Legge Regionale 11 luglio 1978, n. 30 Modifiche ed integrazioni della LR 30- 5- 1977, n. 17:«Norme sulla contabilita' regionale ».
Art. 1Il 2° comma dell art. 62 della
legge 30- 5- 1977, n. 17 << Norme sulla contabilita regionale >> e
abrogato.
Al 4° comma, rigo 1°, di detto
articolo vengono soppresse le parole << e 2°comma
>>.
Art. 2Il 1° comma dell art. 63 della
legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal
seguente:
<< Tutti gli atti dai
quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi
regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale,
verificata la esatta imputazione della spesa al bilancio nonche la
disponibilita sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell impegno e
ne da atto in un apposito
documento>>.
Art. 3Il 5° comma dell art. 94 della
legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal
seguente:
<< Gli ordinativi di
pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per
il riscontro contabile dall impiegato responsabile addetto ai servizi contabili
o da un suo sostituto nominati dalla
Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non
inferiore al 5° >>.
Art. 4L ultimo comma dell art. 95
della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito
dal seguente:
<< La dipendenza,
effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai
propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al
funzionario delegato e alla tesoreria
regionale >>.
Art. 5Le parole << non
oltre il 25 gennaio dall esame successivo >> del terzo comma dell art.
96 della legge << Norme sulla
contabilita regionale >> vengono sostituite dalle seguenti: << non
oltre il 20 gennaio dell anno successivo >>.
Art. 6Il n. 1 del 2°comma dell art.
101 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e
sostituito dal seguente:
<< 1) spese per lavori da
farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed
immobili degli uffici e servizi periferici regionali
>>.
Il n. 3) dello stesso articolo
e sostituito dal seguente:
<< 3) spese postali,
telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e
tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori
bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d asta >>.
Art. 7Il 1° comma dell art. 104
della legge << Norme sulla contabilita regionale >> viene
sostituito dal seguente:
<< I fondi sono
utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in
triplice copia su modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2
bis”, “E3 bis”, della presente legge >>.
Art. 8L art. 109 della legge
<< Norme sulla contabilita regionale >> viene sostituito dal
seguente:
<< Alla chiusura di
ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto
relativo all ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare
in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all inizio dell
esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al
pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l esercizio finanziario
che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla
Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell esercizio
successivo.
Il reintegro dei fondi, ai
sensi del precedente art. 108, relativo all ultimo rendiconto annuale sara
direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle
somme accreditate all inizio dell esercizio.
I rendiconti delle somme
trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari
delegati entro il 25 aprile dellesercizio
successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa
>>.
Art. 9I modelli allegati alla
legge << Norme sulla contabilita regionale >> sono sostituiti da
quelli allegati alla presente legge.
Art. 10(Disposizioni transitorie e
finali) Gli accreditamenti in atto al
31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione
diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall art. 101 della
legge 30- 5- 1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno
convertiti dal 1°gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli artt. 92 e 93
della predetta legge 30- 5- 1977, n. 17
previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata <<
Movimenti interinali e giri contabili >>.
Per detti versamenti si
osserveranno le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell art. 110 della legge
sulla contabilita regionale
sopracitata.
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