Legge Regionale 9 gennaio 1978, n. 2 Variazioni al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1977 . (2a Variazione)
Art. 1Nello stato di previsione
del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1977, approvato
con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977, sono introdotte le variazioni di
cui all annessa tabella A).
Art. 2Per effetto delle variazioni di
cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e
della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario
1977 risulta modificato:
ENTRATA
- L. 644.877.630.790= in
termini di Competenza
- L. 1.000.639.010.893= in
termini di Cassa
SPESA
- L. 660.277.630.790= in
termini di Competenza
- L. 775.923.584.311= in
termini di Cassa
Norme transitorie - Esercizio
finanziario 1977
Art. 3Le somme iscritte negli
stanziamenti di competenza compresi nel titolo II – Investimenti - non impegnate
entro il 30 giugno 1977 possono essere mantenute in Bilancio nel solo esercizio
1978.
Art. 4Nella determinazione dei
residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l esercizio
finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilita dello
Stato.
Gli stanziamenti o le quote di
stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere
utilizzati, conservando l originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1977. Le
operazioni di chiusura dell esercizio finanziario 1976 sono effettuate sulla
base della normativa di contabilita di
Stato attualmente in vigore, fatta
eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi, per la quale sono
applicati i seguenti criteri:
1) Spesa in conto capitale: le
somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi
successivi a quello in cui l impegno si e perfezionato.
2) Spese correnti, per rimborso
di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono
mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l
impegno si e perfezionato.
A partire dal rendiconto
generale per l esercizio finanziario 1977, i residui corrispondenti ad impegni
assunti sul Bilancio per l esercizio 1976 e quelli assunti sui bilanci degli
esercizi precedenti in conformita con la legge di contabilita di Stato, e
mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell esercizio 1976, a norma del
precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non
sono conformi alla disciplina di cui all articolo 71 della legge regionale n.
17 del 30 maggio 1977 << Norme sulla contabilita regionale >>.
Art. 5Sugli stanziamenti recati
dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti
giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, ed in conformita alla
legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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