Anno 1975
Numero 14
Data 25/01/1975
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 31 gennaio 1975, n. 4
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 14

Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nellanno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 120 per autobus-km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 110 per autobus-km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la norma efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per lassegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di L. 30 al km saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Per lerogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Allonere di L. 1.000.000.000 derivante dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dellesercizio in cui la presente legge sarà perfezionata. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]

(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B