Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 20 Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1974.
Art. 1E autorizzato l
accertamento, la riscossione ed il versamento nella Cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in
vigore in conformita dello stato di previsione dell entrata annesso alla
presente legge, per l anno finanziario 1974 che presenta un totale complessivo
di L. 160.424.686.065.
Art. 2E autorizzato l
impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese della Regione per l anno
finanziario 1974 in conformita dello stato di previsione della spesa annesso
alla presente legge che presenta un totale complessivo di L.
160.424.686.065.
Art. 3La Giunta Regionale e
autorizzata, ai sensi dell art. 40 della legge sulla contabilita generale
dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per spese
obbligatorie e d ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell
allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge,
relativo alle spese obbligatorie e d ordine.
Art. 4La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e
la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell elenco di cui
al precedente art. 3, nonche a nuovi capitoli di spesa, per le finalita di cui
al primo comma dell art. 42 del RD 18- 11- 1923 n. 2440, e nei limiti di cui
all art. 136 del RD 23- 5- 1934 n. 827.
I decreti che dispongono i
prelievi dal fondo di cui al comma precedente sono presentati entro trenta
giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Regionale, per la convalida.
Art. 5La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della Regione
le variazioni occorrenti per iscrivere alla entrata ed alla spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l esercizio di
funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state
assegnate.
Art. 6Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall articolo 117 della
Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o
ridotte negli stati di previsione del Bilancio dello Stato con i decreti
legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e
autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello
stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato
fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge regionale.
Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall articolo 117 della
Costituzione che non trovano previsioni in appositi capitoli in bilancio, ed
alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede
con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al capitolo 324 e contemporaneo
trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od
istituiti con provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche
destinazioni della spesa stessa.
Art. 7E approvato il quadro
generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l anno 1974 annesso alla
presente legge.
Art. 8La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127,
comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 9La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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