Anno 1978
Numero 1
Data 09/01/1978
Abrogato
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 gennaio 1978, n. 2 La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 7, L.R. 5 giugno 1985, n. 56.
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Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 1

Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici .(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 1

(2) 


[Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprieta degli Enti locali, nonche per l acquisto da parte dei predetti Enti di immobili ubicati negli stessi centri storici, sono adottati a norma della presente legge, salvo il caso degli edifici di importanza storico - artistica di cui alla legge 1- 6- 1939, n. 1089  che rientrino nella competenza amministrativa statale.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 2

(3) 


[Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge gli Enti locali interessati sono tenuti a formare l inventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui all art. 1.

Tale inventario deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro i tre mesi successivi al termine precedente.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 3

(4) 


[La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera annualmente, in base agli stanziamenti di bilancio, un programma annuale di concessione agli Enti locali di contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di interventi ai sensi dell art. 1 anche sino al 100% della spesa ritenuta necessaria.

Detto programma terra conto della situazione del bilancio dell Ente nonche dell importanza storica ed artistica degli immobili da conservare e dell urgenza degli interventi da finanziare.

Nella formulazione del programma annuale sono ritenuti prioritari gli interventi previsti nei centri storici per i quali risultano gia redatti ed adottati, anche se non approvati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i piani particolareggiati.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 4

(5) 


[Le domande per la concessione dei contributi, secondo le scelte deliberate dai Consigli degli Enti interessati, vanno presentate al Presid ente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico - economica di massima dell intervento che si intende effettuare precisando la destinazione futura dell immobile.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 5

(6) 


[Il Presidente della Giunta regionale, con il provvedimento di ammissione a contributo assegna all Ente il termine entro il quale lo stesso deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo per la formale concessione del contributo.]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 6

(7) 


[Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale di assegnazione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilita.

L emissione del decreto di concessione del contributo costituisce dichiarazione di urgenza ed indifferibilita dei lavori.

Gli Enti interessati procedono all acquisizione degli edifici da risanare a mezzo esproprio.

Per gli espropri si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 21- 10- 1971, n. 865.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 7

(8) 


[Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attivita culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attivita sociali quali asili - nido o scuole dell obbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attivita commerciali o altre attivita di lavoro.

In tale senso, prima della concessione del contributo regionale, l Ente locale interessato dovra adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso l impegno per la destinazione futura dell immobile.

In caso di mancata osservanza dell impegno assunto la Giunta regionale provvedera al recupero del contributo concesso.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 8

(9) 


[L Assessore competente, se delegato esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.]  


(9) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Art. 9

(10) 


[Per le finalita indicate nella presente legge e autorizzata la spesa di L. 2 miliardi da imputare sullo stanziamento di cui al capitolo 85 bis Primi interventi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici (Parte 2a Spesa) istituito con legge di Variazioni di bilancio 1977, disponibile.]


(10) Legge abrogata dalla l.r. 56/85, art.7


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.