Anno 1975
Numero 28
Data 08/04/1975
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 12, Ediz. Straord. del 10 aprile 1975,
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Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 28

Contributi per il miglioramento e l' incremento delle colture da rinnovo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

(2) 


[È autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di L. 700.000 ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo]. 




(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 2

(3) 


[Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

Lincentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 3

(4) 


[La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dallAssessorato regionale dellAgricoltura, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi Patronati di assistenza, dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato provinciale dellagricoltura competente per territorio e pervenire entro 60 giorni dalle operazioni effettuate.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 4

(5) 


[Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 5

(6) 


[Allonere derivante dallattuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

La competenza della spesa medesima è a carico dellesercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per lesercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonché, con finanziamenti statali nel settore dellagricoltura. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 6

(7) 


[I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.

Le relative domande dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investita a coltura da rinnovo. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12


Art. 7

(8) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/99art. 12