Anno 1974
Numero 40
Data 02/12/1974
Abrogato No
Materia Partecipazione;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 2 dicembre 1974, n. 40

Modifica del 2° comma dell' art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973.



Art. 1


Il 2° comma dell art. 9 della legge regionale n. 27 del 20- 12- 1973, recante << Norme sul referendum abrogativo e consultivo >> e così sostituito:

<< I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto nella seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono avere luogo nell anno di cessazione della legislatura >>.




Art. 2


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.  



Art. 3


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.