Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48 Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.
Art. 1E istituito il Piano
Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e
valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonche le
iniziative relative ai settori di attivita di cui allart. 117 della
Costituzione.
Il piano ha validita
quinquennale e puo essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Esso deve prevedere:
a) i settori merceologici
oggetto dell attivita promozionale;
b) l individuazione delle aree
in cui svolgere, preferenzialmente, le attivita stesse;
c) un compendio, relativamente
ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati
raggiunti.
Art. 2Lo schema di piano fieristico
regionale e elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l
assessorato alle fiere e mercati e così composta:
a) dall assessore alle fiere e
mercati, presidente;
b) da un rappresentante dell
assessorato al turismo;
c) da un rappresentante dell
assessorato allartigianato;
d) da un rappresentante dell
assessorato allagricoltura;
e) dai presidenti delle Camere
di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;
f) da un rappresentante degli
enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel
territorio della Regione;
g) da un rappresentante dell
Ordine dei giornalisti;
h) da un esperto designato
dall assessore al ramo.
La Commissione e costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la
durata della legislatura regionale.
Funge da segretario della
Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell
assessorato alle fiere e mercati.
Art. 3La Giunta regionale
concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi
per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni
di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all
art. 1.
Art. 4La domanda per la concessione
del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno
precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all assessorato
competente.
Alle domande devono essere
allegati:
1) la relazione programmatica
della manifestazione per cui si richiede l ammissione a contributo regionale e
il preventivo finanziario;
2) una relazione dettagliata
sulla situazione economica e finanziaria relativa all ultima
manifestazione;
3) una planimetria della zona
da impegnare con l indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui
si dispone;
4) l elenco degli espositori
all ultima manifestazione;
5) la dichiarazione di non aver
fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, ne di averne
richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione
della misura, destinazione e dell ente erogante;
6) la dichiarazione d impegno
a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il
consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.
Per le iniziative di prima
istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente
articolo.
Art. 5I contributi di cui all art. 3
non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l allestimento ed i servizi generali della singola
manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.
La predetta misura puo essere
elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone
depresse riconosciute tali a norma di legge.
La Giunta regionale puo anche
disporre l erogazione anticipata del 50% dell importo ammesso a contributo.
Art. 6La Regione, al fine di
valorizzare le attivita e le produzioni tipiche regionali, puo partecipare a
manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio
nazionale e all estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi
specifica competenza nel settore. La partecipazione di cui al comma precedente
e deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore alle Fiere e
Mercati, sentita la competente Commissione Consiliare.
La Giunta regionale puo anche
autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un
massimo del 50%.
L erogazione del saldo
avverra a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed
idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell ente,
associazione od istituzione incaricata.
Art. 7All onere derivante dall
attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si fara fronte per
l esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello
stato di previsione della spesa di bilancio.
Analoga previsione di spesa
sara inserita nei bilanci degli esercizi successivi.
Art. 8In sede di prima attuazione
della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata
in vigore:
a) entro 60 giorni il
Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell art. 3, emana il decreto di
costituzione della commissione per il piano fieristico
regionale;
b) entro 90 giorni viene
predisposto e approvato, ai sensi dell art. 1, lo schema di piano fieristico
quinquennale;
c) entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine
per la presentazione delle domande di cui all art. 6.
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