Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 45
Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 1L articolo 1 della legge
regionale 5 settembre1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto
1974, n. 26, e sostituito dal seguente:
<< Per l assolvimento
delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell art. 8, 2° comma,
del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la
disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro
funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del
bilancio.
La disponibilita di locali
idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento e altresì
assicurata agli uffici costituiti ai sensi
dell art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio
regionale.
Con deliberazione dell Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale e destinato ai Gruppi consiliari, di cui
al 1° comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura:
a) due unita per ciascun
gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale,
quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
b) unita aggiuntive in
proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non
inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unita per ciascun gruppo
consiliare.
L assegnazione del personale
e disposta, entro 10 giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione
vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.
Nel caso di sostituzioni nel
corso della legislatura si adotta la stessa procedura.
Ai Gruppi che non si avvalgano
di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un
finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all onere sopportato dai
Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento,
per ciascuna unita utilizzata, non dovra superare ai fini del rimborso il
trattamento economico previsto dall art. 78 della legge regionale n. 18 del 25
marzo 1974 per mansioni corrispondenti.
I contributi di cui ai
precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all
inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all uopo
nel bilancio della Regione.