Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 44 Disciplina delle attivita' di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.
Art. 1La ricerca e la
coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto
qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente
legge.
CAPITOLO I Disposizioni relative alla ricerca
Art. 2La ricerca e consentita solo a
chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e
termali e rilasciato a chiunque, persona fisica o Societa legalmente
costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacita tecnica e
economica adeguata all importanza della ricerca da svolgere.
Il permesso e
preferenzialmente rilasciato agli Enti Locali.
La ricerca ha per
scopo:
a) la captazione di sorgenti o
il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;
b) gli esami dell acqua
captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico
- fisiche e microbiologiche, nonche le proprieta favorevoli alla
salute;
c) lo studio del bacino
idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;
d) la delimitazione dell area
atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di
protezione idrogeologica).
Alla domanda, da rivolgere al
Presidente della Giunta Regionale, deve essere allegato, oltre alla
documentazione per dimostrare di possedere le capacita tecniche ed economiche,
un programma di massima dei lavori contenente:
1) l ubicazione delle sorgenti
da captare o delle perforazioni da eseguire;
2) la indicazione della
superficie che sara presumibilmente interessata dallo studio di cui alle
lettere c) del presente articolo e delle persone o istituti che saranno
incaricati di detto studio;
3) le previsioni generali di
spesa.
Art. 3Il permesso di ricerca di acque
minerali e termali e rilasciato con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell Assessore competente.
Il provvedimento dell
Amministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere
motivato ed e definitivo.
Il decreto che accorda il
permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione
regionale.
Delle istanze di permesso di
ricerca sara data comunicazione all Amministrazione Provinciale, alla Camera
di Commercio, al Distretto Minerario ed ai Comuni interessati per territorio.
Questi ultimi provvedono anche,
su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro Albo
Pretorio.
I suddetti Enti possono
presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della
comunicazione stessa.
Per le zone su cui pendono
vincoli e servitu militari sara sentita l Amministrazione Militare.
Con il provvedimento di
rilascio del permesso e approvato anche il programma dei lavori e viene fissata
la data di inizio degli stessi; per eventuali varianti del programma che si
rendessero necessarie durante l esecuzione dei lavori e richiesta l
autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dell
Assessore competente.
Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.
Art. 4Piu domande di permesso
di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle
aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more
di istruttoria, non oltre un mese dalla data dell avvenuta pubblicazione della
prima domanda all albo pretorio dei Comuni interessati per territorio della
richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nell ordine, l esistenza di
una concessione in atto contigua, l idoneita tecnico - economica e la
priorita nella presentazione della domanda.
Art. 5Il permesso di ricerca per
acque minerali e termali e rilasciato, salvo casi particolari, per un area non
eccedente i 200 ha e non puo avere una validita superiore a due anni.
Allo stesso ricercatore possono
essere rilasciati piu permessi in zone diverse purche nel complesso dei
permessi non sia superato il limite di 600 ha.
Il titolare del permesso ha
diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti
dal provvedimento con il quale gli e stato rilasciato il permesso di ricerca,
previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
La domanda di proroga deve
essere presentata almeno un mese prima della scadenza.
Ad essa deve essere allegato il
programma in dettaglio dell ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.
Il titolare del permesso,
almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento
ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.
Art. 6Il titolare del permesso di
ricerca deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione regionale dell
avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde
acquifere.
Un funzionario designato dall
Assessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o
termale effettuati ai fini dell accertamento delle caratteristiche chimico -
fisiche e batteriologiche.
Nella fase di ricerca e
vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli
puo disporre dell acqua estratta senza l autorizzazione dell Amministrazione
regionale.
Art. 7Il ricercatore deve
corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 1.000 per ogni ettaro o
frazione di ettaro.
Art. 8Il permesso di ricerca puo
essere trasferito con l autorizzazione del Presidente della Giunta regionale,
da rilasciarsi su parere dell Assessore competente, previo accertamento nell
aspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art.
2.
Ogni trasferimento e soggetto
alla relativa tassa di concessione regionale.
Non e ammessa istanza di
trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui
all art. 3.
Il concessionario, con l
autorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal
provvedimento col quale l originario permesso e stato
rilasciato.
Art. 9Il Presidente della Regione
puo pronunciare la decadenza del permesso:
1) quando non si e dato inizio
ai lavori nei termini stabiliti;
2) quando i lavori sono rimasti
sospesi per oltre 3 mesi e la causa non e attribuibile a motivate difficolta
di carattere tecnico come tali riconosciute dall Amministrazione
regionale;
3) quando non e stato pagato
il diritto indicato all art. 7;
4) quando non sono state
osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del
precedente articolo;
5) quando sia stato fatto
commercio delle acque minerali o termali captate;
6) quando non sia stato
ritirato presso gli Uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il
provvedimento di permesso di ricerca;
7) quando sono venuti meno i
requisiti di capacita tecnico - economica.
La decadenza e pronunciata,
previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il
perentorio termine di 30 giorni per le controdeduzioni.
In nessun caso il ricercatore
decaduto ha diritto a compensi od indennita nei confronti della Regione e degli
eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a
terzi.
Art. 10I possessori dei terreni
compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai
lavori di ricerca.
E fatto obbligo al ricercatore
di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi
riguardi le norme contenute nel D.P.R. 9- 4- 1959, n. 128.
Il proprietario del terreno
soggetto alla ricerca ha inoltre facolta di richiedere una cauzione entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.
In proposito, quando le parti
non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento
compiuto dall Assessorato competente, il Presidente della Regione stabilira di
ufficio provvisoriamente l ammontare del deposito. A deposito effettuato presso
la Tesoreria regionale, il ricercatore potra dare esecuzione ai
lavori.
Ogni ulteriore contestazione
tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sara decisa dall Autorita
Giudiziaria.
Art. 11Il permesso di ricerca puo
essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti
gravi motivi di interesse pubblico.
Al ricercatore deve essere
corrisposto il valore delle spese sostenute.
Art. 12Qualora l
Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la
zona relativa, senza limite di superficie, e determinata con decreto del
Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dell Assessore competente.
CAPITOLO II Disposizioni relative alla concessione
Art. 13Possono formare oggetto di
concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l
Amministrazione regionale abbia riconosciuto l esistenza e la coltivabilita.
La concessione di acque
minerali e termali puo essere rilasciata a chiunque, persona fisica o Societa
legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio
insindacabile dell Amministrazione regionale idoneita tecnica ed economica a
condurre l impresa, in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro
sviluppo.
La concessione e
preferenzialmente rilasciata agli Enti Locali.
Alla domanda di concessione
devono essere allegati:
a) il programma generale di coltivazione, indicante tra l
altro - la spesa prevista, i mezzi di copertura
ed i
risultati economici preventivati;
b) il programma di coltivazione
del primo biennio;
c) lo studio di dettaglio del
bacino idrogeologico;
d) i certificati delle analisi
chimico - fisiche, battereologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso
Laboratori e Istituti abilitati.
Qualora la concessione sia
richiesta da una Societa, alla istanza devono essere allegati copie autentiche
dell atto costitutivo e dello statuto nonche un certificato del Tribunale
attestante l attuale composizione del Consiglio d
Amministrazione.
Art. 14La concessione e rilasciata
con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il
parere del Genio Civile e del Medico Provinciale territorialmente
competenti.
La concessione e rilasciata
per una durata proporzionale alla entita degli impianti programmati, comunque
non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari.
Delle istanze di concessione
sara data comunicazione all Amministrazione Provinciale, alla Camera di
Commercio, ai Comuni e al Distretto Minerario interessati per territorio.
I suddetti Enti possono
presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione
stessa.
Il decreto di concessione, da
assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene:
a) l indicazione del
concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel
Comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di piu sorgenti, quella
principale;
b) la durata della
concessione;
c) la natura, la situazione, l
estensione della concessione e la sua delimitazione;
d) la determinazione del
diritto da pagarsi ai termini dell art. 22;
e) l ammontare del premio e
delle indennita eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell art. 16;
f) l approvazione del
programma generale di coltivazione;
g) l approvazione del
programma di coltivazione del primo biennio a partire dalla data di
utilizzazione delle acque;
h) la indicazione eventuale
dell area costituita in zona di protezione igienico - sanitaria ed
idrogeologica con vincoli relativi;
i) la periodicita della
effettuazione dei controlli della portata e degli emungimenti della sorgente,
nonche delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche dell
acqua;
l) tutti gli altri obblighi e
condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;
m) l eventuale indicazione
circa la disciplina degli emungimenti.
Al provvedimento saranno uniti
la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
Il provvedimento sara
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 15A concessione ottenuta, entro
l ultimo trimestre di validita del programma approvato per il primo biennio e,
successivamente, entro l ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato
un nuovo programma dei lavori per l anno successivo.
Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, puo, entro tre mesi dalla
comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non
abbia dato luogo a varianti si intende approvato.
Le disposizioni di cui sopra si
applicano anche alle concessioni vigenti all atto dell entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16Fermo restando quanto stabilito
all art. 4, il ricercatore e preferito ad ogni altro richiedente, purche
possegga la necessaria idoneita tecnica ed economica.
E accordata altresì la
preferenza alla Societa nella quale il ricercatore abbia una partecipazione,
purche detta Societa possegga i requisiti di cui all art.
13.
Il ricercatore, qualora non
ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario,
un premio in relazione all importanza della scoperta e una indennita in
ragione delle opere utilizzabili.
Il premio e l indennita sono
provvisoriamente determinati nell atto di concessione.
Ogni dissenso sulla provvisoria
determinazione, dopo che l Assessorato ha esperito un tentativo di bonario
componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario
di competenza dell Autorita Giudiziaria.
Art. 17I proprietari dei fondi
non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della
concessione, all opposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento,
salvo il diritto alle indennita spettanti per gli eventuali
danni.
Art. 18Qualora la concessione non sia
stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3
mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la
presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al
ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di
indennita, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria
regionale.
L inadempimento all obbligo
suddetto produce la decadenza dalla concessione.
CAPITOLO III Dell esercizio della concessione
Art. 19L iscrizione delle ipoteche
sui beni oggetto della concessione e subordinata all autorizzazione del
Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa
regionale.
L espropriazione del diritto
del concessionario puo essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
Il precetto immobiliare deve
essere notificato anche al Presidente della Giunta regionale.
Il premio di aggiudicazione che
sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
L aggiudicatario subentra in
tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario
nell atto di concessione e nella presente legge, purche abbia i requisiti
stabiliti nel precedente art. 13.
Le ipoteche iscritte sui
diritti del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza
del concessionario medesimo.
Questi e tenuti a comunicare
almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si
procedera alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo
concessionario.
Art. 20Gli Enti Locali titolari di
concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per
periodi non superiori a venti anni.
I contratti di cui al
precedente comma devono essere approvati dalla Giunta regionale, previa istanza
da presentare entro il termine di un mese dalla data di approvazione della
deliberazione da parte degli Organi di Controllo.
Nei casi di inadempienza
previsti dal capitolo 4° della presente legge, dovute ad esclusiva
responsabilita dell esercente il bene oggetto della concessione, la Regione
puo revocare l approvazione del contratto che e risoluto di
diritto.
Art. 21Costituiscono pertinenze delle
sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di
conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di
raccolta.
Costituiscono altresì
pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle
attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e
sanitari.
Art. 22Il concessionario deve
corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 2.000 per ogni ettaro o
frazione di ettaro compresi nell area della concessione.
Art. 23Le concessioni devono essere
costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la
sospensione dell attivita del Presidente della Giunta su proposta dell
Assessore competente.
Il concessionario deve
coltivare il giacimento con mezzi tecnici ed economici adeguati all importanza
del giacimento stesso e rispondere di fronte alla Regione della regolare
manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.
La sospensione dell attivita
termale o di imbottigliamento legata a fatti stagionali, non costituisce
sospensione dell attivita di coltivazione di cui ai precedenti
comma.
Art. 24Qualunque trasferimento
della concessione e privo di effetti nei confronti dell Amministrazione
regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal
Presidente.
Art. 25Nel caso di morte del
concessionario l erede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa
della concessione non oltre 120 giorni dall apertura della
successione.
La concessione puo essere a
lui trasferita con decreto del Presidente della Giunta regionale purche in
possesso dei prescritti requisiti.
Qualora succedano piu eredi,
questi entro 180 giorni dall apertura della successione, devono costituirsi in
societa.
Le quote dei coeredi del
diritto del concessionario che non entrano a far parte della Societa, si
accrescono a beneficio degli altri. Se i termini suddetti sono fatti trascorrere
inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le
disposizioni relative alla rinuncia.
Art. 26I concessionari devono fornire
all Amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento
informatico che sia loro richiesto.
Debbono inoltre mettere a
disposizione dei funzionari dell Amministrazione regionale tutti i mezzi
necessari per eventuali ispezioni.
In caso di rifiuto, i
funzionari suddetti possono richiedere all Autorita pubblica la necessaria
assistenza.
Art. 27Il concessionario e tenuto a
risarcire ogni danno a terzi derivante dall esercizio dell attivita.
Per quanto riguarda la
prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all art.
10.
Art. 28Entro il perimetro della
concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l utilizzazione
delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell
energia ed in genere per la coltivazione del giacimento, conduzione e sicurezza
dellattivita estrattiva sono
considerate di pubblica utilita, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di
legge.
Sulla necessita e sulle
modalita delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell Assessore competente.
Quando le opere indicate nel
primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della
concessione, il titolare della stessa puo chiedere la dichiarazione di pubblica
utilita, indifferibilita e urgenza, con le conseguenze di legge.
CAPITOLO IV Cessazione della concessione
Art. 29La concessione cessa:
a) per scadenza del
termine;
b) per
rinuncia;
c) per
decadenza;
d) per revoca.
Art. 30La concessione scaduta e
rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
La domanda di rinnovo della
concessione dovra essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza
ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno 90 giorni prima della
scadenza della concessione.
Art. 31Se la concessione non e
rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del
bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all Amministrazione
regionale.
Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, dispone le opportune cautele
per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla
coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto
della concessione e dispone per la custodia del medesimo.
Art. 32Qualora alla scadenza del
termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le
relative pertinenze dall uno allaltro
concessionario deve farsi con l intervento di un funzionario delegato
dall Assessore competente.
In caso di disaccordo delle
parti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore
competente, determina in via provvisoria l ammontare della somma da pagarsi in
corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere
separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo
concessionario intenda tenere.
La somma deve essere depositata
presso la Tesoreria regionale.
Ogni dissenso sulla provvisoria
determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dell
Autorita Giudiziaria.
Il Presidente della Giunta
regionale, sentito l Assessore competente, puo imporre le opportune cautele
tecniche per l asportazione, da parte del concessionario cessante, delle opere
e dei beni non costituenti pertinenze.
Art. 33Il corrispettivo per l uso
delle pertinenze da parte del nuovo concessionario e stabilito nel
provvedimento di concessione.
Analogamente si procede nel
caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia
del precedente concessionario.
Art. 34Il concessionario che intenda
rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della
Giunta regionale senza opporvi condizione alcuna.
Un funzionario dell
Assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
Il Presidente della Giunta
regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in
caso di inosservanza, ne ordina l esecuzione d ufficio a spese del
concessionario.
Art. 35Nel caso di rinuncia
motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia
accertato, i beni costituenti gia pertinenze rientrano nella piena
disponibilita del concessionario.
Art. 36Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, puo pronunciare la decadenza
del concessionario quando questi:
a) non adempia agli obblighi
imposti con atto di concessione;
b) non abbia osservato le
disposizioni contenute negli artt. 22, 23, 24;
c) cessi di possedere i
requisiti di capacita tecnica ed economica.
La decadenza della concessione
e pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario al quale dovra
essere fissato un termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni.
Art. 37Il provvedimento di
accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Dalla data di pubblicazione dei
predetti provvedimenti il concessionario e esonerato dal pagamento del diritto
proporzionale e dagli obblighi imposti dall atto di concessione.
Art. 38Dopo la accettazione della
rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione puo essere nuovamente
conferita.
Il nuovo concessionario ha
diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all esercizio dell attivita
estrattiva.
Art. 39La revoca della concessione
puo disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
Essa e disposta con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale, che determina la misura
della indennita dovuta al concessionario, su proposta dell Assessore
competente.
Art. 40Nei casi di cessazione
della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dell Assessore
competente, provvede, con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene
oggetto della concessione e le pertinenze relative.
CAPITOLO V Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali
Art. 41Nel caso di concessione di
acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta
regionale puo prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di
assoggettarsi ad una direzione tecnica unica avente il compito di disciplinare
gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo
scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.
In caso di inottemperanza il
Presidente della Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al
precedente comma, di un incaricato alla direzione tecnica unica il quale
stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli
interessi, nonche il riparto delle spese.
I ricorsi contro le operazioni
di riparto delle spese sono di competenza della Autorita Giudiziaria e non
hanno effetto sospensivo.
Art. 42I contratti di
somministrazione non hanno effetto senza l approvazione del Presidente della
Giunta regionale su proposta dell Assessore competente.
Art. 43La vigilanza sulla applicazione
della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in
materia di Polizia Mineraria, spetta all Amministrazione
regionale.
Sono incaricati dell
espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i
funzionari della Regione all uopo designati e muniti di apposita tessera di
riconoscimento.
Detti funzionari hanno facolta
di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle
concessioni.
Gli esercenti ed il personale
dipendente hanno l obbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto,
devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di
rifiuto si procede in base a quanto previsto dall ultimo comma dell art. 26. Disposizioni generali e
transitorie
Art. 44
I permessi di ricerca vigenti
all atto dellentrata in vigore della
presente legge sono confermati sino alla scadenza.
I titolari dei predetti
permessi sono tenuti all osservanza degli obblighi contenuti nella presente
legge.
A chiunque intraprenda la
ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione
e comminata la sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non
superiore a L. 2.000.000.
Art. 45Le concessioni vigenti all
atto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla
scadenza.
I titolari delle predette
concessioni hanno l obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella
presente legge.
A chiunque intraprenda la
coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto
titolo e comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e
non superiore a L. 30.000.000.
Al concessionario che
contravvenga al disposto del primo comma dell art. 26 e comminata la sanzione
amministrativa non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L.
1.000.000.
Art. 46L irrogazione delle
sanzioni previste dalla presente legge e di competenza del Presidente della
Giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio
1967, n. 217.
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