture inadempienti è disciplinato dalla I. 689/1981.
Art. 12Abrogazion 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,
nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
Art. 13Norma finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alla legislazione statale
e regionale di riferimento.
2. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai comuni.
3. La presente norma, nella parte attutiva, si applica dal 1° ottobre 2018. 3bis. In conseguenza dell’emergenza determinatasi a causa della pandemia da
Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti concernenti l’annualità 2020
non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 10
della presente legge. (4)
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 35/2020, art.42, comma 1 , lett. b)
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|