Anno 1978
Numero 17
Data 15/03/1978
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 marzo 1978, n. 17
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 17

Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni.  (1) 


(1) Vedi anche la l.r. 15/2004 ed il Reg. reg. n. 1/2008, art. 16


Art. 1


In attuazione dellart. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti comunali di assistenza esistenti nella Regione. 




Art. 2

Gli articoli disciplinavano la gestione commissariale


Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare lesercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EE.CC.AA. 




Art. 3

(2) 


Dalla stessa data gli organi di ogni E.C.A. soppresso sono sostituiti da un commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

a) descrizione della consistenza patrimoniale dellE.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB., concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anchessi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo lappartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB.;

b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dellE.C.A. ovvero di ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dallE.C.A. e personale dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dallE.C.A. 



(2) Gli articoli 3-4-5 e 6 i disciplinavano la gestione commissariale


Art. 4


Lincarico di commissario straordinario di cui al primo comma dellarticolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dellE.C.A., in caso di vacanza dal consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale procederà, previa segnalazione del comune competente per territorio, alla nuova designazione. 




Art. 5


Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà lincarico, il commissario deve portare a termine le procedure previste dallart. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio comunale ed allassessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il commissario si avvarrà del personale già in servizio presso lE.C.A. o comunque in precedenza già adibito per lespletamento dei compiti distituto. 




Art. 6


È compito dello stesso commissario provvedere alla amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dallE.C.A., con lobbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui allultimo comma dellart. 5.

Il 30 giugno 1978 il commissario cesserà dallincarico ed il comune subentrerà nellamministrazione in attesa dellentrata in vigore della legge statale di riforma dellassistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dellart. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616




Art. 7


Il Comune, nellesercizio delle funzioni assistenziali già spettanti allE.C.A. è tenuto ad osservare il disposto dellultimo comma dellart. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui allart. 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278




Art. 8


Linquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino allentrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per lattuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma dellart. 25 del D.P.R. n. 616 del 1977.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti. 




Art. 9


I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 338.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nellambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337 del bilancio 1975. 




Art. 10


Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare lAssessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.