Legge Regionale 11 gennaio 1978, n. 11
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1976, n. 6.(1)
Articolo unico [L ultimo comma dell art. 2 della legge regionale 29- 1- 1976, n. 6, e così modificato:
Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari, corredata di apposito piano finanziario, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo disporre, con deliberazione su proposta dell assessore ai Trasporti, l erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.
Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di L. 450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l 85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico – finanziaria e statistica relativa alla gestione del trimestre precedente .]