Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 23
Modifica alla LR n. 18 del 25- 3- 1974 .(1)
Art. 1[L ultimo comma dell art. 32
della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974 e sostituito dal seguente:
“Il Presidente della Giunta e
quello del Consiglio possono nominare rispettivamente un addetto stampa con
contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro
giornalistico, scelto tra gli iscritti all ordine dei giornalisti di cui alla
legge 3- 2- 1963, n. 69, come professionista o
pubblicista”.]