Anno 1978
Numero 30
Data 11/07/1978
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 luglio 1978, n. 30

Modifiche ed integrazioni della LR 30- 5- 1977, n. 17:«Norme sulla contabilita' regionale ».



Art. 1


Il 2° comma dell art. 62 della legge 30- 5- 1977, n. 17 << Norme sulla contabilita regionale >> e abrogato.

Al 4° comma, rigo 1°, di detto articolo vengono soppresse le parole << e 2°comma >>.




Art. 2


Il 1° comma dell art. 63 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal seguente:

<< Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta imputazione della spesa al bilancio nonche la disponibilita sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell impegno e ne da atto in un apposito  documento>>. 




Art. 3


Il 5° comma dell art. 94 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal seguente:

<< Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o  da un suo sostituto nominati dalla Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5° >>.




Art. 4


L ultimo comma dell art. 95 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal seguente:

<< La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2  con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario  delegato e alla tesoreria regionale >>.




Art. 5


Le parole << non oltre il 25 gennaio dall esame successivo >> del terzo comma dell art. 96 della legge  << Norme sulla contabilita regionale >> vengono sostituite dalle seguenti: << non oltre il 20 gennaio dell anno successivo >>.



Art. 6


Il n. 1 del 2°comma dell art. 101 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> e sostituito dal seguente:

<< 1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali >>.

Il n. 3) dello stesso articolo e sostituito dal seguente:

<< 3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d asta >>.  




Art. 7


Il 1° comma dell art. 104 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> viene sostituito dal seguente:

<< I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2 bis”, “E3 bis”, della presente legge >>. 




Art. 8


L art. 109 della legge << Norme sulla contabilita regionale >> viene sostituito dal seguente:

<< Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all inizio dell esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l esercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell esercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all ultimo rendiconto annuale sara direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all inizio dell esercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dellesercizio  successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa >>.




Art. 9


I modelli allegati alla legge << Norme sulla contabilita regionale >> sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.


Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)


Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall art. 101 della legge 30- 5- 1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1°gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli artt. 92 e 93 della predetta legge 30- 5- 1977, n. 17  previa estinzione mediante versamento delle somme  relative sul capitolo di entrata << Movimenti interinali e giri contabili >>.

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell art. 110 della legge sulla  contabilita regionale sopracitata.