Anno 1975
Numero 44
Data 28/05/1975
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 22 del 5 giugno 1975
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Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 44

Disciplina delle attivita' di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.



Art. 1



La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.





Capitolo 1

Disposizioni relative alla ricerca 





Art. 2


La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica e economica adeguata allimportanza della ricerca da svolgere.

Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli Enti Locali.

La ricerca ha per scopo:

a)       la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

b)      gli esami dellacqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonchè le proprietà favorevoli alla salute;

c)       lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;

d)      la delimitazione dellarea atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).

e)       Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta Regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente:

1)      lubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2)      la indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera c) del presente articolo e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto studio;

3)      le previsioni generali di spesa.




Art. 3


Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dellAssessore competente.

Il provvedimento dellAmministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione allAmministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, al Distretto Minerario ed ai Comuni interessati per territorio.

Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro Albo Pretorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita lAmministrazione Militare.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi;  per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante lesecuzione dei lavori è richiesta lautorizzazione del Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dellAssessore competente.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.




Art. 4


Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data dellavvenuta pubblicazione della prima domanda allalbo pretorio dei Comuni interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nellordine, lesistenza di una concessione in atto contigua, lidoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.




Art. 5


Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per unarea non eccedente i 200 ha e non può avere una validità superiore a due anni.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purchè nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 ha.

Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio dellulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dellinizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.




Art. 6


Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione regionale dellavvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dallAssessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dellaccertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dellacqua estratta senza lautorizzazione dellAmministrazione regionale.




Art. 7

(1) 


1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.



(1) Articolo sostituito dallal.r. 10/2009, art. 28, comma 1.


Art. 8


Il permesso di ricerca può essere trasferito con lautorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere dellAssessore competente, previo accertamento nellaspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui allart. 3.

Il concessionario, con lautorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale loriginario permesso è stato rilasciato.




Art. 9


Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza del permesso:

1)      quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;

2)      quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dallAmministrazione regionale;

3)      quando non è stato pagato il diritto indicato allart. 7;

4)      quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;

5)      quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate;

6)      quando non sia stato ritirato presso gli Uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca;

7)      quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di 30 giorni per le controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.




Art. 10


I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel D.P.R. 9.4.1959, n. 128.

Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.

In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dallAssessorato competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente lammontare del deposito.  A deposito effettuato presso la Tesoreria regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dallAutorità Giudiziaria.




Art. 11


Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese sostenute.




Art. 12


Qualora lAmministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con Decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dellAssessore competente.





Capitolo 2

Disposizioni relative alla concessione 





Art. 13


Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali lAmministrazione regionale abbia riconosciuto lesistenza e la coltivabilità.

La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o Società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dellAmministrazione regionale idoneità tecnica ed economica a condurre limpresa, in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

La concessione è preferenzialmente rilasciata agli Enti Locali.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a)       il programma generale di coltivazione, indicante - tra laltro  - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati;

b)      il programma di coltivazione del primo biennio;

c)       lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;

d)      i certificati delle analisi chimico-fisiche, battereologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso Laboratori e Istituti abilitati.

Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla istanza devono essere allegati copie autentiche dellatto costitutivo e dello statuto nonchè un certificato del Tribunale attestante lattuale composizione del Consiglio dAmministrazione.




Art. 14


La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio civile e del «responsabile del Servizio di igiene pubblica dellUnità sanitaria locale» territorialmente competenti. (2) 

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmatici, comunque non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, ai Comuni e al Distretto minerario interessati per territorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene :

a) lindicazione del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di più sorgenti, quella principale;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, lestensione della concessione e la sua delimitazione;

d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini dellart. 22;

e) lammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dellart. 16;

f) lapprovazione del programma generale di coltivazione;

g) lapprovazione del programma di coltivazione del primo biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque;

h) la indicazione eventuale dellarea costituita in zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi;

i) la periodicità della effettuazione dei controlli della portata e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dellacqua;

l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

m) leventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 



(2) vedi anche l’art. 8 della l.r. 36/84


Art. 15


A concessione ottenuta, entro lultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro lultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per lanno successivo.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni vigenti allatto dellentrata in vigore della presente legge. 




Art. 16


Fermo restando quanto stabilito allart. 4, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché possegga la necessaria idoneità tecnica ed economica.

È accordata altresì la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purché detta società possegga requisiti di cui allart. 13.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione allimportanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e lindennità sono provvisoriamente determinati nellatto di concessione.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che lAssessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dellAutorità giudiziaria. 




Art. 17


I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della concessione, allopposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni. 




Art. 18


Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria regionale.

Linadempimento allobbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione. 




Capitolo 3

Dellesercizio della concessione 





Art. 19


Liscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione è subordinata allautorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale.

Lespropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Presidente della Giunta regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

Laggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nellatto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.

Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.

Questi è tenuto a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario. 




Art. 20


Gli Enti locali titolari di concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per periodi non superiori a venti anni.

I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati dalla Giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli Organi di controllo.

Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo quarto della presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dellesercente il bene oggetto della concessione, la Regione può revocare lapprovazione del contratto che è risoluto di diritto. 




Art. 21


Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.

Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e sanitari. 




Art. 22

(3) 


1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nellarea di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale   



(3) Articolo sostituito dalla l.r. 30 aprile 2009, n. 10, art. 28


Art. 23


Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dellattività dal Presidente della Giunta su proposta dellAssessore competente.

Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi tecnici ed economici adeguati allimportanza del giacimento stesso e rispondere di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

La sospensione dellattività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dellattività di coltivazione di cui ai precedenti comma. 




Art. 24


Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dellAmministrazione regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente. 




Art. 25


Nel caso di morte del concessionario lerede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa della concessione non oltre 120 giorni dallapertura della successione.

La concessione può essere a lui trasferita con decreto del Presidente della Giunta regionale purché in possesso dei prescritti requisiti.

Qualora succedano più eredi, questi entro 150 giorni dallapertura della successione, devono costituirsi in società.

Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia. 




Art. 26


I concessionari devono fornire allAmministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dellAmministrazione regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere allAutorità pubblica la necessaria assistenza. 




Art. 27


Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dallesercizio dellattività.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui allart. 10.




Art. 28


Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e lutilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dellenergia ed in genere per la coltivazione del giacimento e sicurezza dellattività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con le conseguenze di legge. 




Capitolo 4

Cessazione della concessione 





Art. 29


La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza;

d) per revoca. 




Art. 30

(4) 


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e requisiti di capacità tecnica ed economica, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.
 
 2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.


(4) Articolo sostituito dalla l.r. n. 32/2022, art. 8,comma 1, lett. a)


Art. 31


1. Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze allAmministrazione regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo. 

2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate. (5) 



(5) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 8, comma 1, lett. b)


Art. 32


Qualora alla scadenza del termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dalluno allaltro concessionario deve farsi con lintervento di un funzionario delegato dallAssessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, determina in via provvisoria lammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.

La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dellAutorità giudiziaria.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito lAssessore competente, può imporre le opportune cautele tecniche per lasportazione, da parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti pertinenze. 




Art. 33


Il corrispettivo per luso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.  




Art. 34


Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senza opporvi condizione alcuna.

Un funzionario dellAssessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina lesecuzione dufficio a spese del concessionario. 




Art. 35


Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario. 




Art. 36


Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 22, 23, 24:

c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni. 




Art. 37


Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dallatto di concessione. 




Art. 38


Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie allesercizio dellattività estrattiva. 




Art. 39


La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su proposta dellAssessore competente.




Art. 40


Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dellAssessore competente, provvede, con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative. 




Capitolo 5

Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali 





Art. 41


Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle spese.

I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di competenza della Autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo




Art. 42


I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dellAssessore competente. 




Art. 43


La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia mineraria, spetta allAmministrazione regionale.

Sono incaricati dellespletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i funzionari della Regione alluopo designati e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle concessioni.

Gli esercenti ed il personale dipendente hanno lobbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede in base a quanto previsto dallultimo comma dellart. 26. 




Art. 44


I permessi di ricerca vigenti allatto dellentrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza.

I titolari dei predetti permessi sono tenuti allosservanza degli obblighi contenuti nella presente legge.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000. 




Art. 45


Le concessioni vigenti allatto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza.

I titolari delle predette concessioni hanno lobbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.

Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dellart. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.




Art. 46


Lirrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.