Anno 1975
Numero 28
Data 08/04/1975
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 28

Contributi per il miglioramento e l' incremento delle colture da rinnovo.



Art. 1


E autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire 70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilita e della capacita produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.



Art. 2


Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

L incentivazione e limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture.




Art. 3


La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dall Assessorato regionale dell Agricoltura, che potra essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria  e relativi patronati di assistenza, dovra essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell Agricoltura, competente per territorio e pervenire entro 60 giorni dalle operazioni effettuate.



Art. 4


Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvedera con deliberazione della Giunta regionale su proposta dello Assessore all Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovra essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.




Art. 5


All onere derivante dall attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita di cui al capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione >>.

La competenza della spesa medesima e a carico dell esercizio finanziario in cui la presente legge sara perfezionata.

Nel bilancio regionale per l esercizio 1975 e per i successivi sara istituito apposito capitolo denominato << Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilita e della capacita produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo >> che annualmente trovera copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonche con finanziamenti statali nel settore dell agricoltura.




Art. 6


I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 74.

Le relative domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilita e della capacita produttiva del terreno investito a coltura da rinnovo. 




Art. 7


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.