Anno 1973
Numero 23
Data 30/08/1973
Abrogato
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 25 del 31 agosto 1973
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 23

Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4- 7- 73, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica ».(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


    

[Per le finalità di cui allart. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente: «Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato, nellanno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000]. 

(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dellimporto di L. 280.000.000 già stanziato al capitolo 268 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, ed apportando al bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 266. - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui venticinquennali contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

346.000.000

 

Cap. 267. - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui decennali contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

173.000.000

 

In aumento:

Cap. 268. - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)

L.

519.000.000

 

 

 

 

 

Le somme stanziate, se non utilizzate nellesercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono trasferite nellesercizio successivo a quello previsto dalla presente legge].  



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dallart. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n. 16]



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(5) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto.]



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A