Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 28 Contributi per il miglioramento e l' incremento delle colture da rinnovo.
Art. 1E autorizzata la spesa
di L. 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire
70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della
coltivabilita e della capacita produttiva dei terreni destinati a colture da
rinnovo.
Art. 2Hanno diritto a tali contributi
le aziende agricole situate nel territorio della Regione.
L incentivazione e limitata
ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali
colture.
Art. 3La domanda di contributo,
redatta su appositi modelli predisposti dall Assessorato regionale dell
Agricoltura, che potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di
categoria e relativi patronati di
assistenza, dovra essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato
Provinciale dell Agricoltura, competente per territorio e pervenire entro 60
giorni dalle operazioni effettuate.
Art. 4Alla liquidazione dei
contributi di cui alla presente legge si provvedera con deliberazione della
Giunta regionale su proposta dello Assessore all Agricoltura.
Lo stanziamento disponibile
dovra essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi
diritto.
Art. 5All onere derivante dall
attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita di cui al
capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 <<
Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione >>.
La competenza della spesa
medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara
perfezionata.
Nel bilancio regionale per l
esercizio 1975 e per i successivi sara istituito apposito capitolo denominato
<< Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilita e della
capacita produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo >> che
annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota
parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della
legge 16 maggio1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonche
con finanziamenti statali nel settore dell agricoltura.
Art. 6I benefici previsti dalla
presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro
il 31 dicembre 74.
Le relative domande dovranno
pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa
sostenuta per il miglioramento della coltivabilita e della capacita produttiva
del terreno investito a coltura da rinnovo.
Art. 7La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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