Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 45
Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 1(1) 
[ L articolo 1 della legge 
regionale 5 settembre1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 
1974, n. 26, e sostituito dal seguente: 
Per l assolvimento 
delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell art. 8, 2° comma, 
del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la 
disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro 
funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del 
bilancio.
La disponibilita di locali 
idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento e altresì 
assicurata agli uffici costituiti ai sensi  
dell art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio 
regionale.
Con deliberazione dell Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale e destinato ai Gruppi consiliari, di cui 
al 1° comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura: 
a) due unita per ciascun 
gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, 
quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
b) unita aggiuntive in 
proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non 
inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unita per ciascun gruppo 
consiliare.
L assegnazione del personale 
e disposta, entro 10 giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell 
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione 
vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi. 
Nel caso di sostituzioni nel 
corso della legislatura si adotta la stessa procedura. 
Ai Gruppi che non si avvalgano 
di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un 
finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all onere sopportato dai 
Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, 
per ciascuna unita utilizzata, non dovra superare ai fini del rimborso il 
trattamento economico previsto dall art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 
marzo 1974 per mansioni corrispondenti.
I contributi di cui ai 
precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all 
inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la 
consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all uopo 
nel bilancio della Regione. ]