Legge Regionale 15 novembre 1977, n. 36
Modifica legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.
Art. 1L art. 1 della legge regionale
31 marzo 1973, n. 8 e così modificato:
E istituito presso ogni
capoluogo di Provincia l Ufficio Regionale del
Contenzioso.
Ad esso sono demandate le
seguenti competenze:
1) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della
legge regionale n. 1 del 13- 1- 1972;
2) istruttoria ed emanazione
dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della
normativa regionale sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la
vendita al dettaglio;
3) istruttoria delle
controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di
diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso
e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di
statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a
norma del R.D. 19- 11- 1889, n. 6535;
4) istruttoria, emanazione dei
provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie
amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli
articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.