Legge Regionale 2 dicembre 1974, n. 40
Modifica del 2° comma dell' art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973.(1)
Art. 1(2)
[ Il 2° comma dell art. 9
della legge
regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante
“ Norme sul referendum abrogativo e consultivo “ e così
sostituito:
“I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all
anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al
31 dicembre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare
agli effetti del termine previsto nella seconda parte del comma precedente. I
referendum abrogativi non possono avere luogo nell anno di cessazione della
legislatura “ .]