Anno 1978
Numero 17
Data 15/03/1978
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 17

Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni.



Art. 1


In attuazione dell art. 25 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 sono soppressi dalla data di pubblicazione della presente legge gli Enti Comunali di assistenza esistenti nella Regione.


Art. 2


Dalla stessa data, i Comuni sono tenuti ad assicurare l esercizio delle funzioni assistenziali gia spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla data medesima sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione agli EECCAA.




Art. 3


Dalla stessa data gli organi di ogni ECA soppresso sono sostituiti da un Commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

a) descrizione della consistenza patrimoniale dell ECA, elencazione dei beni, loro descrizione nonche identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarita e delle IIPPAABB concentrate o amministrate ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890 n. 6972 anch essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l appartenenza a ciascuna delle predette IIPPAABB;

b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell ECA ovvero  di ciascuna delle eventuali IIPPAABB concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 616 del 24- 7- 1977, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dall ECA e personale dipendente da eventuali IIPPAABB concentrate o amministrate dall ECA.




Art. 4


L incarico di Commissario straordinario di cui al primo comma dell articolo precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell ECA,  in caso di vacanza dal Consigliere anziano, o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal Commissario gia in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta  regionale procedera, previa segnalazione del Comune competente per territorio, alla nuova designazione.




Art. 5


Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cessera lo incarico, il Commissario deve portare a termine le procedure previste dallart. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio Comunale ed all Assessorato regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il Commissario si avvarra del personale gia in servizio presso l ECA o comunque in precedenza gia adibito per l espletamento dei compiti d istituto.




Art. 6


E compito dello stesso Commissario provvedere alla amministrazione delle Istituzioni pubbliche di  assistenza e beneficienza amministrate dall ECA con l obbligo di assicurare la continuita delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all ultimo comma dell articolo 5.

Il 30 giugno 1978 il Commissario cessera dall incarico ed il comune subentrera nell amministrazione in attesa dell entrata in vigore della legge statale di riforma dell assistenza ovvero dalla legge regionale prevista dal settimo comma dell articolo 25 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977.




Art. 7


Il Comune, nell esercizio delle funzioni assistenziali gia spettanti all ECA e tenuto ad osservare il disposto dell ultimo comma dellart. 25 del DPR 24- 7- 1977 n. 616 e puo fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all art. 11 del RD 5- 2- 1891 n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8- 4- 1976, n. 278.



Art. 8


L inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del DPR n. 616 del 24- 7- 77, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio  fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalita dei dipendenti, il personale di cui al comma precedente dovra comunque  essere utilizzato per l attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuite ai Comuni a norma dell art.25 del DPR n. 616.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarita gia facente capo agli Enti estinti.




Art. 9


I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 336.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno  con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun ECA, quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, puo disporre in favore dei Comuni colpiti da calamita naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell ambito delle disponibilita di un fondo non inferiore a quello di cui al Cap. 337  del bilancio 1978.




Art. 10


Il Presidente della Giunta con proprio decreto puo delegare l Assessore al ramo per le competenze di cui agli artt. 4 e 9 della presente legge.