Anno 1978
Numero 30
Data 11/07/1978
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 43, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 luglio 1978, n. 30

Modifiche ed integrazioni della LR 30- 5- 1977, n. 17:"Norme sulla contabilita' regionale ".(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 1

(2) 


[Il secondo comma dellart. 62 della legge 30 maggio 1977, n. 17 «Norme sulla contabilità regionale» è abrogato.

Al quarto comma, rigo primo, di detto articolo vengono soppresse le parole «e secondo comma»] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 2


[Il 1° comma dell art. 63 della legge  Norme sulla contabilita regionale è sostituito dal seguente:

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta imputazione della spesa al bilancio nonche la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell impegno e ne dà atto in un apposito  documento. ]




Art. 3

(3) 


[Il 5° comma dell art. 94 della legge  Norme sulla contabilità regionale  è sostituito dal seguente:

Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dallimpiegato responsabile addetto ai servizi contabili o  da un suo sostituto nominati dalla Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5°. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 4

(4) 


[L ultimo comma dell art. 95 della legge Norme sulla contabilità regionale  è sostituito dal seguente:

 La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2  con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario  delegato e alla tesoreria regionale. ]  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 5

(5) 


[Le parole «non oltre il 25 gennaio dallesame successivo» del terzo comma dellart. 96 della legge «Norme sulla contabilità regionale» vengono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 20 gennaio dellanno successivo»] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 6

(6) 


[Il n. 1 del 2°comma dell art. 101 della legge  Norme sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:

1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali.

Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e dasta. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 7

(7) 


[Il 1° comma dell art. 104 della legge Norme sulla contabilità regionaleviene sostituito dal seguente:

 I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2 bis”, “E3 bis”, della presente legge . ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 8

(8) 


[L art. 109 della legge  Norme sulla contabilità regionaleviene sostituito dal seguente:

 Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo allultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all inizio dell esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro lesercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dellesercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo allultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate allinizio dellesercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dellesercizio  successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa .]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 9




(•) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Art. 10

(9) 


[Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dallart. 101 della legge 30 maggio 1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli articoli 92 e 93 della predetta legge 30 maggio 1977, n. 17, previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri contabili».

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dellart. 110 della legge sulla contabilità regionale sopracitata] . 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001art. 115


Allegati


Gli allegati, che si omettono, sostituiscono gli analoghi allegati alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17,  abrogata, al pari della presente legge, dallart. 15, L.R. 16 novembre 2001, n. 28