Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 17 Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni.
Art. 1In attuazione dell art.
25 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 sono soppressi dalla data di pubblicazione
della presente legge gli Enti Comunali di assistenza esistenti nella
Regione.
Art. 2Dalla stessa data, i Comuni
sono tenuti ad assicurare l esercizio delle funzioni assistenziali gia
spettanti agli Enti Comunali di assistenza.
Alla data medesima sono
trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale
degli Enti suddetti.
I Comuni, inoltre, devono
intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EECCAA.
Art. 3Dalla stessa data gli organi di
ogni ECA soppresso sono sostituiti da un Commissario straordinario per gli
adempimenti conseguenti alla soppressione ed in
particolare:
a) descrizione della
consistenza patrimoniale dell ECA, elencazione dei beni, loro descrizione
nonche identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarita e delle
IIPPAABB concentrate o amministrate ai sensi degli artt. 54 e seguenti della
legge 17 luglio 1890 n. 6972 anch essi descritti e catalogati ed eventualmente
distinti secondo l appartenenza a ciascuna delle predette
IIPPAABB;
b) elencazione dei rapporti
giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell ECA ovvero di ciascuna delle eventuali IIPPAABB
concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge
citate;
c) elencazione del personale
dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 616 del 24- 7-
1977, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico
in atto distinti tra personale dipendente dall ECA e personale dipendente da
eventuali IIPPAABB concentrate o amministrate dall ECA.
Art. 4L incarico di Commissario
straordinario di cui al primo comma dell articolo precedente viene assunto di
diritto dal Presidente dell ECA, in
caso di vacanza dal Consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione
straordinaria, dal Commissario gia in carica.
In caso di impedimento delle
persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta regionale procedera, previa segnalazione del
Comune competente per territorio, alla nuova designazione.
Art. 5Entro e non oltre il 30 giugno
1978, data in cui cessera lo incarico, il Commissario deve portare a termine le
procedure previste dallart. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio
Comunale ed all Assessorato regionale competente per
materia.
Per i fini suddetti il
Commissario si avvarra del personale gia in servizio presso l ECA o comunque
in precedenza gia adibito per l espletamento dei compiti d
istituto.
Art. 6E compito dello stesso
Commissario provvedere alla amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza amministrate dall
ECA con l obbligo di assicurare la continuita delle prestazioni assistenziali,
avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all ultimo comma dell
articolo 5.
Il 30 giugno 1978 il
Commissario cessera dall incarico ed il comune subentrera nell
amministrazione in attesa dell entrata in vigore della legge statale di riforma
dell assistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dell
articolo 25 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977.
Art. 7Il Comune, nell
esercizio delle funzioni assistenziali gia spettanti all ECA e tenuto ad
osservare il disposto dell ultimo comma dellart. 25 del DPR 24- 7- 1977 n. 616
e puo fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all art. 11 del RD 5-
2- 1891 n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla
legge 8- 4- 1976, n. 278.
Art. 8L inquadramento del personale
di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data
di entrata in vigore del DPR n. 616 del 24- 7- 77, fatte salve le posizioni
giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo
speciale transitorio fino all entrata
in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul
territorio.
Al fine di tutelare la
professionalita dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovra
comunque essere utilizzato per l
attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma
dell art.25 del DPR n. 616.
Per i rapporti di lavoro
subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente
articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarita gia facente capo
agli Enti estinti.
Art. 9I contributi regionali in
favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella
iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 336.
I fondi sono attribuiti a
ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non
oltre il primo semestre di ciascun anno
con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun ECA, quale
contributo ordinario per il bilancio 1977.
Il Presidente della Giunta
regionale, con decreto, puo disporre in favore dei Comuni colpiti da calamita
naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell ambito delle disponibilita
di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337 del bilancio 1978.
Art. 10Il Presidente della
Giunta con proprio decreto puo delegare l Assessore al ramo per le competenze
di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.
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