Legge Regionale 2 dicembre 1974, n. 40
Modifica del 2° comma dell' art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973.
Art. 1Il 2° comma dell art. 9 della
legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante << Norme sul referendum
abrogativo e consultivo >> e così sostituito:
<< I referendum
abrogativi possono effettuarsi due volte all anno rispettivamente nei periodi
dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre. I giorni non
compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine
previsto nella seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non
possono avere luogo nell anno di cessazione della legislatura
>>.