Anno 1977
Numero 23
Data 12/08/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 agosto 1977, n. 23

Modifica alla LR n. 18 del 25- 3- 1974 .



Art. 1


L ultimo comma dell art. 32 della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974 e sostituito dal seguente:

“Il Presidente della Giunta e quello del Consiglio possono nominare rispettivamente un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all ordine dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963, n. 69, come professionista o pubblicista”.