Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 23 Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4- 7- 73, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica ».(1)
Art. 1(2) [Per le finalità di cui allart. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: «Adeguamento della
legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato,
nellanno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000].
Art. 2(3) [Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dellimporto di L. 280.000.000 già stanziato al
capitolo 268 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale, ed apportando al bilancio
regionale medesimo le seguenti variazioni:
In
diminuzione: |
Cap. 266. - Contributi nel pagamento
dellimporto dei mutui venticinquennali contratti per lattuazione di iniziative
di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo
1968, n. 326) |
L. |
346.000.000 |
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Cap. 267. - Contributi nel pagamento
dellimporto dei mutui decennali contratti per lattuazione di iniziative di
interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968,
n. 326) |
L. |
173.000.000 |
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In
aumento: |
Cap. 268. - Contributi in conto
capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della
legge 12 marzo 1968, n. 326) |
L. |
519.000.000 |
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Le somme stanziate, se non utilizzate nellesercizio
finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono
trasferite nellesercizio successivo a quello previsto dalla presente legge].
Art. 3(4) [Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità
previste dallart. 2 della citata
legge regionale 4 luglio 1973, n. 16].
Art. 4(5) [La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart.
60 dello Statuto.]
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