Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48 Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.
Art. 1È istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonchè le iniziative relative ai settori di attività di cui allart. 117 della Costituzione. Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno. Esso deve prevedere: a) i settori merceologici oggetto dellattività promozionale; b) lindividuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse; c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.
Art. 2Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso lassessorato alle fiere e mercati e così composta: a) dallassessore alle fiere e mercati, presidente; b) da un rappresentante dellassessorato al turismo; c) da un rappresentante dellassessorato allartigianato; d) da un rappresentante dellassessorato allagricoltura; e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante; f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione; g) da un rappresentante dellOrdine dei giornalisti; h) da un esperto designato dallassessore al ramo. La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dellassessorato alle fiere e mercati.
Art. 3La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui allart. 1.
Art. 4La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, allassessorato competente. Alle domande devono essere allegati: 1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede lammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario; 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa allultima manifestazione; 3) una planimetria della zona da impegnare con lindicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone; 4) lelenco degli espositori allultima manifestazione; 5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dellente erogante; 6) la dichiarazione dimpegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.
Art. 5I contributi di cui allart. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per lallestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo. La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge. La Giunta regionale può anche disporre lerogazione anticipata del 50% dellimporto ammesso a contributo.
Art. 6(1) (2) 1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e allestero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri. 3. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa. 4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e integrazioni. 5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario. 6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dellevento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario. 7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante lavvenuta realizzazione dellevento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo. 8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie: a) assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività; b) consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri; c) software e connettività alla rete internet; d) progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi; e) viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate; f) spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dellintervento. 9. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per lattuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia) e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.. .
(1) Articolo già integrato dalla l.r. 35/86, art. 6 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 10(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 377, la Delib.G.R. 30
maggio 2006, n. 689, la Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1373, la
Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1459 e la Delib.G.R. 15 ottobre 2007,
n. 1640.
Art. 7(3) I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
Art. 8In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i
seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore: a) entro sessanta giorni il
presidente della giunta regionale, ai sensi dellart. 3, emana il decreto di
costituzione della commissione per il piano fieristico regionale; b) entro novanta giorni viene
predisposto e approvato, ai sensi dellart. 1, lo schema di piano fieristico
quinquennale; c) entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine
per la presentazione delle domande di cui allart. 6.
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