Anno 1975
Numero 14
Data 25/01/1975
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 14

Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.



Art. 1


Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.




Art. 2


I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima e fissata in lire 120 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 110 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terra conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.




Art. 3


Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalita per l assegnazione dei contributi  e di eventuali acconti nella misura massima di L. 30 al km. saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.



Art. 4


Per l erogazione dei contributi e autorizzata la spesa di lire 1 miliardo. 


Art. 5


All onere di lire 1 miliardo derivante dallattuazione della presente legge, per l anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilita’ del Cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo.

La competenza della spesa e a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.  




Art. 6


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.