Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 56 Provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici.
Art. 11. Gli interventi e le provvidenze per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione degli immobili situati nei centri storici, di proprietà degli
enti locali nonché per lacquisto da parte dei predetti enti dimmobili ubicati
negli stessi centri storici, sono disposti a norma della presente legge.
Art. 21. Gli Enti locali interessati sono tenuti a formare linventario dei beni immobili per i quali intendono chiedere le provvidenze di cui allart. 1. 2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, unitamente allinventario di cui al comma precedente, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da una relazione tecnico-economica di massima dellintervento che si intende effettuare precisando la destinazione futura degli immobili.
Art. 31. I contributi sono concessi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. 2. Il decreto di concessione indicherà il termine entro il quale lEnte beneficiario deve presentare la delibera di approvazione del progetto esecutivo fornito di tutti i pareri o nulla osta richiesti per la realizzazione dellintervento. 3. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, su richiesta motivata dallEnte beneficiario, per un periodo non superiore ad un anno. 4. Per laffidamento dei lavori, la rendicontazione ed il collaudo delle opere valgono le norme regionali vigenti in materia di LLPP intendendosi ogni competenza demandata allAssessore allUrbanistica. 5. Per la liquidazione dei finanziamenti può essere concesso un acconto in ragione del 70% del contributo a presentazione, allAssessore allUrbanistica, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo di cui al 2° comma del presente articolo. 6. Il saldo sarà corrisposto con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale approvativo degli atti di contabilità finale e/o di collaudo. 7. Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti limporto impegnato nè le maggiori spese derivanti da ritardi ingiustificati nellesecuzione dei lavori o da inadempienze dellEnte beneficiario.
Art. 41. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale di concessione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori. 2. Gli Enti beneficiari procedono allacquisizione degli edifici da risanare bonariamente sulla base delle valutazioni dellUfficio Tecnico Erariale ovvero a mezzo esproprio per il quale si applicano i principi contenuti nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 51. Gli immobili risanati dovranno essere perennemente destinati ad attività culturali o ricreative quali musei, mostre, biblioteche, sale per riunioni o dibattiti per rappresentazioni teatrali oppure ad attività sociale quali asili-nido o scuole dellobbligo, centri sociali, consigli di quartiere, ambulatori di quartiere, essendo comunque vietata la destinazione ad uffici, abitazioni, attività commerciali o altre attività di lavoro. 2. Prima della concessione del contributo regionale, lEnte locale interessato dovrà adottare apposita deliberazione nella quale venga espresso limpegno per la destinazione futura dellimmobile. 3. In caso di mancata osservanza dellimpegno assunto, la Giunta regionale provvederà al recupero del contributo concesso.
Art. 61. LAssessore competente, se delegato, esercita i poteri demandati al Presidente della Giunta regionale.
Art. 71. La L.R.
9 gennaio 1978, n. 1 è abrogata.
2. Sono confermati i finanziamenti comunque
concessi in attuazione della L.R.
9 gennaio 1978, n. 1 ed agli interventi disposti si applicano le
norme della presente legge.
Art. 81. Agli oneri della presente legge si fa fronte
con le somme di cui al cap. 0102240 del bilancio di previsione esercizio 1985
che assume, la seguente nuova denominazione «Provvedimenti per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei centri storici di cui alla legge
regionale 5 giugno 1985, n. 56 ».
2. Per gli anni successivi si farà fronte con
gli stanziamenti dei rispettivi bilanci.
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