Legge Regionale 11 gennaio 1978, n. 11
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1976, n. 6.
Articolo unico L ultimo comma dell art. 2
della legge regionale 29- 1- 1976, n. 6, e così modificato:
<< Su richiesta delle
aziende e degli enti affidatari, corredata di apposito piano finanziario, la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo disporre,
con deliberazione su proposta dell
assessore ai Trasporti, l erogazione di acconti sugli interventi finanziari di
cui al primo comma.
Gli acconti potranno essere
liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di L. 450 per ogni
chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non
oltre l 85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le
aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo
mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico – finanziaria e
statistica relativa alla gestione del trimestre precedente >>.