Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 22
Provvidenze a favore delle farmacie rurali
Art. 1Indennità di residenza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di:
a. euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
b. euro 2.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
c. euro 1.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra i duemilauno e i tremila abitanti.
2. La quota a carico dei comuni, in base all’articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.
3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.