Anno 1974
Numero 20
Data 10/06/1974
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 19. del 15 giugno 1976
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 20

Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1974.



Art. 1

(1) 


E autorizzato l accertamento, la riscossione ed il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita dello stato di previsione dell entrata annesso alla presente legge, per l anno finanziario 1974 che presenta un totale complessivo di L. 160.424.686.065.



(1) variazioni al bilancio sono state apportate con l.r. 30 dicembre 1974, n. 45 e con l.r. 5 febbraio 1975, n. 23.


Art. 2


E autorizzato l impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese della Regione per l anno finanziario 1974 in conformita dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge che presenta un totale complessivo di L. 160.424.686.065.




Art. 3


La Giunta Regionale e autorizzata, ai sensi dell art. 40 della legge sulla contabilita generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d ordine.




Art. 4


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell elenco di cui al precedente art. 3, nonche a nuovi capitoli di spesa, per le finalita di cui al primo comma dell art. 42 del RD 18- 11- 1923 n. 2440, e nei limiti di cui all art. 136 del RD 23- 5- 1934 n. 827.

I decreti che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente sono presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Regionale, per la convalida.  




Art. 5


La Giunta Regionale e autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere alla entrata ed alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l esercizio di funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state assegnate. 




Art. 6


Alle spese per l esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall articolo 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del Bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge regionale.  




Art. 7


E approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l anno 1974 annesso alla presente legge. 




Art. 8


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. 




Art. 9


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.