Anno 1975
Numero 48
Data 28/05/1975
Abrogato No
Materia Fiere e mercati;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48

Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.



Art. 1


E istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonche le iniziative relative ai settori di attivita di cui allart. 117 della Costituzione.

Il piano ha validita quinquennale e puo essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

a) i settori merceologici oggetto dell attivita promozionale;

b) l individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attivita stesse;

c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.




Art. 2


Lo schema di piano fieristico regionale e elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l assessorato alle fiere e mercati e così composta:

a) dall assessore alle fiere e mercati, presidente;

b) da un rappresentante dell assessorato al turismo;

c) da un rappresentante dell assessorato allartigianato;

d) da un rappresentante dell assessorato allagricoltura;

e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;

f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;

g) da un rappresentante dell Ordine dei giornalisti;

h) da un esperto designato dall assessore al ramo.

La Commissione e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell assessorato alle fiere e mercati.




Art. 3


La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all art. 1. 



Art. 4


La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;

2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all ultima manifestazione;

3) una planimetria della zona da impegnare con l indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

4) l elenco degli espositori all ultima manifestazione;

5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, ne di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell ente erogante;

6) la dichiarazione d impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.




Art. 5


I contributi di cui all art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La predetta misura puo essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale puo anche disporre l erogazione anticipata del 50% dell importo ammesso a contributo.  




Art. 6


La Regione, al fine di valorizzare le attivita e le produzioni tipiche regionali, puo partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore. La partecipazione di cui al comma precedente e deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore alle Fiere e Mercati, sentita la competente Commissione Consiliare.

La Giunta regionale puo anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50%.

L erogazione del saldo avverra a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell ente, associazione od istituzione incaricata.




Art. 7


All onere derivante dall attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si fara fronte per l esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sara inserita nei bilanci degli esercizi successivi. 




Art. 8


In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

a) entro 60 giorni il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;

b) entro 90 giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;

c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all art. 6.