Legge Regionale 17 marzo 1977, n. 5
Interventi creditizi in favore della cooperazione.
Art. 1A favore delle cooperative di
produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori
giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di
acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura
massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.
Tale contributo deve essere
commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non
inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della
vigente legislazione statale.
Il concorso regionale viene
concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non
superiore all 80% del valore del prodotto conferito, assumendosi a base per la
determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli
prodotti.