Anno 1978
Numero 2
Data 09/01/1978
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 gennaio 1978, n. 2
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Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 2

Variazioni al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1977 . (2a Variazione)



Art. 1


Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1977, approvato con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977, sono introdotte le variazioni di cui all annessa tabella A).




Art. 2


Per effetto delle variazioni di cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario 1977 risulta modificato:

ENTRATA

- L. 644.877.630.790= in termini di Competenza

- L. 1.000.639.010.893= in termini di Cassa

SPESA

- L. 660.277.630.790= in termini di Competenza

- L. 775.923.584.311= in termini di Cassa

Norme transitorie - Esercizio finanziario 1977




Art. 3


Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza compresi nel titolo II – Investimenti - non impegnate entro il 30 giugno 1977 possono essere mantenute in Bilancio nel solo esercizio 1978. 




Art. 4


Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilita dello Stato.

Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1977. Le operazioni di chiusura dell esercizio finanziario 1976 sono effettuate sulla base della  normativa di contabilita di Stato attualmente  in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi, per la quale sono applicati i seguenti criteri:

1) Spesa in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l impegno si e perfezionato.

2) Spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l impegno si e perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l esercizio finanziario 1977, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul Bilancio per l esercizio 1976 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformita con la legge di contabilita di Stato, e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell esercizio 1976, a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non sono conformi alla disciplina di cui all articolo 71 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 Norme sulla contabilita regionale .  




Art. 5


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, ed in conformita alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.


ALLEGATO A) OMISSIS




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.