Anno 1977
Numero 5
Data 17/03/1977
Abrogato
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17 del 22 marzo 1977.
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 5

Interventi creditizi in favore della cooperazione.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

(2) 


[A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all80% del valore del prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti] .




(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 2

(3) 


[Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 3

(4) 


[Agli oneri derivanti dallattuazione degli interventi previsti della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà previsto nel bilancio di previsione 1977 e negli esercizi successivi.]




(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.