Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 22
Provvidenze a favore delle farmacie rurali
Art. 1Indennità di residenza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di: (2)
a) euro 25 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a cinquecento abitanti e di euro 16 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra cinquecentouno e mille abitanti; (3)
b) euro 9,5 mila per le farmacie ubicate in
località con popolazione compresa tra milleuno e duemila
abitanti; (4)
c) euro 7 mila per le farmacie ubicate in
località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila
abitanti.(1) (5)
2. La quota a carico dei comuni, in base all’articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.
3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.
(1) L'indennita è stata così rideterminata, a decorrere dall'anno 2019, dalla l.r.
67/2018,art.8,
comma 1.
(2) Allinea modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della L.R. 42/2024
(3) Lettera sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. b) della L.R. 42/2024
(4) Lettera modificata dall'art. 28, comma 1, lett. c) della L.R. 42/2024
(5) Lettera modificata dall'art. 28, comma 1, lett. d) della L.R. 42/2024