Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 44 Disciplina delle attivita' di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.
Art. 1
La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.
Capitolo 1Disposizioni relative alla ricerca
Art. 2La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica e economica adeguata allimportanza della ricerca da svolgere. Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli Enti Locali. La ricerca ha per scopo: a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti; b) gli esami dellacqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute; c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali; d) la delimitazione dellarea atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica). e) Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta Regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente: 1) lubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire; 2) la indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera c) del presente articolo e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto studio; 3) le previsioni generali di spesa.
Art. 3Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dellAssessore competente. Il provvedimento dellAmministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo. Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale. Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione allAmministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, al Distretto Minerario ed ai Comuni interessati per territorio. Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro Albo Pretorio. I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa. Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita lAmministrazione Militare. Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi; per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante lesecuzione dei lavori è richiesta lautorizzazione del Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dellAssessore competente. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.
Art. 4Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data dellavvenuta pubblicazione della prima domanda allalbo pretorio dei Comuni interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nellordine, lesistenza di una concessione in atto contigua, lidoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.
Art. 5Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per unarea non eccedente i 200 ha e non può avere una validità superiore a due anni. Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 ha. Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti. La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza. Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio dellulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa. Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dellinizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.
Art. 6Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione regionale dellavvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere. Un funzionario designato dallAssessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dellaccertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche. Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dellacqua estratta senza lautorizzazione dellAmministrazione regionale.
Art. 7(1) 1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.
(1) Articolo sostituito dallal.r. 10/2009, art. 28, comma 1.
Art. 8Il permesso di ricerca può essere trasferito con lautorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere dellAssessore competente, previo accertamento nellaspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 2. Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui allart. 3. Il concessionario, con lautorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale loriginario permesso è stato rilasciato.
Art. 9Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza del permesso: 1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti; 2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dallAmministrazione regionale; 3) quando non è stato pagato il diritto indicato allart. 7; 4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo; 5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate; 6) quando non sia stato ritirato presso gli Uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca; 7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di 30 giorni per le controdeduzioni. In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.
Art. 10I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel D.P.R. 9.4.1959, n. 128. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca. In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dallAssessorato competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente lammontare del deposito. A deposito effettuato presso la Tesoreria regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dallAutorità Giudiziaria.
Art. 11Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese sostenute.
Art. 12Qualora lAmministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con Decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dellAssessore competente.
Capitolo 2Disposizioni relative alla concessione
Art. 13Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali lAmministrazione regionale abbia riconosciuto lesistenza e la coltivabilità. La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dellAmministrazione regionale idoneità tecnica ed economica a condurre limpresa, in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo. La concessione è preferenzialmente rilasciata agli Enti Locali. Alla domanda di concessione devono essere allegati: a) il programma generale di coltivazione, indicante - tra laltro - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati; b) il programma di coltivazione del primo biennio; c) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico; d) i certificati delle analisi chimico-fisiche, battereologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso Laboratori e Istituti abilitati. Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla istanza devono essere allegati copie autentiche dellatto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del Tribunale attestante lattuale composizione del Consiglio dAmministrazione.
Art. 14La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della
Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio civile e del
«responsabile del Servizio di igiene pubblica dellUnità sanitaria locale»
territorialmente competenti. (2) La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla
entità degli impianti programmatici, comunque non superiore ad anni 30, e per
una superficie non superiore ai 100 ettari.
Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla
Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, ai Comuni e al Distretto
minerario interessati per territorio. I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro
30 giorni dalla data della comunicazione stessa. Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa
regionale, contiene : a) lindicazione del concessionario e del suo domicilio, che
deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in
caso di più sorgenti, quella principale; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, lestensione della concessione e
la sua delimitazione; d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini
dellart. 22; e) lammontare del premio e delle indennità eventualmente
dovuti al ricercatore ai sensi dellart. 16; f) lapprovazione del programma generale di coltivazione; g) lapprovazione del programma di coltivazione del primo
biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque; h) la indicazione eventuale dellarea costituita in zona di
protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi; i) la periodicità della effettuazione dei controlli della
portata e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteristiche
chimico-fisiche e biologiche dellacqua; l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda
subordinare la concessione; m) leventuale indicazione circa la disciplina degli
emungimenti. Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di
delimitazione della concessione.
Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
(2) vedi anche l’art. 8 della l.r.
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Art. 15A concessione ottenuta, entro lultimo trimestre di validità
del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro lultimo
trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per
lanno successivo.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre
varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti
si intende approvato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle
concessioni vigenti allatto dellentrata in vigore della presente legge.
Art. 16Fermo restando quanto stabilito allart. 4, il ricercatore è
preferito ad ogni altro richiedente, purché possegga la necessaria idoneità
tecnica ed economica.
È accordata altresì la preferenza alla società nella quale il
ricercatore abbia una partecipazione, purché detta società possegga requisiti di
cui allart. 13.
Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto
di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione
allimportanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere
utilizzabili.
Il premio e lindennità sono provvisoriamente determinati
nellatto di concessione.
Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che
lAssessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce
controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dellAutorità
giudiziaria.
Art. 17I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni
occorrenti per la determinazione della concessione, allopposizione dei termini
relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti
per gli eventuali danni.
Art. 18Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore
il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della
comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della
relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma
stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di
averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria regionale.
Linadempimento allobbligo suddetto produce la decadenza dalla
concessione.
Capitolo 3Dellesercizio della concessione
Art. 19Liscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione
è subordinata allautorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi
alla relativa tassa regionale.
Lespropriazione del diritto del concessionario può essere
promossa soltanto dai creditori ipotecari.
Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al
Presidente della Giunta regionale.
Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i
creditori, spetta al concessionario.
Laggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi
stabiliti a favore e a carico del concessionario nellatto di concessione e
nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.
Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si
risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.
Questi è tenuto a comunicare, almeno un mese prima, ai
creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni
per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.
Art. 20Gli Enti locali titolari di concessioni per acque minerali e
termali possono subconcedere a terzi per periodi non
superiori a venti anni.
I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati
dalla Giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese
dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli Organi di
controllo.
Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo quarto della
presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dellesercente il bene
oggetto della concessione, la
Regione può revocare lapprovazione del contratto che è
risoluto di diritto.
Art. 21Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e
termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle
acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.
Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione
del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri,
industriali e sanitari.
Art. 22(3) 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il
31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nellarea
di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta
regionale
(3) Articolo sostituito dalla l.r. 30 aprile 2009, n. 10, art. 28
Art. 23Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne
che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dellattività dal
Presidente della Giunta su proposta dellAssessore competente.
Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi
tecnici ed economici adeguati allimportanza del giacimento stesso e rispondere
di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il
periodo di sospensione dei lavori.
La sospensione dellattività termale o di imbottigliamento,
legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dellattività di
coltivazione di cui ai precedenti comma.
Art. 24Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti
nei confronti dellAmministrazione regionale qualora non sia stato
preventivamente autorizzato dal Presidente.
Art. 25Nel caso di morte del concessionario lerede deve presentare la
domanda di trasferimento mortis causa della
concessione non oltre 120 giorni dallapertura della successione.
La concessione può essere a lui trasferita con decreto del
Presidente della Giunta regionale purché in possesso dei prescritti requisiti.
Qualora succedano più eredi, questi entro 150 giorni
dallapertura della successione, devono costituirsi in società.
Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non
entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.
Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la
concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni
relative alla rinuncia.
Art. 26I concessionari devono fornire allAmministrazione regionale i
dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto.
Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dellAmministrazione
regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.
In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere
allAutorità pubblica la necessaria assistenza.
Art. 27Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi
derivante dallesercizio dellattività.
Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si
osservano le norme di cui allart. 10.
Art. 28Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il
deposito, il trasporto e lutilizzazione delle acque minerali e termali, per la
produzione e la trasmissione dellenergia ed in genere per la coltivazione del
giacimento e sicurezza dellattività estrattiva sono considerate di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si
pronuncia il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
competente.
Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo
debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della
stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza, con le conseguenze di legge.
Capitolo 4Cessazione della concessione
Art. 29La concessione cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.
Art. 30(4) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e requisiti di capacità tecnica ed economica, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale. 2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
(4) Articolo sostituito dalla l.r. n. 32/2022, art. 8,comma 1, lett. a)
Art. 311. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla
scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle
relative pertinenze allAmministrazione regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da
parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono
essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone
per la custodia del medesimo. 2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate. (5)
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 8, comma 1, lett. b)
Art. 32Qualora alla scadenza del termine la concessione venga
rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dalluno
allaltro concessionario deve farsi con lintervento di un funzionario delegato
dallAssessore competente.
In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore competente, determina in via provvisoria
lammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla
coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto
della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.
La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce
controversia tra le parti di competenza dellAutorità giudiziaria.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito lAssessore
competente, può imporre le opportune cautele tecniche per lasportazione, da
parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti
pertinenze.
Art. 33Il corrispettivo per luso delle pertinenze da parte del nuovo
concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della
concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.
Art. 34Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve
farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senza opporvi
condizione alcuna.
Un funzionario dellAssessorato competente verifica lo stato
del bene oggetto della concessione.
Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti
di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina
lesecuzione dufficio a spese del concessionario.
Art. 35Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto
della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già
pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.
Art. 36Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario
quando questi:
a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt.
22, 23, 24:
c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed
economica.
La decadenza della concessione è pronunciata previa
contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un
termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni.
Art. 37Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che
pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il
concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli
obblighi imposti dallatto di concessione.
Art. 38Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della
decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.
Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze
necessarie allesercizio dellattività estrattiva.
Art. 39La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi
motivi di interesse pubblico.
Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su
proposta dellAssessore competente.
Art. 40Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della
Giunta, su proposta dellAssessore competente, provvede, con proprio decreto, ad
assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze
relative.
Capitolo 5Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali
Art. 41Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti
da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni
momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica
unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una
razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e
al buon governo del bacino.
In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale
procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato
alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i
concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle
spese.
I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di
competenza della Autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo
Art. 42I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la
approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dellAssessore
competente.
Art. 43La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma
restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia mineraria,
spetta allAmministrazione regionale.
Sono incaricati dellespletamento dei compiti di cui al primo
comma del presente articolo i funzionari della Regione alluopo designati e
muniti di apposita tessera di riconoscimento.
Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti
nei permessi di ricerca e delle concessioni.
Gli esercenti ed il personale dipendente hanno lobbligo di
agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti
funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede in base
a quanto previsto dallultimo comma dellart. 26.
Art. 44I permessi di ricerca vigenti allatto dellentrata in vigore
della presente legge sono confermati sino alla scadenza.
I titolari dei predetti permessi sono tenuti allosservanza
degli obblighi contenuti nella presente legge.
A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali
senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione
amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000.
Art. 45Le concessioni vigenti allatto della entrata in vigore della
presente legge sono confermate sino alla scadenza.
I titolari delle predette concessioni hanno lobbligo di
osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.
A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque
minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione
amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.
Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma
dellart. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e
non superiore a L. 1.000.000.
Art. 46Lirrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di
competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura
prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.
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