Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 14 Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Art. 1Alle imprese private in quanto
titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di
linea ordinaria per viaggiatori nell anno 1974, possono essere accordati
contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno
erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di
esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di
autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla
Regione e dai Comuni.
Art. 2I contributi saranno erogati
entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata
in lire 120 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in
lire 110 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura
del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari,
lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le
imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle
che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali,
aziendali e le leggi sociali.
Art. 3Ai fini della
determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o
prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalita per l assegnazione dei
contributi e di eventuali acconti nella
misura massima di L. 30 al km. saranno stabilite con deliberazione della Giunta,
sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra
espressi.
Art. 4Per l erogazione dei
contributi e autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
Art. 5All onere di lire 1 miliardo
derivante dallattuazione della presente legge, per l anno finanziario 1974, si
provvede utilizzando le disponibilita’ del Cap. 209 dello stato di previsione
della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo.
La competenza della spesa e a
carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.
Art. 6La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
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