Legge Regionale 11 luglio 1978, n. 30 Modifiche ed integrazioni della LR 30- 5- 1977, n. 17:"Norme sulla contabilita' regionale ".(1)
Art. 1(2) [Il secondo comma dellart. 62 della legge 30
maggio 1977, n. 17 «Norme sulla contabilità regionale» è abrogato.
Al quarto comma, rigo primo, di detto articolo
vengono soppresse le parole «e secondo comma»] .
Art. 2[Il 1° comma dell art. 63
della legge Norme sulla contabilita regionale è sostituito dal seguente:
Tutti gli atti dai quali possa
comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima
della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono
essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta
imputazione della spesa al bilancio nonche la disponibilità sul capitolo
relativo, effettua la prenotazione dell impegno e ne dà atto in un
apposito documento. ]
Art. 3(3) [Il 5° comma dell art. 94 della legge Norme sulla contabilità
regionale è sostituito dal seguente:
Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario
delegato e vistati per il riscontro contabile dallimpiegato responsabile
addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla Giunta
regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al
5°. ]
Art. 4(4) [L ultimo comma dell art. 95
della legge Norme sulla contabilità regionale è sostituito dal
seguente:
La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli
eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con
gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato e alla tesoreria
regionale. ]
Art. 5(5) [Le parole «non oltre il 25 gennaio dallesame
successivo» del terzo comma dellart. 96 della legge «Norme sulla contabilità
regionale» vengono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 20 gennaio dellanno
successivo»] .
Art. 6(6) [Il n. 1 del 2°comma dell art.
101 della legge Norme sulla contabilità regionale è sostituito dal
seguente:
1) spese per lavori da farsi
in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed
immobili degli uffici e servizi periferici regionali.
Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
3) spese postali,
telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e
tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori
bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e dasta. ]
Art. 7(7) [Il 1° comma dell art. 104
della legge Norme sulla contabilità regionaleviene sostituito dal
seguente:
I fondi sono utilizzati
mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su
modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2 bis”, “E3 bis”,
della presente legge . ]
Art. 8(8) [L art. 109 della legge
Norme sulla contabilità regionaleviene sostituito dal seguente:
Alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo
allultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto
entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all inizio dell esercizio
stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di
spese impegnate e non potute pagare entro lesercizio finanziario che potranno
essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria
Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dellesercizio
successivo.
Il reintegro dei fondi, ai
sensi del precedente art. 108, relativo allultimo rendiconto annuale sarà
direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle
somme accreditate allinizio dellesercizio.
I rendiconti delle somme
trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari
delegati entro il 25 aprile dellesercizio
successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa
.]
Art. 9
Art. 10(9) [Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978
per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per
cottimi), ad eccezione di quelli previsti dallart. 101 della legge 30 maggio
1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal
1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli articoli 92 e 93 della
predetta legge 30 maggio 1977, n. 17, previa estinzione mediante versamento
delle somme relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri
contabili».
Per detti versamenti si osserveranno le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dellart. 110 della legge sulla
contabilità regionale sopracitata] .
Allegati
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