Anno 1977
Numero 36
Data 15/11/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 novembre 1977, n. 36

Modifica legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.



Art. 1


L art. 1 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e così modificato:

E istituito presso ogni capoluogo di Provincia l Ufficio Regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13- 1- 1972;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19- 11- 1889, n. 6535;

4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.




Art. 2


L articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e così modificato:

<< Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13- 1- 1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai punti 2), 4) del precedente articolo uno, nonche quelle dovute per effetto della legge regionale n. 27 del 15- 12- 1976, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalita da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.

Per la riscossione coattiva, l ufficio regionale del Contenzioso si avvale delle norme contenute nel T.U. 14- 4- 1910, n. 639>>.