Legge Regionale 30 agosto 1973, n. 23 Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4- 7- 73, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica ».
Art. 1Per le finalita di cui
all art. 1 della legge regionale 4- 7- 73 n. 16, concernente: <<
Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo sviluppo della
ricettivita alberghiera e turistica >>, e autorizzato, nell anno
finanziario 1973, un ulteriore impegno di spesa di L.
799.000.000.
Art. 2All onere derivante dall
applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dell
importo di L. 280.000.000 gia stanziato al Capitolo 268 << Contributi in
conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3,
della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> dello stato di previsione della spesa
del Bilancio regionale, ed apportando al bilancio regionale medesimo le seguenti
variazioni:
- In
diminuzione
Cap. 266 - << Contributi
nel pagamento dell importo dei mutui venticinquennali contratti per l
attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico(art. 20, n. 1,
della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> L. 346.000.000
Cap. 267 << Contributi
nel pagamento dell importo dei mutui decennali contratti per l attuazione di
iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2, della legge 12-
3- 1968, n. 326) >> L. 173.000.000
- In
aumento
Cap. 268 - << Contributi
in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3,
della legge 12- 3- 1968, n. 326) >> L. 519.000.000
Le somme stanziate, se non
utilizzate nell esercizio finanziario 1973, anche per effetto di revoca o di
rinunzia dei contributi, sono trasferite nell esercizio successivo a quello
previsto dalla presente legge.
Art. 3Restano ferme, per la
concessione dei contributi, le modalita previste dall art. 2 della citata
legge regionale 4- 7- 73 n. 16.
Art. 4La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell art. 127 della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto.
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