Anno 1973
Numero 23
Data 30/08/1973
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 23

Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4- 7- 73, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica ».



Art. 1


Per le finalita di cui all art. 1 della legge regionale 4- 7- 73 n. 16, concernente: << Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo  della ricettivita alberghiera e turistica >>, e autorizzato, nell anno finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L. 799.000.000.



Art. 2


All onere derivante dall applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell importo di L. 280.000.000 gia stanziato al Capitolo 268 << Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale, ed apportando al bilancio regionale medesimo le seguenti variazioni:

- In diminuzione

Cap. 266 - << Contributi nel pagamento dell importo dei mutui venticinquennali contratti per l attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico(art. 20, n. 1, della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> L. 346.000.000

Cap. 267 << Contributi nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per l attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> L. 173.000.000

- In aumento

Cap. 268 - << Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> L. 519.000.000

Le somme stanziate, se non utilizzate nell esercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi, sono trasferite nell esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.




Art. 3


Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalita previste dall art. 2 della citata legge regionale 4- 7- 73 n. 16.


Art. 4


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto.