Anno 1977
Numero 5
Data 17/03/1977
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 5

Interventi creditizi in favore della cooperazione.



Art. 1


A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all 80% del valore del prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti.




Art. 2


Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni.


Art. 3


Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si fara fronte con lo stanziamento che sara previsto nel Bilancio di previsione 1977 e negli esercizi successivi.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.