Anno 1975
Numero 48
Data 28/05/1975
Abrogato No
Materia Fiere e mercati;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 22. del 5 giugno 1975,
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Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48

Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.



Art. 1


È istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonchè le iniziative relative ai settori di attività di cui allart. 117 della Costituzione.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

a)       i settori merceologici oggetto dellattività promozionale;

b)      lindividuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;

c)       un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.




Art. 2


Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso lassessorato alle fiere e mercati e così composta:

a)       dallassessore alle fiere e mercati, presidente;

b)      da un rappresentante dellassessorato al turismo;

c)       da un rappresentante dellassessorato allartigianato;

d)      da un rappresentante dellassessorato allagricoltura;

e)       dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;

f)       da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;

g)      da un rappresentante dellOrdine dei giornalisti;

h)      da un esperto designato dallassessore al ramo.

La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dellassessorato alle fiere e mercati.




Art. 3


La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui allart. 1.




Art. 4


La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, allassessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

1)      la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede lammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;

2)      una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa allultima manifestazione;

3)      una planimetria della zona da impegnare con lindicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

4)      lelenco degli espositori allultima manifestazione;

5)      la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dellente erogante;

6)      la dichiarazione dimpegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.




Art. 5


I contributi di cui allart. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per lallestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale può anche disporre lerogazione anticipata del 50% dellimporto ammesso a contributo.




Art. 6

(1) (2) 


1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e allestero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.

3. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.

4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario.

6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dellevento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.

7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante lavvenuta realizzazione dellevento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo.

8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a)       assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività;

b)      consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri;

c)       software e connettività alla rete internet;

d)      progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi;

e)       viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;

f)       spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dellintervento.

9. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per lattuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia) e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di bilancio..
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(1) Articolo già integrato dalla l.r. 35/86, art. 6 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 10
(2)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 377, la Delib.G.R. 30 maggio 2006, n. 689, la Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1373, la Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1459 e la Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1640.


Art. 7

(3) 


I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.



(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 63/80, art. 5


Art. 8


In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

a) entro sessanta giorni il presidente della giunta regionale, ai sensi dellart. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;

b) entro novanta giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dellart. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;

c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui allart. 6.